Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32054 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 11/12/2018), n.32054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28141-2017 proposto da:

Z.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato PIER LUIGI PANICI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

ATIP SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA, 2,

presso lo studio dell’avvocato ALESSIA CIRANNA, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4578/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, del

29/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI

CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 16.10.2017, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che, pur dichiarando l’illegittimità del licenziamento intimato da ATIP s.r.l. a Z.L., nell’ambito di una procedura per la riduzione del personale, in considerazione della violazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, aveva applicato in suo favore la tutela indennitaria in luogo di quella reintegratoria;

che avverso tale pronuncia Z.L. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che ATIP s.r.l. ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte controricorrente ha depositato memoria;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, e art. 5, commi 1 e 3, nonchè dello St. lav., art. 18, commi 4 e 7, per avere la Corte di merito ritenuto che l’incompletezza della comunicazione finale della procedura di riduzione del personale nella parte relativa all’indicazione delle modalità di applicazione dei criteri di scelta desse luogo ad un vizio della procedura e non ad una violazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare;

che, al riguardo, è stato chiarito che, mentre la violazione dei criteri di scelta di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 5, dà luogo all’annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità, la non corrispondenza al modello legale della comunicazione di cui alla L n. 223 del 1991, art. 4, comma 9, costituisce viceversa mera violazione procedurale, che dà luogo alla tutela indennitaria St. lav., ex art. 18, comma 7, terzo periodo, (cfr Cass. n. 2587 del 2018, cui ha dato seguito Cass. n. 19010 del 2018); che, nel caso di specie, la Corte di merito ha accertato che l’odierno ricorrente, indipendentemente dal contenuto della comunicazione finale della procedura, è stato posto in condizione fin dalla ricezione della lettera di licenziamento di consultare la documentazione aziendale relativa ai criteri utilizzati per la scelta dei lavoratori da licenziare, nei cui confronti non ha mosso alcuna specifica censura (così la sentenza impugnata, pagg. 7-8);

che il motivo di ricorso si appalesa pertanto manifestamente infondato;

che il ricorso va conseguentemente rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R a 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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