Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32053 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. I, 09/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 09/12/2019), n.32053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20691/2018 proposto da:

S.M., domiciliato in Roma, Via Giacinto Carini, 58, presso

lo studio dell’Avv. Ferdinando Tota che lo rappresenta e difende,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il Decreto n. 2539/2018 del TRIBUNALE di Milano, depositato

l’08/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2019 dal cons. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

Il Tribunale di Milano, con il decreto depositato l’8/6/2018 in epigrafe indicato, ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale presentata da S.M., nato in (OMISSIS). Questi ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi; il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione, al solo fine dell’eventuale partecipazione alla udienza di discussione.

Il cittadino straniero ha raccontato di avere avuto contrasti con lo zio paterno, insorti dopo la morte del padre, concernenti la proprietà del materiale custodito in un’officina meccanica, contrasti trascesi in minacce di morte nei suoi confronti ed in uno scontro fisico. In questa occasione era stata chiamata la polizia ed il ricorrente ha riferito di essere fuggito per paura e di avere deciso di lasciare la proprio Paese.

Il Tribunale ha ritenuto che le ragioni dell’allontanamento non evidenziavano una persecuzione nei confronti del richiedente, posto che i maltrattamenti subiti in ambito familiare non erano caratterizzati da finalità religiose, ma da contrasti di tipo economico ed il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi all’Autorità costituita per chiedere assistenza.

Ha, inoltre, escluso la ricorrenza di alcuno dei presupposti per la concessione di qualsiasi forma di protezione internazionale perchè ha ritenuto insussistenti in concreto sia il pericolo di atti persecutori che il rischio di danno grave, ai fini della protezione internazionale, sia le personali condizioni di vulnerabilità tali da giustificare il riconoscimento della protezione umanitaria.

Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.1. Il primo motivo censura il decreto impugnato per non avere concesso al richiedente la protezione sussidiaria, pur essendo stato egli attinto da una minaccia di morte da parte dello zio che lo poneva dinanzi al rischio dell’insorgenza di un danno grave e di un effettivo pericolo di vita.

1.2. Il secondo motivo censura la decisione per non avere riconosciuto la protezione umanitaria.

2.1. Il ricorso è inammissibile.

2.2. Quanto al primo motivo, ribadito il principio secondo il quale le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, (Cass. n. 9043 del 01/04/2019) va osservato che il Tribunale ha rimarcato che il ricorrente non si era nemmeno rivolto all’Autorità statale per chiedere protezione ed ha dato corretta applicazione al principio enunciato, senza che la censura colga la ratio decidendi limitandosi a sollecitare un non consentito riesame del merito.

2.3. Quanto al secondo motivo, premesso che la valutazione in concreto spetta al giudice di merito ed il ricorrente ne sollecita impropriamente il riesame, va osservato che nessun elemento di vulnerabilità individuale di cui sarebbe stato omesso l’esame è stato dedotto con puntualità, tale non potendosi ritenere il richiamo in termini astratta e generali al diritto alla salute ed al diritto all’alimentazione, ovvero alle condizioni generali del Senegal (Cass. n. 4455 del 23/02/2018) al cospetto di una motivazione che ha dato conto, in maniera compiuta ed argomentata, dell’assenza in Senegal di una situazione di violenza generalizzata e di conflitto armato tale da esporre a pericolo la popolazione civile e di progressivi miglioramenti delle condizioni di vita connessi a progetti di potenziamento delle strutture economiche del Paese da parte degli organi governativi.

3. In conclusione il ricorso è inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensive della controparte.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, stante l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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