Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3204 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3204 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

ORDINANZA

sul ricorso 17314-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

ARRIGO GIOV BATTISTA, elettivamente domiciliato in
2018
136

ROMA VIA DELLA SCROFA 22, presso lo studio
dell’avvocato NICOLA ROCCHETTI, rappresentato e difeso
dall’avvocato STEFANO ARTESE;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 16/2012 della COMM.TRIB.REG. di
MILANO, depositata il 24/01/2012;

Data pubblicazione: 09/02/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA

MARIA CASTORINA.

R.G.N. 17314/2012

1. L’Agenzia delle entrate notificava a Giov Battista Arrigo nella
qualità di venditore e alla società Iniziative Industriali s.r.l. in qualità
di acquirente un avviso di rettifica e liquidazione in materia di
imposta registro, ipotecaria e catastale con il quale accertava, in
relazione al complesso industriale acquistato dalla società con atto a

18.12.2006, un maggiore valore pari a C 501.250,00 e dunque un
valore complessivo della compravendita di C1.016.250,00. Calcolava,
conseguentemente, maggiori imposte di registro , catastale ed
ipotecaria per un totale di C52.191,60 e irrogava una sanzione pari a
C50.124,00.
L’Arrigo non impugnava l’atto impositivo, contrariamente
all’acquirente.
Il ricorso, proposto avverso l’avviso di accertamento dalla sola
società Iniziative Industriali s.r.l. veniva parzialmente accolto dalla
C.T.P. di Lecco con sentenza n.171/1/09, la quale rideterminava il
valore attribuito al compendio in C813.000,00 fissando le sanzioni al
minimo.
La C.T.R. della Lombardia, con sentenza n.27.12.2012 del
23.1.2012, depositata il 6.3.2012 confermava la sentenza di primo
grado.
L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente venditore la
cartella di pagamento, oggetto del presente giudizio, con la quale
iscriveva a ruolo, a titolo definitivo per omessa impugnazione, le
somme originariamente richieste nell’avviso di rettifica e liquidazione.
Giov Battista Arrigo proponeva ricorso avverso la cartella di
pagamento lamentando la illegittima iscrizione a ruolo a titolo
definitivo in quanto l’avviso di rettifica e liquidazione non era divenuto
definitivo per pendenza di giudizio sullo stesso atto impositivo a
seguito della predetta impugnazione del coobbligato in solido.

rogito Notaio Ottaviano Nuzzo del 30.11.2006, registrato in data

R.G.N. 17314/2012

La CTP di Lecco con sentenza depositata in data 26.10.2010
accoglieva il ricorso e annullava la cartella di pagamento opposta.
La CTR della Lombardia con la sentenza n.16.24.2012 depositata

(6/”–

il 24.1.2012 confermava la sentenza di primo grado rilevando che il
condebitore in solido

poteva avvalersi del giudicato favorevole

causa la cartella di pagamento.
Nei confronti della suddetta pronuncia l’Agenzia delle Entrate
propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso Giov Battista Arrigo.
1.Con il primo motivo l’Amministrazione lamenta la violazione e
falsa applicazione dell’art. 1306 c.c., 1292, 43 e 51 DPR 131/1986 e
dei principi generali in materia di imposta di registro e ipocatastale in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
2.Con il secondo motivo l’Amministrazione censura l’omessa o
insufficiente motivazione sul fatto decisivo della controversia in
relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.
A parere della ricorrente ha errato la CTP nel ritenere che il
giudicato favorevole ottenuto dall’acquirente – coobbligato solidale rendesse priva di causa la cartella impugnata, la quale doveva
essere parzialmente annullata nella parte travolta da giudicato
sfavorevole alla tesi erariale e confermata sulla differenza di
imponibile fra €813.000,00 (valore rideterminato dalla CTP di Lecce)
e €503.000,00 (valore dichiarato nel contratto di vendita).
3. I motivi possono essere trattati contestualmente in quanto
connessi. Essi sono fondati.

formatosi nei confronti del condebitore opponente e riteneva priva di

R.G.N. 17314/2012

3.a.Osserva la Corte

che i soggetti obbligati al pagamento

dell’imposta di registro, ai sensi dell’art. 57 del d.p.r. n. 131 del
1986, sono le parti contraenti. Con riferimento ad esse la norma
prevede una coobbligazione solidale.
La funzione della norma citata è quella propria della solidarietà

rafforzamento della posizione del creditore d’imposta. In questi
termini il vincolo solidale è diretto a rendere più sicura e più agevole
la realizzazione del diritto alla percezione del tributo. Consegue che
siccome ciascun debitore è tenuto, verso l’erario, per l’intero debito
d’imposta, che il creditore erariale può esigere l’adempimento totale
da parte dell’uno o dell’altro, a sua scelta. Fino a quando non abbia
conseguito l’adempimento, non gli è preclusa la facoltà di esigere il
pagamento dai singoli condebitori e di agire anche separatamente nei
loro confronti. Ciò per l’appunto in quanto la solidarietà rafforza il già
sussistente e permanente obbligo di pagamento a carico di ciascun
debitore.
3.b.Osserva il Collegio, anche in considerazione della funzione
nomofilattica, che il tema dei limiti soggettivi del giudicato tributario è
stato discusso con riguardo alla applicabilità, alla solidarietà
tributaria, dell’art. 1306, 2° comma, cod. civ., che – in deroga ai
limiti soggettivi del giudicato – consente al condebitore di opporre al
creditore il giudicato intervenuto nel giudizio tra il creditore ed un
altro condebitore.
Secondo l’art. 1306 c. c., “la sentenza, pronunciata tra il creditore
ed uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori».
Tale norma riflette il principio secondo cui la sentenza vale solo tra le
parti del processo, e non ultra partes.

