Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32040 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 11/12/2018), n.32040

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25733-2017 proposto da:

T.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE RAGUSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO CARBONE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1045/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di BARI, depositata il 28/03/2017; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

Fatto e diritto

La ricorrente, medico di base, ha corrisposto l’IRAP per gli anni 2007, 2008, 2009, per un totale di 16415,00 Euro.

Trattandosi di attività priva della collaborazione di dipendenti, salvo l’ausilio di due segretarie part-time, la contribuente ha ritenuto di aver pagato l’imposta indebitamente, non essendosi avvalsa di organizzazione produttiva capace di contribuire al suo reddito, ed ha dunque richiesto il rimborso di quanto corrisposto a quel titolo.

Ha poi impugnato il rifiuto del Fisco di restituire le somme pagate per I’Irap, ed i giudici di merito hanno rigettato la domanda, ritenendo che il fatto di servirsi di due segretarie part-time, integra l’organizzazione produttiva richiesta dalla norma ai fini IRAP.

La contribuente propone ricorso per Cassazione con un solo motivo, con cui denuncia violazione di legge (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 3), eccependo che la norma deve intendersi, diversamente da come hanno fatto i giudici di merito, nel senso che la presenza di due segretarie con mansioni esecutive non costituisce autonoma organizzazione in grado di influire positivamente sul reddito del professionista.

Agenzia delle Entrate si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Il ricorso è fondato.

E’ costante orientamento di questa Corte, da cui non v’è motivo di discostarsi, quello secondo cui “in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive”. (Cass. Sez. U., 10.5.2016, n. 9451; Cass. n. 18881 del 2016, espressamente in fattispecie di segretaria del medico Cass. n. 9786 del 2018).

Nella fattispecie è pacifico che il medico si avvaleva della prestazione di due segretarie con funzioni ovviamente esecutive, e peraltro assunte entrambe a part-time.

Ed è regola che il ricorso a due segretarie part-time, dal punto di vista dell’apporto che esse possono fornire al professionista, equivale all’assunzione di una segretaria a tempo pieno ai fini che ci occupano (Cass. n. 23466 del 2017).

Il ricorso va accolto, con rinvio al giudice di merito, che provvederà anche sulle spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Bari, in diversa composizione anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA