Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3204 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2010, (ud. 09/11/2009, dep. 11/02/2010), n.3204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14877/2008 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, ricorrente che non ha

depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituito –

contro

F.L., R.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DELLA FARNESINA 355, presso lo studio dell’avvocato AMORESANO

ALESSANDRI, rappresentati e difesi dall’avvocato CORCIONE Luigi

giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 515/2 006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

del 7/12/06 depositata il 27/03/2007.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. CARLO DESTRO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che:

in base ad idonea certificazione della Cancelleria di questa Corte il ricorso in epigrafe non risulta depositato;

che pertanto ricorre una causa di improcedibilità del ricorso (art. 369 c.p.c., comma 1);

che la parte intimata ha depositato controricorso.

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso; condanna la parte ricorrente alle spese in Euro 30,00 oltre ad Euro 1000,00 per onorari, nonchè I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Così deciso in Roma, il 9 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA