Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32042 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. I, 09/12/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 09/12/2019), n.32042

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24189/2018 proposto da:

K.G., elettivamente domiciliato in Macerata, via Morbiducci n.

21, presso lo studio dell’avv. Luca Froldi, che lo rappresenta e

difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 50/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 17/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Ancona ha respinto il gravarne proposto da Ka Gueli cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

La Corte distrettuale, premessa la vicenda privata narrata dal ricorrente basata su una lite con i vicini per dei terreni, i quali vicini avrebbero prima ucciso il padre e poi minacciato di morte il richiedente asilo, ha rilevato l’estrema genericità della narrazione e la carenza di dettagli specifici che non avevano consentito l’attivazione di poteri istruttori officiosi. La non credibilità della narrazione non giustificava l’accoglimento della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, ma neppure integrava, attesa la natura privata della vicenda, i presupposti come specificati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b. La Corte ha escluso anche l’esistenza di una, situazione riconducibile alla previsione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e) sulla base dell’esame della situazione generale del paese di provenienza alla luce di fonti informative aggiornate per cui non sussiste una minaccia grave del richiedente di rimanere coinvolto in una situazione di violenza indiscriminata in caso di rimpatrio, per la sola presenza nel paese d’origine. La Corte non ha neppure ritenuto che sussistessero seri motivi di carattere umanitario per riconoscere la relativa richiesta, non essendo state ravvisate particolari situazioni di vulnerabilità in capo al ricorrente.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, la Corte d’Appello, in violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, non ha chiesto alcun chiarimento al ricorrente nè sono state approfondite le dichiarazioni del medesimo rese in sede amministrativa ed ha omesso di verificare la veridicità dei fatti, in violazione del ruolo attivo del giudice attraverso la cooperazione istruttoria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e) in quanto, erroneamente, la Corte d’Appello ha ritenuto che in Senegal non sussistesse alcun pericolo di grave danno, in caso di rientro in patria, poichè i conflitti acclarati in tale paese dovevano riferirisi a zone lontane da quella di residenza del ricorrente e nessuna incidenza potevano avere nella vicenda del richiedente asilo, anche perchè riconducigli a mere vicende private.

Il primo e secondo profilo, che. possono essere oggetto di un esame congiunto sono inammissibili, perchè le censure sono state formulate in modo generico e astratto non colgono le rationes decidendi della pronuncia impugnata fondata precipuamente sull’estrema genericità della narrazione e sull’assenza di un conflitto armato, per come risulta dalle fonti consultate e citate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari, a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA