Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32042 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 11/12/2018), n.32042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE XXXX

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26393-2017 proposto da:

IMPRESA EDILE M.D.G. & FIGLI SNC, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO MANCINI;

– ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 191/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CAMPOBASSO, depositata il 29/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CRICENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il 3 ottobre 2007 la società ricorrente stipulava compravendita di un terreno, il cui valore era dichiarato in 505.000,00 Euro.

Agenzia delle Entrate con avviso di liquidazione successivo rettificava il valore del terreno in 1.125.750,00 Euro, previa comparazione con terreni dalle caratteristiche simili.

Alla rivalutazione seguivano una maggiore imposta ipotecaria e catastale, e l’applicazione di sanzioni.

La società ha impugnato l’accertamento eccependone il difetto di motivazione, non risultando alcun elemento da cui desumere che le compravendite poste a base del confronto riguardavano terreni dalle caratteristiche simili.

Tuttavia, nel corso del giudizio, Agenzia delle Entrate ha depositato una stima fatta da Agenzia del Territorio, in base alla quale il valore originariamente attribuito al terreno da 1.125.000,00 veniva ridotto a 790.000,00 Euro.

Il ricorso veniva accolto in primo grado e rigettato in appello.

La società ricorre per cassazione con un solo motivo con il quale denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., sostenendo di avere introdotto in giudizio uno specifico tema di decisione, ossia la immotivata comparazione con compravendite similari, nel senso che l’avviso di accertamento non indicava gli elementi in base ai quali veniva operata la comparazione con i terreni oggetto delle altre compravendite di riferimento, e questo tema di decisione è stato completamente disatteso dai giudici di secondo grado.

Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Il ricorso è infondato.

In realtà non v’ è omessa pronuncia sulla questione dei criteri di comparazione, della loro omessa menzione, come assume la ricorrente.

Infatti, i giudici di appello, dopo aver ricordato che sul punto si sono espressi i giudici di primo grado, ritenendo la comparazione illegittima in quanto astratta, ossia priva della materiale verifica dello stato di degrado del suolo e senza indicazione delle caratteristiche peculiari dell’immobile oggetto di accertamento; dopo aver ricordato ciò, ritengono che i criteri di comparazione iniziali sono stati superati (e la prima istanza non ne avrebbe tenuto conto) dalla nuova stima, quella depositata in corso di causa.

I giudici di appello aggiungono poi che, essendo il giudizio di appello, una nuova istanza di merito, essi hanno il potere di rivalutare nuovamente l’accertamento, e ciò facendo, riducono ulteriormente la stima dell’immobile da 790.000,00 (valore previsto dal Fisco a seguito di ripensamento) a 671.500 Euro.

Non v’è dunque omessa pronuncia sulla questione dei criteri utilizzati per la comparazione, avendo il giudice di appello considerato la questione, ed avendo ritenuto di superarla per le ragioni suddette.

Il ricorso va pertanto respinto senza pronuncia sulle spese, attesa la mancata costituzione della controparte.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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