Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3205 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3205 Anno 2014
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 3117-2008 proposto da:
MAROTTA VALERIA MARIA MRTVLR51D47G580F, ZUCCARELLO
MARIO ZCCMRA46M19G580D, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio
dell’avvocato DE MARIA SALVATORE, rappresentati e
difesi dall’avvocato SPAMPINATO GIUSEPPE;
– ricorrente –

2013

contro

2520

ITALFONDIARIO S.p.a.

C.F.

0039975050587,

(che ha

incorporato CASTELLO GESTIONE CREDITI S.r.l.) nella
qualita’ di mandataria di INTESA SANPAOLO S.p.a. P.IVA

Data pubblicazione: 12/02/2014

10810700152, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato
GARGANI BENEDETTO, che la rappresenta e difende;
B.C.C. SAN MICHELE DI CALTANISSETTA E PIETRAPERZIA
Soc. Coop per Azioni 00041190851, in persona del

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio
dell’avvocato PLACIDI GIUSEPPE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MANGIAPANE MARIO;
– controricorrenti nonchè contro

FURNARI FLAVIA, RAPPA CALOGERA, INTESABCI Gestione
Crediti – Intesa Gestione Crediti spa in persona del
legale rappresentante pro tempore, nella duplice
qualita’ di cessionaria del credito della dante causa
BANCA COMMERCIALE ITALIANA, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, e di mandataria di BANCA
INTESA, incorporante della COMIT;
– intimati –

sul ricorso 4471-2008 proposto da:
FURNARI FLAVIA FRNFLV61H64C342Q, domiciliata ex lege
in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avvocato SPINELLO
SALVATORE;
– c/ric. e ricorrente incidentale –

Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale

contro

B.C.C. SAN MICHELE DI CALTANISSETTA E PIETRAPERZIA
Soc. Coop per Azioni 00041190851, in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

dell’avvocato PLACIDI GIUSEPPE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MANGIAPANE MARIO;
ITALFONDIARIO S.p.a.

C.F.

0039975050587,

(che ha

incorporato CASTELLO GESTIONE CREDITI S.r.l.) nella
quanta’ di mandataria di INTESA SANPAOLO S.p.a. P.IVA
1G9103B0, 152, Glettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE

DI VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato
GARGANI BENEDETTO, che la rappresenta e difende;
controricorrenti al ric. incidentale nonchè contro

RAPPA CALOGERA, ZUCCARELLO MARIO, MAROTTA VALERIA
MARIA, INTESABCI Gestione Crediti – Intesa Gestione
Crediti spa in persona del legale rappresentante pro
tempore, nella duplice qualita’ di cessionaria del
credito della dante causa BANCA COMMERCIALE ITALIANA,
in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
e di mandataria di BANCA INTESA, incorporante della
COMIT;
– intimati –

avverso la sentenza n. 409/2006 della CORTE D’APPELLO

in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio

di CALTANISSETTA, depositata il 09/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/12/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato ROBERTO CATALANO,

con delega

Italfondiario S.p.a., che si e’ riportato agli atti
depositati e ne ha chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità dei ricorsi, in subordine per il
rigetto.

T

dell’Avvocato BENEDETTO GARGANI difensore della

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Banca Commerciale Italiana ed il Banco di Credito cooperativo La Concordia di
Pietraperzia adivano il tribunale di Enna per dichiarare l’inefficacia, in quanto
pregiudizievole ex art. 2901 cc., dell’atto pubblico stipulato da Portera Vincenzo e

Mario e Marotta Valeria un appartamento in Piazza Armerina via mons. La Vaccara
quinto piano scala B a sinistra salendo e dell’atto di pari data in notar Renda con cui i
coniugi Portera Rappa avevano venduto a Furnari Flavia altro appartamento stesso
edificio e piano a destra salendo.
Il Tribunale accoglieva la domanda con sentenza 369/2000, decisione confermata dalla
Corte di appello di Caltanissetta con sentenza 9.12.2006 che rigettava gli appelli di
Zuccarello, Marotta e Furnari e l’incidentale della Banca Intesabci, gestione crediti spa,
subentrata alla Banca Commerciale.
La Corte territoriale deduceva la consapevolezza dell’evento dannoso e del consilium
fraudis derivante dalla contestualità delle vendite, dalla inconsueta mancanza di una
fase di trattative, dalla eccezionale immediatezza della trascrizione, di sabato, dalla
meticolosa specificazione dei mezzi di pagamento, dall’inconsueta rinunzia agli
accertamenti ipotecari, dall’omessa purgazione dell’ipoteca gravante, il tutto poco prima
dell’ iscrizione ipotecaria delle banche.
Ricorrono, con distinti ricorsi, Furnari con tre motivi e relativi quesiti, e Zuccarello e
Marotta con due motivi e relativi quesiti, resistono, con distinti atti ai due ricorsi,
B.C.C. San Michele di Caltanissetta e Pietraperzia s.c.p.a, Italfondiario spa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi avverso la stessa sentenza.

/

Rappa Calogera il 16.11.1990 in notar Renda con cui avevano alienato a Zuccarello

Col primo motivo del ricorso Furnari si denunzia violazione degli artt. 115, 116 cpc,
2697, 2729, 2901 cc con critica degli elementi indicati dalla sentenza e quesito in ordine
all’assenza di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Col secondo motivo si lamentano violazione degli artt. 115, 116 cpc, 2901 cc ed

Col terzo motivo si deduce violazione degli artt. 115,116 cpc, 2901 cc col quesito
relativo alla circostanza che la Furnari non era parente, socia o affine ed il prezzo
congruo.
Col primo motivo del ricorso Zuccarello Marotta si denunziano violazione degli artt.
2727, 2729, 2901 cc, 115, 116 cpc, 2697 cc, nullità della sentenza e del procedimento,
vizi di motivazione con quesiti sull’erronea valutazione delle prove documentali e dei
fatti notori.
Col secondo motivo si deducono vizi di motivazione in ordine all’affermazione della
certa inesistenza al 16.11.1990 di formalità pregiudizievoli ed all’esistenza di
presunzioni gravi, precise e concordanti.
Osserva questa Corte Suprema:
La sentenza impugnata ha dedotto la consapevolezza dell’evento dannoso e del
consilium fraudis derivante dalla contestualità delle vendite, dalla inconsueta mancanza
di una fase di trattative, dalla eccezionale immediatezza della trascrizione, di sabato,
dalla meticolosa specificazione dei mezzi di pagamento, dall’inconsueta rinunzia agli
accertamenti ipotecari, dall’omessa purgazione dell’ipoteca gravante, il tutto poco prima
dell’ iscrizione ipotecaria delle banche.
Questa essendo la ratio decidendi della decisione impugnata le odierne censure
sono inidonee a ribaltarla essendo tutte destinate ad una diversa lettura delle risultanze

omessa motivazione con quesito sulla mancata valutazione di prove.

processuali con una generica critica della sentenza, che ha giustamente valorizzato
circostanze decisive, non contraddette dagli argomenti non risolutivi in questa sede
proposti.

fonti del proprio convincimento e, pertanto, lo sono anche la valutazione delle prove, il
controllo della loro attendibilità e concludenza, la scelta, fra le risultanze istruttorie, di
quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti oggetto della controversia, privilegiando in via
logica taluni mezzi di prova e disattendendone altri, in ragione del loro diverso spessore
probatorio, con l’unico limite dell’adeguata e congrua giustificazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini d’una corretta decisione, il giudice non è tenuto a valutare
analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le
argomentazioni prospettategli dalle parti, essendo, invece, sufficiente che egli, dopo
averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio
convincimento e

l’iter

seguito nella valutazione degli stessi onde pervenire alle assunte

conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione
adottata.

Pertanto, vizi motivazionali in tema di valutazione delle risultanze istruttorie non
possono essere utilmente dedotti ove la censura si limiti alla contestazione d’una valutazione
delle prove effettuata in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché proprio a
norma dell’art. 116/1 CPC rientra nel potere discrezionale del giudice di merito l’individuare
le fonti del proprio convincimento, il valutare all’uopo le prove, il controllarne l’attendibilità
e la concludenza e lo scegliere, tra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e
rilevanti.

A tal fine va osservato che è devoluta al giudice del merito l’individuazione delle

Né i quesiti proposti osservano il disposto del d.lgs. n. 40/2006, applicabile

ratione temporis, trattandosi di sentenza pubblicata il 9.12.2006 ( S.U. 20603/2007,
16528/2008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008, 24255/2011,
4566/2009), essendo generici, meramente assertivi e formulati con una pluralità di

positiva o negativa, funzionale all’accoglimento della censura.

P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese,
liquidate in euro 3200, di cui 3000 per compensi, oltre accessori, in favore di ciascun
controricorrente.
Roma 3 dicembre 2013.
Il consiglier estensore

il Presidente

1.45M r.r

7,t,TO IN

Roma,

CANCELLERIA

ipotesi mentre devono tradursi in un interrogativo concretamente rivolto ad una risposta,

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