Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32041 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. I, 09/12/2019, (ud. 10/04/2019, dep. 09/12/2019), n.32041

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4246/2018 proposto da:

K.N., elettivamente domiciliato in Roma, Via Barnaba Tortolini

n. 30, presso lo studio dell’Avvocato Alessandro Ferrara, che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avvocato Francesco Priore

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 788/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI, del

22/6/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/4/2019 dal cons. PAZZI ALBERTO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Bari, con ordinanza in data 26 maggio 2016, respingeva la domanda presentata da K.N. perchè gli fosse riconosciuto il diritto alla protezione internazionale o alla protezione umanitaria negatogli dalla competente commissione territoriale.

2. La Corte d’appello di Bari, con sentenza pubblicata in data 22 giugno 2017, condiviso il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente asilo già espresso dalla commissione e dal Tribunale, escludeva il diritto alle protezioni principali richieste.

La corte distrettuale poi, pur registrando che l’appellante aveva avuto un figlio in Italia con cui intratteneva un rapporto positivo anche se saltuario, tanto che il Tribunale per i minorenni sembrava stesse orientandosi verso un’adozione mite L. n. 184 del 1983, ex art. 44, lett. d), riteneva che non potesse dirsi che il legame dell’appellante fosse talmente intenso e imprescindibile che la sua interruzione integrasse i gravi motivi necessari per la concessione della protezione umanitaria; eventuali specifiche esigenze di sviluppo del minore avrebbero potuto essere soddisfatte tramite il ricorso alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3.

3. Ricorre per cassazione contro tale pronuncia K.N., affidandosi a cinque motivi di impugnazione.

L’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa.

Parte ricorrente ha deposito memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19, commi 2 e 2-bis, in relazione all’art. 8 CEDU e art. 117 Cost.: la Corte d’appello, nel ritenere che il flebile legame familiare fra il richiedente asilo e il figlio non fosse di intensità tale da integrare gravi esigenze di carattere umanitario, avrebbe trascurato di considerare l’interesse, tanto del genitore quanto del discendente, a non recidere il labile legame familiare che il giudice minorile aveva mostrato invece di voler tutelare e così avrebbe violato sia gli obblighi di natura internazionale previsti dall’art. 8 CEDU, sia il dovere di assicurare il superiore interesse del minore stabilito dal D.Lgs. 251 del 2007, art. 19, commi 2 e 2-bis, norme alla cui stregua andavano commisurate le esigenze di carattere umanitario di cui all’art. 5, comma 6. T.U.I..; il giudice di merito avrebbe invece dovuto effettuare una valutazione comparativa prendendo in esame il rapporto di proporzionalità fra la rescissione del legame familiare che si sarebbe venuta a creare a seguito di un eventuale rimpatrio del migrante e la necessità sociale di assicurare tutela all’ordine pubblico e alla sicurezza nazionale.

4.2 Il secondo motivo di ricorso assume la violazione e la mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19, commi 2 e 2-bis, in relazione agli artt. 8 CEDU, 7 e 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, artt. 2,3,29,30,31 e 117 Cost.: la corte territoriale avrebbe omesso di tenere conto del superiore interesse del minore compiendo una lettura della memoria del curatore del tutto avulsa dal contesto procedimentale di riferimento; in questo modo la corte distrettuale avrebbe trascurato sia l’insegnamento della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, secondo cui il diritto al rispetto dalla vita familiare impone che l’autorità pubblica ponga in essere tutti gli interventi di sostegno necessari affinchè i soggetti coinvolti possano godere della relazione familiare reciproca e interferenze sono ammissibili solo se necessarie a perseguire uno scopo legittimo e proporzionale, cioè non eccessivo sul piano personale rispetto agli scopi perseguiti, sia le indicazioni offerte dalla Corte Costituzionale circa la necessità di prestare attenzione alla situazione concreta dello straniero per accordargli un livello di tutela dei rapporti familiari equivalente alla protezione accordata alla famiglia all’interno del nostro ordinamento.

4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 10, commi 2 e 2-bis, in relazione agli artt. 3 e 8 CEDU, 2, 3 e 117 Cost.: la Corte d’appello di Bari non avrebbe considerato che la rottura della relazione familiare tra padre e figlio avrebbe comportato un dolore e una sofferenza morale tali da configurarsi in termini di trattamento inumano e degradante.

4.4 Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e mancata applicazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c. e la conseguente nullità del procedimento e/o della sentenza impugnata: la corte territoriale, malgrado l’appellante avesse prodotto gli atti del giudizio in corso avanti al Tribunale per i minorenni al solo fine di far risultare l’esistenza di una relazione genitoriale del migrante con il figlio, avrebbe espresso un giudizio di valore in merito all’intensità e gradualità del legame familiare al di là dei vincoli imposti dalla prospettazione di parte, vanificando nei fatti l’utile effetto provocato dalla pronuncia del Tribunale per i minorenni.

Al contrario la Corte d’appello avrebbe dovuto limitarsi a verificare se il fatto storico dedotto e provato in giudizio dall’odierno ricorrente, inerente l’esistenza della relazione familiare con il minore, fosse sussumibile nella fattispecie di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, astenendosi dal valutare l’intensità del rapporto e dal giudicare la sua eventuale interruzione in termini di evento di gravità tale da non integrare le esigenze di carattere umanitario cui ancorare la relativa protezione.

4.5 Il quinto mezzo adduce la violazione e mancata applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 19, commi 2 e 2-bis, art. 8 CEDU, artt. 7 e 24 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e artt. 2,3,29,30,31 e 117 Cost.: l’impugnata sentenza sarebbe affetta da vizio di arbitraria, irragionevole ed apparente motivazione in merito al fatto decisivo riguardante la qualificazione del legame familiare padre-figlio in termini di situazione di estrema vulnerabilità, rapporto che doveva essere valutato nel preminente interesse del minore; la corte distrettuale infatti avrebbe omesso di spiegare le ragioni per cui le allegazioni della parte e le risultanze del giudizio pendente innanzi al Tribunale per i minorenni non erano sufficienti a provare l’effettivo ricorrere di esigenze di carattere umanitario, stante l’assenza di alcun test di proporzionalità nell’apprezzare la legittimità dell’ingerenza delle autorità pubbliche nel godimento del diritto alla vita familiare.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro connessione, sono fondati, nei termini che si vanno a illustrare.

5.1 Occorre premettere che le doglianze, tutte imperniate sul mancato riconoscimento della protezione umanitaria, rimangono di attuale rilevanza pur a seguito dell’abrogazione dell’art. 5, comma 6, T.U.I. ad opera del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte infatti (Cass. 4890/2019) tale normativa, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e delle altre disposizioni consequenziali sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge.

Siffatta interpretazione ha trovato conferma nella più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 29459/2019), secondo cui, in tema di successione di leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; di conseguenza la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall’art. 5, comma 6, T.U.I. e dalle altre disposizioni consequenziali non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento di permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore, in data 5 ottobre 2018, della nuova legge.

Queste domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma in caso di eventuale accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura “casi speciali”, soggetto alla disciplina e all’efficacia temporale prevista dall’art. 1, comma 9, del menzionato decreto legge.

5.2 Secondo la normativa vigente ratione temporis la protezione umanitaria è collocata in posizione di alternatività rispetto alle due misure tipiche di protezione internazionale, potendo l’autorità amministrativa e giurisdizionale procedere alla valutazione della ricorrenza dei presupposti della prima soltanto subordinatamente all’accertamento negativo della sussistenza dei presupposti delle seconde (Cass. 15466/2014).

I “seri motivi” di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5, comma 6, cit.) al ricorrere dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass., Sez. U., 19393/2009 e Cass., Sez. U., 5059/2017), costituiscono un catalogo aperto (Cass. 26566/2013), pur essendo tutti accomunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità attuali o accertate, con giudizio prognostico, come conseguenza discendente dal rimpatrio dello straniero, in presenza di un’esigenza qualificabile come umanitaria, cioè concernente diritti umani fondamentali protetti a livello costituzionale e internazionale (cfr. Cass., Sez. U., 19393/2009, par. 3).

Il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone perciò l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali (Cass. 5358/2019), e costituisce una misura atipica e residuale volta a coprire situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica, tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 23604/2017, Cass. 14005/2018).

5.3 Questi principi sono stati ribaditi da più recente giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. U., 29459/2019), che, dopo aver ricordato (al punto 6) che la protezione umanitaria è ascrivibile all’area dei diritti fondamentali ed espressione del diritto di asilo, ha sottolineato (al punto 10), quanto ai presupposti utili al suo ottenimento, “la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano”.

“Gli interessi protetti” – proseguono le Sezioni Unite – “non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali; sicchè…. l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019 nn. 13079 e 13096)”.

“Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma a compasso largo: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorirne i diritti umani e di radicarne l’attuazione”.

5.4 Questa corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. 15362/2015, Cass. 23957/2018) in materia di espulsione che: i) D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis, dando attuazione a uno dei principi cardine della Direttiva 2003/86/CE, ha introdotto un rilevante temperamento nell’applicazione automatica delle cause espulsive previste dall’art. 13, comma 2, lett. a) e b), imponendo di tenere conto, nei confronti dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, sia per l’ipotesi dell’ingresso irregolare che per quella della mancanza del permesso di soggiorno originaria o sopravvenuta, anche della natura e dell’effettività dei vincoli familiari; ii) D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis, recepisce un sedimentato orientamento giurisprudenziale della Corte Europea dei diritti umani secondo la quale non può aversi interferenza di un’autorità pubblica nell’esercizio del diritto alla vita privata e familiare a meno che questa ingerenza non sia prevista dalla legge e costituisca una misura necessaria per la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica, la prevenzione dei reati e la protezione della salute e della morale; iii) esiste un immanente generale obbligo, introdotto dalla Direttiva 2008/115/CE (attuata con il D.L. n. 89 del 2011, convertito con L. n. 129 del 2011), di valutare caso per caso, come è stato espressamente indicato nell’incipit dell’art. 13, comma 2, citato, l’esistenza delle condizioni per l’adozione della misura espulsiva, senza procedere mediante l’applicazione automatica e standardizzata dei parametri normativi; iv) la decisione relativa al rimpatrio secondo i principi stabiliti dalla Direttiva appena citata non può essere assunta sulla base della “semplice considerazione del soggiorno irregolare” ma deve fondarsi su “criteri obiettivi” e “caso per caso” (sesto considerando della Direttiva 2008/115/CE), dovendo procedersi a un’attenta valutazione della situazione personale al fine di tenere nella debita considerazione la vita familiare; v) in sede di adozione della misura espulsiva e della sua esecuzione l’organo pubblico cui è demandata la decisione amministrativa e/o giurisdizionale deve operare – alla stregua del principio di proporzionalità tra il sacrificio del diritto individuale e la salvaguardia dell’ordine pubblico statuale – un corretto bilanciamento tra il diritto dello Stato membro alla conservazione di un regime di sicurezza e di controllo del fenomeno migratorio e il nucleo dei diritti della persona connessi all’applicazione del principio di non refoulement, ai divieti di cui all’art. 3 CEDU e al diritto alla salute e alla vita familiare; vi) la sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2013, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale parziale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 5, nella parte in cui non prevede che la valutazione in concreto della pericolosità sociale da eseguire in sede di rilascio, revoca o rinnovo del permesso di soggiorno possa essere svolta tanto nei confronti dello straniero che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare o del familiare ricongiunto quanto nei confronti di chi abbia legami familiari nel territorio dello Stato, ha chiarito che anche in quest’ultima ipotesi deve tenersi conto della durata del soggiorno e del quadro dei legami non solo familiari ma anche sociali, prospettando espressamente l’adozione dell’interpretazione della giurisprudenza EDU relativa all’art. 8 come parametro interposto di costituzionalità della norma impugnata.

Ne consegue che D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonchè dell’esistenza di legami con il paese d’origine, si applica – con valutazione caso per caso, in coerenza con la direttiva comunitaria 2008/115/CE – anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorchè non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202/2013 della Corte Cost. (Cass. 23957/2018).

