Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3205 del 09/02/2011
Cassazione civile sez. I, 09/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 09/02/2011), n.3205
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
CENTRO COMMERCIALE IRPINIA s.r.l., in liquidazione, con domicilio
eletto in Roma, via Baiamonti n. 10, presso l’Avv. Caldoro Maria
Francesca, che la rappresenta e difende unitamente all’Avv.to
Gargiulo Alessandro, come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
PARMACOTTO SUD S.R.L.;
– intimata –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 12 gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Centro Commerciale Irpina s.r.l. impugna per regolamento di competenza l’istanza depositata in data 24.9.2008 con la quale la Parmacotto Sud s.r.l. ha richiesto al Tribunale Napoli il fallimento della ricorrente.
L’intimata non ha proposto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile in quanto proposto in via preventiva e non contro un provvedimento giurisdizionale che decide sulla competenza ed è oltretutto sfornito del prescritto quesito di diritto.
Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2011