Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32043 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. I, 09/12/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 09/12/2019), n.32043

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24568/2018 proposto da:

F.F., elettivamente domiciliato in Ancona, corso Mazzini n.

100, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Giorgietti, per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che

lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 143/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile il gravame proposto da F.F. cittadino maliano, avverso l’ordinanza del tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello sotto il profilo della violazione di legge, in particolare del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 1, comma 9 in quanto, erroneamente, la Corte d’Appello ha ritenuto inammissibile l’appello perchè introdotto con atto di citazione invece Che con ricorso, ed essendo stato, l’atto introduttivo dell’appello depositato in cancelleria dopo il termine di legge di trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di rigetto del Tribunale. Il ricorso è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato, di recente, che nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27, comma 1, lett. f) l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal. nuovo tenore letterale della norma (Cass. Sez. U. 8 novembre 2018, n. 28575). Nella specie, invece, il gravame è stato introdotto con una citazione notificata nel rispetto del termine di trenta giorni prescritto per l’impugnazione (cfr. pag. 18 del ricorso), ma il deposito in cancelleria dell’atto risulta essere tardivo.

Ciò non basta tuttavia ad escludere la cassazione della pronuncia impugnata. Le richiamate Sezioni Unite hanno infatti aggiunto che la detta innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overruling processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione. In base a tale, principio, cui il Collegio deve conformarsi, va dunque valorizzato l’affidamento dell’odierno istante nel perdurare della regola per cui il gravame doveva proporsi con citazione: sicchè, a fronte della tempestività della notificazione di tale atto, la Corte del merito non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilita dell’appello. La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Corte d’Appello di Ancona, affinchè, alla luce dei principi sopra esposti, esamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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