passiva di diritto comune, per modo che essa va identificata nel

R.G.N. 17314/2012

Perciò la sentenza che abbia respinto il ricorso contro
l’accertamento proposto da un coobbligato non ha effetti nei processi
promossi da altri coobbligati.
In deroga a tale principio, il secondo comma dell’art. 1306 cod.
civ. prevede che i debitori, che non hanno partecipato al processo,

altro condebitore (salvo che sia fondata su ragioni personali).
La giurisprudenza di questa Corte ritiene applicabile l’art. 1306 c. c.
anche a favore del coobbligato che non ha impugnato l’accertamento,
facendo prevalere l’effetto del giudicato (riguardante un condebitore)
sull’avviso di accertamento divenuto definitivo con il solo limite che il
giudicato non può esser fatto valere dal coobbligato nei cui confronti
si sia direttamente formato un giudicato. (Cass. 7255/1994 che ha
precisato che la facoltà del singolo condebitore, che non abbia
impugnato l’avviso di accertamento di maggior valore, di opporre
all’Amministrazione finanziaria, in sede di ricorso contro l’avviso di
liquidazione, il giudicato favorevole intervenuto a favore di altro
coobbligato, sussiste anche se il giudicato sopravvenga nelle more del
processo contro l’avviso di liquidazione, “vertendosi in materia di
condizione del diritto fatto valere in giudizio, da riscontrarsi con
riferimento all’epoca della decisione”,

Cass, 22885/2005; Cass.

14696/2008; Cass. 14814/2011; Cass. 9577/2013).
3.c.Osserva ancora il collegio che il processo tributario è processo
costitutivo rivolto all’annullamento di atti autoritativi. Considerato che
i ricorsi dei condebitori in solido hanno per oggetto un identico atto
impositivo, l’annullamento – anche parziale- di un atto, ovvero la
espulsione dal mondo del diritto del medesimo, non può che valere
erga omnes.
Ciò implica che se un condebitore impugna, ed un altro
condebitore non impugna, l’annullamento ottenuto dal condebitore
impugnante è annullamento dell’unico atto impositivo ed esso esplica

possono opporre al creditore la sentenza favorevole ottenuta da un

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i suoi effetti verso tutti i condebitori cui sia stato notificato. Per tale
motivo, dell’annullamento potrà giovarsi anche il condebitore rimasto
processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento.
4) L’amministrazione ha iscritto a ruolo le somme di cui all’avviso di
accertamento non impugnato dal contribuente e notificato la cartella

riferito dall’amministrazione) in data 8.2.2010 cioè oltre un anno
dopo la sentenza n.171/1/09 della CTP di Lecce che aveva
rideterminato il valore attribuito al compendio su ricorso del
coobbligato. La sentenza della CTP di Lecce non è stata appellata
dalla Agenzia delle Entrate (che ne ha al contrario chiesto la
conferma). La rideterminazione del valore non era, pertanto, più
censurabile dall’amministrazione la quale non poteva pretendere la
somma oggetto dell’originario avviso di accertamento né iscriverla a
ruolo.
4.a) Osserva ancora il Collegio che al processo tributario non è
estraneo il rapporto d’imposta, che è conosciuto dal giudice come
oggetto dell’atto impugnato.
Il giudice conosce del rapporto d’imposta come definito dall’atto
impugnato, e nel caso in cui accoglie in parte il ricorso e riduce la
base imponibile determinata da un avviso di accertamento, realizza
un annullamento parziale. Cosicché cade, con la parte di atto
annullato, la parte corrispondente di effetti.
In caso di accoglimento parziale del ricorso, dunque, una parte
dell’atto cessa di esistere, un’altra parte resta in vita: la riscossione
ha come titolo da portare in esecuzione solo la parte dell’atto che ha
resistito alla verifica demolitoria del giudizio.
L’Amministrazione, con la cartella di pagamento oggetto del
presente giudizio

ha reiterato un atto (parzialmente) annullato,

di pagamento. La cartella di pagamento è stata notificata (per come

R.G.N. 17314/2012

mentre avrebbe dovuto adottare un provvedimento amministrativo
vincolato e portare ad esecuzione solo la parte del credito ancora
sussistente non racchiudendo l’atto d’imposizione alcun profilo di
merito, nel senso amministrativistico del termine, perché assunto in
assenza di discrezionalità.

opposta nei limiti dell’imponibile accertato di €813.000,00 e non
ritenerla, invece, priva di causa.
Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso va cassata
la sentenza impugnata e non essendo necessari ulteriori accertamenti
di merito, ex art. 384 c.p.c., deve essere annullata parzialmente la
cartella di pagamento e confermata limitatamente alla differenza di
imponibile fra €813.000,00 (valore rideterminato dalla CTP di Lecce)
e €503.000,00 (valore dichiarato nel contratto di vendita).
Le spese del

giudizio di merito

e del presente giudizio di

legittimità possono essere compensate in ragione dell’evoluzione nel
tempo della giurisprudenza in materia di limiti soggettivi del
giudicato amministrativo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e
decidendo nel merito annulla parzialmente la cartella impugnata
rideterminandone il valore nei limiti del valore accertato
definitivamente nei confronti del condebitore solidale.
Spese compensate.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 24.1.2018
Il Presidente

La CTR avrebbe quindi dovuto ridurre il credito di cui alla cartella

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