Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3204 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.07/02/2017),  n. 3204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24119/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

GESTIM SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2120/51/2014, emessa il 7/02/2014, della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il

04/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Campania indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile, per mancato rispetto del termine di impugnazione, l’appello proposto dall’Ufficio avverso la sentenza che aveva annullato, su ricorso della società Gestim srl, l’avviso di liquidazione relativo ad imposta di registro.

Nessuna difesa scritta ha depositato la parte intimata.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con il ricorso si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, commi 2, 3 e 5, art. 20, commi 1 e 2, art. 53, comma 2, artt. 149 e 1255 c.p.c., deducendo che erroneamente la CTR aveva omesso di considerare, ai fini del compimento dell’attività di notifica a mezzo posta dell’atto di appello, l’elenco timbrato dell’ufficio postale dal quale risultava la data di consegna del plico.

La censura è manifestamente fondata.

Ed invero, nel processo tributario, per la notificazione a mezzo posta dell’appello secondo le modalità fissate dall’art. 20, comma 2, richiamato del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2, la data di presentazione delle raccomandate, consegnate all’ufficio postale, risultante dal timbro apposto sulla distinta-elenco predisposta dall’Avvocatura Generale dello Stato (e allegata agli atti) è certa e validamente attestata, risultando da atto equipollente a quelli pure contenenti lo stesso timbro, sia che questo sia stato apposto sul piego postale, sia che lo sia stato sulla busta della raccomandata, secondo una prassi adottata dagli uffici postali, di notoria conoscenza, e riconducibile ad una nozione costituzionalmente adeguata delle dette disposizioni, anche in rispondenza della nozione ristretta delle inammissibilità processuali, posta a cardine interpretativo del processo tributario dalla Corte costituzionale (sentenze n. 189 del 2000 e n. 520 del 2002) – cfr., da ultimo ed ex plurimis, