Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32041 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2018, (ud. 24/10/2018, dep. 11/12/2018), n.32041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25943-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 88,

presso lo studio dell’avvocato ANTONIO LABATE, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4234/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 12/07/2017; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

24/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Agenzia delle Entrate ha notificato avviso di accertamento a P.L. per il pagamento della imposta di registrazione di un decreto ingiuntivo e della scrittura privata di riconoscimento di debito su cui era fondata l’ingiunzione. Il contribuente ha proposto ricorso, accolto in primo grado.

Agenzia delle Entrate, che ha proposto appello avverso tale decisione, ha notificato l’impugnazione nel domicilio del difensore, come risultante dall’albo degli avvocati.

Poichè il contribuente aveva eletto in primo grado un proprio diverso domicilio, pur costituendosi in appello, ha eccepito l’inammissibilità del gravame, che si assume notificato in luogo diverso da quello eletto.

La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l’appello, accogliendo l’eccezione del contribuente relativa alla inesistenza della notifica.

Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate con un solo motivo, che denuncia violazione e falsa interpretazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17.

Sostiene la ricorrente che la notifica è comunque regolare e che, in ipotesi, dovrebbe ritenersi nulla e non già inesistente, con conseguente avvenuta sanatoria.

Si è costituito il contribuente, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso ribadendo l’inesistenza insanabile della notifica dell’appello fatta in luogo diverso dal domicilio eletto. Ha poi presentato memoria ad ulteriore chiarimento delle sue tesi.

Il ricorso è fondato.

La notifica dell’appello effettuata in luogo diverso dal domicilio eletto, e segnatamente presso lo studio del difensore risultante dall’albo, pur se non più attuale, è nulla e non inesistente.

Una notifica può dirsi inesistente quando è priva degli elementi costitutivi propri, come l’attività di trasmissione e quella di consegna.

Per contro, il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c (Cass. sez. un. 14916 del 2016; Cass. 28.10.2016, n. 21865).

La notifica è dunque nulla (e non inesistente) anche quando la consegna avvenga in un luogo che non ha alcun collegamento con il destinatario.

Nel caso presente invece, un collegamento v’era, posto che l’appello è stato notificato dapprima all’indirizzo del difensore, quale risultante dall’albo, e poi in cancelleria, dunque in due luoghi non assolutamente estranei alla parte, ma anzi aventi con quest’ultima collegamenti precisi.

Posto dunque che la notifica deve dirsi nulla e non inesistente, la costituzione della parte ha avuto l’effetto di sanare la nullità, dimostrando che l’atto ha raggiunto lo scopo.

Il ricorso va accolto con rinvio al giudice di merito, che provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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