Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32046 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. I, 09/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 09/12/2019), n.32046

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15323/2018 proposto da:

M.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Daniele Accebbi;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 602/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2019 dal Cons. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza depositata il 13 maggio 2018, ha rigettato l’appello avverso il decreto con cui il Tribunale di Venezia aveva rigettato la domanda proposta da M.A., cittadino del Pakistan, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, non essendo le sue dichiarazioni – di cui è stata evidenziata la contraddittorietà – state ritenute credibili e comunque inquadrabili in alcuna delle fattispecie di protezione internazionale (costui aveva riferito di essere scappato dal Pakistan a causa delle aggressioni di natura sessuale dell’uomo che lo aveva comprato). In particolare, il giudice di secondo grado aveva rimarcato la contraddittorietà tra la versione dei fatti fornita alla Commissione territoriale e quella resa innanzi al Tribunale (nella quale il ricorrente aveva dichiarato di essere stato comprato per lavori servili senza alcun cenno alla violenza sessuale), rilevando, altresì, che alcun cenno aveva fatto il richiedente alla situazione generale del suo paese quale fonte di effettivo pericolo per la sua incolumità in caso di rimpatrio.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari.

Ha proposto ricorso per cassazione M.A. affidandolo a tre motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione delle norme che disciplinano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e), artt. 5,7 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1).

Lamenta il ricorrente che, in caso di rimpatrio in Pakistan, lo stesso sarebbe esposto ad un grave danno alla sua persona da parte di soggetti non statuali, ovvero quei signorotti del “Pakistan bene” che lo avevano arretrato in condizioni di schiavitù e lo avevano venduto come merce di scambio, e ciò nell’inerzia – anzi con la collusione – delle Autorità di sicurezza.

Contesta la valutazione della Corte d’Appello in ordine alla situazione di violenza generalizzata esistente in Pakistan, rimarcando che, in ogni caso, il Paese d’origine va analizzato nel suo complesso e non con riferimento alle singole regioni di provenienza o transito del richiedente.

Assume, inoltre, il ricorrente che avrebbe dovuto essergli riconosciuta la protezione umanitaria per problemi di salute ostativi al suo allontanamento, essendo affetto da emicrania cronica farmaco resistente e da uno stato depressivo reattivo, senza considerare, peraltro, l’integrazione personale e sociale nel paese di accoglienza, essendo stato assunto come cuoco con contratto di lavoro a tempo parziale indeterminato.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. a) ed e), in punto di onus probandi, anche quale vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti.

Lamenta il ricorrente che il giudice di secondo grado non ha esercitato i propri poteri istruttori al fine di valutare la situazione soggettiva del richiedente nel contesto socio-politico del paese di provenienza, scaricando sul ricorrente le conseguenze di una ritenuta insufficiente allegazione circa la situazione del Paese.

Lamenta, altresì, che l’appello è stato rigettato sulla base di una generica non credibilità ed inverosimiglianza delle sue dichiarazioni e facendo leva su non meglio imprecisate dichiarazioni dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, comunque smentite da tutti gli altri rapporti pubblicati sul sito ufficiale ecoi.net., che descrivono il Pakistan come paese sotto costante emergenza internazionale.

3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione del principio del “non refoulement”, di cui agli artt. 3 CEDU e 33 Convenzione di Ginevra, che si applica a favore di chiunque si trovi esposto al rischio di essere sottoposto a seria minaccia alla propria vita rientrando in patria.

4. Tutti e tre i motivi, da esaminare unitariamente in ragione della connessione delle questioni trattate, presentano profili di inammissibilità ed infondatezza.

Sono, in primo luogo, inammissibili, le censure con le quali il ricorrente contesta la valutazione di non credibilità del proprio racconto effettuata dalla Corte di merito in ordine all’essere stato schiavizzato e abusato sessualmente da “signorotti” locali (vicenda, peraltro, in cui lo stesso ricorrente afferma di non aver mai chiesto la protezione all’Autorità di sicurezza del suo paese).

Va, infatti, osservato che, anche recentemente, questa Corte ha statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, il D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, il ricorrente ha solo genericamente contestato il giudizio di non credibilità formulato dal giudice di merito, senza neppure allegare anomalie motivazionali (nei termini sopra illustrati), che sono le uniche attualmente denunciabili nei ristretti limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., n. 5, ma limitandosi a dedurre la violazione di legge.

Inoltre, il ricorrente, con l’apparente censura della violazione da parte del Tribunale di una norma di legge, ovvero il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ha, in realtà svolto delle censure di merito, in quanto finalizzate a prospettare una diversa lettura delle sue dichiarazioni.

In proposito, questa Corte, sempre nella pronuncia n. 3340 del 05/02/2019 sopra citata, ha statuito che, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, con la conseguenza che il giudizio di fatto in ordine alla credibilità del richiedente non può essere censurato sub specie violazione di legge ed è quindi sottratto al sindacato di legittimità.

Quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, va preliminarmente osservato che questa Corte ha più volte statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 13858 del 31/05/2018, Rv. 648790).

Nel caso di specie, il giudice di merito ha evidenziato l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata, citando fonti accreditate come il rapporto dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati del 21.7.2017, ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (Cass. 12/12/2018 n. 32064).

Ne consegue che le censure del ricorrente, sul punto, si configurano come di merito, e, come tali, inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate esclusivamente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.

Peraltro, si appalesa infondata la censura secondo cui il giudice d’appello non avrebbe esercitato i suoi poteri istruttori, non essendosi limitato ad evidenziare che il ricorrente nei suoi racconti non aveva fatto riferimento alla situazione generale del suo Paese di provenienza, ma provvedendo direttamente ad esaminare tale situazione citando le fonti sopra indicate.

Nè, peraltro, è corretta l’impostazione giuridica secondo cui la valutazione della situazione di pericolo dovrebbe essere riferita al Paese di provenienza in generale indipendentemente dalla zona di provenienza del richiedente.

In proposito, anche recentemente questa Corte ha statuito che, in tema di protezione internazionale, il riconoscimento dello “status” di rifugiato politico va escluso nell’ipotesi in cui il pericolo di persecuzione non sussista nella parte di territorio del paese di origine dalla quale proviene il richiedente, essendo tale ipotesi diversa da quella prevista dall’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, non recepita nel nostro ordinamento, in cui il pericolo di persecuzione sussista nel territorio di provenienza, ma potrebbe tuttavia essere evitato con il trasferimento in altra parte del territorio del medesimo paese in cui tale pericolo non sussiste (Cass. n. 28433 del 07/11/2018).

Con riferimento alla richiesta protezione umanitaria, va osservato che nella sentenza impugnata non vi è traccia delle questioni sollevate dal richiedente nel ricorso, relative ai problemi di salute ostativi al suo allontanamento dal territorio italiano e della sua integrazione nel paese di accoglienza.

Orbene, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione siano prospettate – come nel caso di specie – questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonchè il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430).

Il ricorrente non ha in alcun modo adempiuto a tale dovere di allegazione, non indicando neppure di aver sottoposto tali questioni ai giudici di merito.

In ogni caso, quanto alla dedotta integrazione sociale, questa Corte ha già affermato che non può rilevare in via esclusiva il livello di integrazione raggiunto dal richiedente nel paese d’accoglienza, elemento che può essere considerato solo in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi Cass. n. 4455 del 23/02/2018).

Infine, inammissibile è la dedotta violazione del principio del “non refoulement” atteso che, come già anticipato, il ricorrente, nell’affermare reiteratamente la sussistenza nella sua regione di provenienza di un pericolo di grave danno alla persona – esclusa dalla sentenza impugnata – non ha fatto altro che formulare censure di merito, non consentite in sede di legittimità.

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, non essendosi il Ministero intimato costituito in giudizio.

Deve applicarsi il doppio contributo, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, avendo questa Corte già affermato che il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, ha natura di obbligazione tributaria “ex lege” che deriva dal rigetto, dalla dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità dell’impugnazione, con la conseguenza che il relativo provvedimento della Corte di cassazione ha natura meramente ricognitiva, essendo irrilevante l’eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato (Cass. n. 9660/19).

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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