Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3205 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3205 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 7090-2013 proposto da:
GALEPPI VITO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE
DELLE MILIZIE l, presso lo studio dell’avvocato
ADRIANO ROSSI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ANNA ROSSI;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
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tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12,

presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che 1c) rapp senta e difende;
– controricorrente nonchè contro
EQUITALIA POLIS SPA;

Data pubblicazione: 09/02/2018

- intimata –

avverso la sentenza n. 160/2012 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 26/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

RG n. 7090/2013

Con rogito in notar Farinaro del 23.9.2004 Vito Galeppi insieme ad
altri comproprietari, vendeva alla società Meghitan s.r.l. per il
corrispettivo di €58.000,00 un terreno sito in Lusciano (prov. di
Napoli). L’Agenzia delle entrate, emetteva un avviso di rettifica e
liquidazione in materia di imposta registro, ipotecaria e catastale con

€909.497,00 calcolando, conseguentemente, maggiori imposte di
registro, catastale ed ipotecaria nonché sanzioni per un totale di
€191.193,67.
Vito Galeppi non impugnava l’atto impositivo, contrariamente ad altri
venditori.
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente

la cartella di

pagamento, oggetto del presente giudizio, con la quale iscriveva a
ruolo, a titolo definitivo per omessa impugnazione, le somme
originariamente richieste nell’avviso di rettifica e liquidazione.
Il contribuente proponeva impugnazione avverso la cartella di
pagamento.
La CTP di Caserta

con sentenza n.397/16/10 del 14.5.2010

respingeva il ricorso.
Avverso tale pronuncia
evidenziando

proponeva appello il contribuente

che nelle more era intervenuta la sentenza

n.215/15/09 della stessa Commissione che aveva annullato l’avviso di
rettifica e liquidazione emesso nei confronti di altro coobbligato.
La CTR della Campania, con la sentenza n.160/33/2012 depositata
il 26.7.2012 confermava la sentenza di primo grado.
Nei confronti della suddetta pronuncia Vito Galeppi propone ricorso
per cassazione, illustrato con memoria, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso notificato in data 14.5.2013I’Agenzia delle
Entrate.

la quale accertava , in relazione al terreno, un maggiore valore pari a

RG n. 7090/2013

1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1306 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. con
riferimento alla ritenuta, da parte della CTP, non estensibilità del
giudicato favorevole, riguardante il condebitore solidale, al
contribuente di cui si tratta, avendo questi promosso autonomo

2.11 motivo è fondato.
È pacifico che il ricorrente non ha impugnato autonomamente
l’avviso di rettifica e liquidazione, ma che ha invocato, nel giudizio di
appello avverso la cartella esattoriale recante la pretesa erariale
derivante dall’avviso, il giudicato favorevole ad un obbligato in solido,
che aveva invece impugnato l’avviso di rettifica, producendo la
sentenza della CTR Campania n.215/15/09.
Osserva il Collegio che il tema dei limiti soggettivi del giudicato
tributario è stato discusso con riguardo all’applicabilità all’istituto della
solidarietà tributaria, dell’art. 1306, 2° comma, cod.civ., che – in
deroga ai limiti soggettivi del giudicato – consente al condebitore di
opporre al creditore il giudicato intervenuto nel giudizio tra il creditore
ed un altro condebitore.
Secondo l’art. 1306 c. c., “la sentenza, pronunciata tra il creditore ed
uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori». Tale
norma riflette il principio secondo cui la sentenza vale solo tra le parti
del processo, e non ultra partes.
Perciò la sentenza che abbia respinto il ricorso contro l’accertamento
proposto da un coobbligato non ha effetti nei processi promossi da
altri coobbligati.
In deroga a tale principio, il secondo comma dell’art. 1306 cod. civ.
prevede che i debitori, che non hanno partecipato al processo,
possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un
altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali).

giudizio nei confronti del medesimo atto.

RG n. 7090/2013

La giurisprudenza di questa Corte ritiene applicabile l’art. 1306 c. c.
anche a favore del coobbligato che non ha impugnato l’accertamento,
facendo prevalere l’effetto del giudicato (riguardante un condebitore)
sull’avviso di accertamento divenuto definitivo con il solo limite che il
giudicato non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti

precisato che la facoltà del singolo condebitore, che non abbia
impugnato l’avviso di accertamento di maggior valore, di opporre
all’Amministrazione Finanziaria, in sede di ricorso contro l’avviso di
liquidazione, il giudicato favorevole intervenuto a favore di altro
coobbligato, sussiste anche se il giudicato sopravvenga nelle more del
processo contro l’avviso di liquidazione, “vertendosi in materia di
condizione del diritto fatto valere in giudizio, da riscontrarsi con
riferimento all’epoca della decisione”,

Cass, 22885/2005; Cass.

14696/2008; Cass. 14814/2011; Cass. 9577/2013).
Il collegio non ha ragione di discostarsi da tale indirizzo.
Nella specie il contribuente ha invocato correttamente il giudicato
favorevole ottenuto da altro condebitore nel giudizio sull’avviso di
rettifica e liquidazione, nel presente diverso giudizio di opposizione
alla cartella esattoriale, avente altro oggetto e nel quale,
evidentemente, non si era ancora formato alcun giudicato nei suoi
confronti.
2.a.Va peraltro osservato che il processo tributario è un processo
costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi. Considerato che
i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto
impositivo, l’annullamento di un atto non può che valere erga omnes.
Ciò implica che se un condebitore impugna, ed un altro condebitore
non impugna, l’annullamento ottenuto dal condebitore impugnante è
annullamento dell’unico atto impositivo che sorregge il rapporto ed
esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato.

si sia direttamente formato un giudicato.(Cass. 7255/1994 che ha

RG n. 7090/2013

Per tale motivo, dell’annullamento potrà giovarsi anche il condebitore
rimasto inerte per opporsi alla pretesa di pagamento.
Ha errato dunque la CTR a ritenere non estensibile il giudicato al
contribuente.
3.Con il secondo motivo del suo ricorso Vito Galeppi lamenta il

richiamati dall’art. 1 comma 2 d.lgs n.546/1992 in relazione all’art.
360 comma 1 n.3 c.p.c. e il difetto di motivazione (art. 360 comma 1
n. 5 c.p.c.) in quanto la CTR avrebbe erroneamente ritenuto non
provato che la sentenza depositata si riferisse alla stessa pretesa.
Il motivo è fondato.
Affinché il giudicato esterno, che è rilevabile d’ufficio, possa far stato
nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, la quale
deve essere provata attraverso la produzione della sentenza con il
relativo attestato di cancelleria. Nessun altro onere incombeva sulla
parte.
L’amministrazione non ha contestato che si fosse formato un
giudicato sull’identico atto impositivo. Dalla cartella impugnata si
evince che l’avviso, contenente la pretesa erariale iscritta a ruolo era
lo stesso avviso di rettifica e liquidazione riguardante l’atto in Notar
Farinaro del 23.9.2004.
4. Il ricorso deve essere conseguentemente accolto.
Va cassata senza rinvio l’impugnata sentenza e, non essendo
necessari ulteriori accertamenti di merito, ex art. 384 c.p.c.,deve
essere accolto l’originario ricorso introduttivo.
Le spese del giudizio di merito possono essere compensate in
ragione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.

contribuente la violazione degli artt. 2697 c.c. 115 e 167 c.p

RG n. 7090/2013

La Corte cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito
accoglie il ricorso introduttivo ed annulla la cartella di pagamento
impugnata;

Condanna L’Agenzia delle Entrate a rifondere le spese di lite di
questa fase, liquidate in €7000,00 oltre al rimborso delle spese
forfettarie, ed agli accessori di legge .
Così deciso in Roma il 24.1.2018

Compensa le spese del giudizio di merito;

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