Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32051 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. I, 09/12/2019, (ud. 12/09/2019, dep. 09/12/2019), n.32051

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18118/2018 proposto da:

S.O., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato Stefania Santilli, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1944/2018 del TRIBUNALE di Milano, depositato

il 09/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/09/2019 dal Cons. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE:

S.O., nato in (OMISSIS), con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, impugnava dinanzi il Tribunale di Milano, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme.

Il richiedente aveva narrato di avere lasciato il suo Paese perchè spaventato da un gruppo di “criminali” che, nel corso degli anni, avevano assassinato il padre ed il fratello, poi rubato nel suo negozio e, quindi, derubato e violentato la madre; ha riferito, quindi, di essere transitato in Libia e di avere condotto in salvo una donna traumatizzata dalle violenze subite ed il suo bambino.

Il Tribunale ha ritenuto credibili le dichiarazioni rese in quanto dettagliate e coerenti.

Ha, tuttavia, escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, sottolineando all’uopo che gli atti persecutori proverrebbero da un agente non statale di persecuzione (privo delle caratteristiche di cui al D.Lgs. n. 251 del 2008) e non sarebbero legati a nessuno dei motivi di cui all’art. 8 del cit. D.Lgs., rimarcando infine che il ricorrente non aveva provato di avere chiesto protezione alle Autorità e, a fronte del timore di essere ucciso, aveva preferito fuggire.

Ha escluso anche la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria per l’assenza di un fondato rischio del ricorrente ad essere esposto a condanna a morte o a trattamenti inumani o degradanti e per l’assenza di conflitti armati in Gambia in corso tali da raggiungere un livello di gravità atto a determinare una situazione di pericolo diffuso e generalizzato o da compromettere i diritti fondamentali ed irrinunciabili della persona. Ha escluso che le vicende occorse in Libia rilevassero nella valutazione dei presupposti per il riconoscimento della protezione.

Ha, infine, negato il riconoscimento della protezione umanitaria osservando che il rientro in Gambia non avrebbe compromesso la dignità ed il diritto alla vita libera del ricorrente e che la documentazione prodotta (frequenza corso di lingua italiana, attività di volontariato, modeste attività lavorative) non erano sufficienti a comprovare l’avvenuta integrazione sociale in Italia.

Il richiedente propone ricorso per cassazione, articolato in due mezzi; il Ministero dell’interno replica con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo si deduce la violazione dei parametri normativi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2,5,7 e 8, che definiscono gli atti persecutori ed i soggetti individuabili come agenti della persecuzione, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 2, in relazione agli obblighi di cooperazione istruttoria; la violazione della convenzione di Ginevra e delle Linee guida dell’UHNCR, nonchè dei parametri normativi previsti per il riconoscimento dello status di rifugiato in ragione dell’appartenenza ad un determinato gruppo sociale e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27 e degli artt. 2 e 3 della CEDU.

Il ricorrente sostiene che la richiesta dell’asilo è stata fondata sul timore individuale di persecuzione a causa dell’appartenenza ad una famiglia i cui familiari erano stati vittime di una vendetta privata dettata dal codice che regola la tradizione della “faida”, perchè suo padre in passato aveva sottratto dei danari ai criminali che lo avevano poi ucciso, ed insiste per il riconoscimento dello status di rifugiato.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente prospetta che le vicende criminali addotte come motivo di fuga si inscriverebbero nell’ambito di una “faida” e sostiene che ciò giustificherebbero il riconoscimento dello status di rifugiato, richiamando all’uopo le linee guida dell’UNHCR.

Tale assunto non può essere condiviso.

Giova premettere che dalla “Posizione dell’UNHCR sulla richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati motivata da un timore di persecuzione per ragioni legate all’appartenenza dell’individuo in questione ad una famiglia o ad un clan coinvolti in una faida” del 17 marzo 2006, pur in assenza di una formale definizione di “faida”, si evince, sul piano sostanziale, che “In linea generale, comunque, in una faida i membri di una famiglia uccidono i membri di un’altra famiglia in atti vendicativi di rappresaglia che vengono perpetrati secondo un antico codice di onore e comportamento.” (par. 3) e che la “faida” si connota principalmente per la reciprocità delle condotte e per la finalità vendicativa delle stesse in esecuzione di un codice consolidato nel tempo.

Proprio in ragione della articolazione delle circostanze rilevanti, nella cit. “Posizione…” è rimarcata la preliminare esigenza di determinare se “la disputa possa essere considerata una faida” (par.6) con accertamento che è riservato al giudice del merito.

Ciò posto va osservato che, nel caso di specie, non solo il Tribunale non ha qualificato i fatti narrati, pur ritenuti veritieri, come iscritti nell’ambito di una “faida”, ma lo stesso assunto del ricorrente appare come nuovo – non essendo precisato quando ed in che termini il tema della “faida” sia stata introdotto nella fase di merito della controversia e sottoposto al giudice -, oltrechè volto ad un inammissibile revisione del sindacato di fatto.

Ne consegue l’inammissibilità del motivo.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, comma 2 e dell’art. 10, comma 8, oltre che la motivazione apparente in relazione alla richiesta di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria, lamentando che non sarebbe stato considerato il danno a cui andava incontro in caso di rientro in patria in ragione della sua etnia mandinka.

Il motivo è inammissibile.

Quanto al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, il Tribunale, in linea con il principio secondo il quale ” In tema di protezione sussidiaria il D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione.” (Cass. n. 14283 del 24/05/2019; n. 19716 del 25/07/2018), ha proceduto all’esame delle fonti internazionali ed ha escluso, sulla base delle risultanze da essa acquisite, che l’area geografica da cui proveniva l’istante fosse interessata a una situazione di violenza diffusa tale da esporre i residenti al rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona, dando atto della mutata situazione politica a seguito della cessazione della dittatura ed è questo un accertamento di merito, non suscettibile, come tale, di essere censurato avanti al giudice di legittimità.

Il motivo si limita a riproporre il contenuto normativo delle disposizioni invocate contestando la decisione, senza tuttavia formulare una critica su passaggi motivazionali specifici, e formulando ipotesi non meglio circostanziate in relazione ai pericoli che potrebbe correre il richiedente al suo rientro in Patria.

Quanto alla protezione umanitaria, il motivo è inammissibile, essendo diretto a censurare l’apprezzamento di fatto compiuto dal Tribunale che ha escluso la ricorrenza dell’integrazione in Italia, a tal fine richiesta.

Invero, la valutazione della personale condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della medesima deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, effettivamente comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. n. 4455 del 23/2/2018): correttamente, pertanto il Tribunale ha escluso che il solo avvio di un percorso di integrazione in Italia potesse essere sufficiente ad ottenere il riconoscimento della protezione richiesta, non risultando peraltro dedotte altre circostanze che concretizzassero una situazione di vulnerabilità, diverse da quella già valutate.

3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, stante l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00=, oltre spese prenotate a debito a favore del controricorrente;

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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