Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32052 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2018, (ud. 26/09/2018, dep. 11/12/2018), n.32052

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18689-2017 proposto da:

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CELIMONTANA

38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI BEITA;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN,

LUIGI CALIULO, ANTONELLA DATTERI, LIDIA CARCAVALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 153/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. NICOLA DE

MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza del 2 marzo 2017, la Corte d’Appello di Bologna confermava la decisione del Tribunale di Piacenza e rigettava la domanda proposta da F.V. nei confronti dell’INPS, avente ad oggetto il riconoscimento del diritto al trasferimento a titolo gratuito dal Fondo Elettrici al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti – Assicurazione Generale Obbligatoria in forza della disciplina precedente alla riforma operata, a partire dal 1° luglio 2010, dalla L. n. 122 del 2010;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la pretesa infondata in quanto la domanda di trasferimento della posizione previdenziale risulta presentata successivamente al termine di operatività del previgente regime, circostanza rispetto alla quale non rilevano situazioni soggettive impeditive mentre la nuova disciplina si sottrae alla prospettata eccezione di incostituzionalità;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il F., affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l’INPS;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il ricorrente ha poi presentato memoria;

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 122 del 2010, art. 12, comma 12 octies, lamenta la contrarietà al principio di ragionevolezza della norma ove letta nel senso di escludere il beneficio nei confronti di coloro che avendo maturato i requisiti anteriormente all’entrata in vigore della legge di riforma non abbiano potuto presentare la relativa domanda per cause ai medesimi non imputabili;

che, con il secondo motivo, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, il ricorrente lamenta da parte della Corte territoriale la mancata o comunque solo superficiale valutazione dell’eccezione di incostituzionalità della norma sollevata con il supporto del deposito di ùordinanza di rimessione al vaglio della Corte costituzionale della disposizione di cui alla L. n. 122 del 2010, art. 12, comma 12 septies, della tutto anloga a quella nella specie rilevante;

che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, atteso che la proposta questione di costituzionalità non è assimilabile a quella oggetto della prodotta ordinanza di rimessione incentrata sull’irragionevolezza della “retrodatazione” del nuovo regime oneroso della ricongiunzione alla data del 1 luglio 2010 a fronte dell’entrata in vigore della legge di conversione dell’originario decreto legge il successivo 30 luglio 2010 e definita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 147 del 23 giugno 2017dichiarativa dell’illegittimità costituzionale sotto l’indicato profilo della L. n. 122 del 2010, art. 12, comma 12, septies, essendo pacifico, nel caso di specie, l’essere stata la domanda proposta in data (11.8.2011) ampiamente successiva a quella di entrata in vigore della predetta L. n. 122 del 2010 e, per di più, in assenza dell’invocato impedimento cessato il 23 giugno del 2010, allorchè l’INPS ha provveduto all’accredito in favore del ricorrente degli importi spettanti a seguito della rivalutazione contributiva per esposizione all’amianto giudizialmente riconosciuta, sicchè, tenuto conto, in conformità a quanto incidentalmente rilevato dalla Corte costituzionale nella predetta sentenza, della ragionevolezza e compatibilità con i precetti costituzionali della scelta compiuta dal legislatore, alla stregua di una valutazione eminentemente discrezionale, di disciplinare la ricongiunzione dei contributi versati presso gestioni differenti, contemperando la sostenibilità del sistema previdenziale nel suo complesso con l’esigenza che il pluralismo delle gestioni previdenziali e la frammentarietà della carriera lavorativa non si risolvano in pregiudizio per il lavoratore che intenda conseguire la pensione, deve condividersi il giudizio di irrilevanza e manifesta infondatezza della sollevata eccezione di costituzionalità espresso dalla Corte territoriale; che, pertanto conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;

le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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