5.5 Ora, se il permesso di soggiorno di cui all’art. 5, comma 6, T.U.I. nella disciplina applicabile ratione temporis presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, se tale permesso è di conseguenza finalizzato a porre rimedio a situazioni in cui non si possa disporre l’espulsione e si debba provvedere all’accoglienza di chi, pur non avendo titolo per le forme di protezione internazionale maggiori, si trovi in situazione di vulnerabilità e se il divieto di espulsione previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2-bis, si applica anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro paese, ancorchè non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, nel caso di specie il giudice di merito avrebbe dovuto trovare un giusto equilibrio tra i vari interessi concorrenti interrogandosi sull’esistenza di legami familiari che sarebbero stati pregiudicati dal rimpatrio del richiedente asilo e sulla necessità di dare tutela alla situazione di vulnerabilità costituita dalla possibile interruzione di tale legame, nell’interesse tanto del minore quanto del genitore a non vedere interrotto il rapporto fra loro esistente, tramite il riconoscimento della protezione umanitaria.

Più in particolare il menzionato art. 8 CEDU prevede che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Secondo la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’Uomo (Zhou c/Italia, 21/1/2014) questa norma pone a carico dello Stato un obbligo positivo in merito al rispetto effettivo della vita familiare, tanto che, ove sia accertata l’esistenza di un legame familiare, lo Stato deve agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi.

Tale obbligo di rispetto effettivo della vita familiare implica il diritto per il genitore a che siano adottate misure idonee a riunirlo al figlio e l’obbligo per le autorità nazionali di agire in questo senso (Andersson c/Svezia, 25/2/1992).

Un’ingerenza nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e familiare è quindi compatibile con il disposto dell’art. 8 CEDU solo se persegue uno scopo legittimo e possa ritenersi necessaria, in ragione di un bisogno sociale imperioso e in funzione di una proporzionata soddisfazione del legittimo scopo perseguito.

5.6 Simili esigenze risultano vieppiù enfatizzate nel caso in cui il richiedente asilo sia l’unico genitore del minore e costituisca quindi la sola possibilità per il bambino di mantenere un legame con la propria famiglia naturale.

La necessità di scongiurare il pericolo che un simile legame monogenitoriale sia rescisso assume un rilievo tale che il legislatore (con un intervento normativo successivo all’avvio del procedimento e dunque non applicabile al caso di specie) ha stabilito che tra i soggetti vulnerabili previsti al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. h-bis, come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 25, comma 1, lett. b, n. 1, rientrano espressamente anche i “genitori singoli con figli minori”, sicchè, accertata la relativa situazione di fatto, essi hanno diritto di accedere alla detta protezione (Cass. 18540/2019).

Il rilievo della situazione di monogenitorialità non risulta poi sminuito dal provvedimento di adozione che, a dire della Corte di merito, il giudice minorile si accingeva ad adottare; al contrario proprio la prospettazione di una verosimile imminente pronuncia di un’adozione cd. mite implicava il riconoscimento di un rapporto genitoriale significativo, giocoforza da valorizzare tramite l’attuazione di misure finalizzate a preservare i legami esistenti fra padre e figlio (si veda a questo proposito la già citata sentenza CEDU Zhou c/Italia, 21/1/2014).

5.7 Il giudice del merito, nel valutare la situazione di vulnerabilità dello straniero alla stregua di un simile obbligo internazionale, era perciò chiamato a prendere in esame non solo l’esistenza e le caratteristiche del rapporto familiare, ma anche il ricorrere di un bisogno sociale necessario, siccome volto a perseguire uno scopo legittimo, e proporzionale, cioè non eccessivo sul piano personale rispetto agli scopi perseguiti, che, all’esito di un bilanciamento fra interessi concorrenti, ostasse al riconoscimento della forma di tutela minore richiesta.

Nell’effettuare un simile bilanciamento il giudice del merito avrebbe dovuto tener conto, tra l’altro, di fattori quali la portata del danno che subirebbe effettivamente la vita familiare in caso di rimpatrio dell’unico genitore naturale e l’importanza dei legami esistenti nello Stato contraente, da un lato, e il controllo dell’immigrazione o considerazioni di ordine pubblico che facciano propendere per l’esclusione, dall’altro (Jihana Ali c/Svizzera e Italia, 4/10/2016, Jeunesse c/Paesi Bassi 3/10/2014, Grande Camera).

E un simile accertamento a maggior ragione sarebbe dovuto avvenire a seguito della constatazione dell’esistenza di “specifiche esigenze di sviluppo del minore”, le quali, quand’anche non comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, (cfr. Cass. 9391/2018), possono comunque trovare tutela nell’ambito del necessario apprezzamento del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori, pur nei limiti sopra indicati.

6. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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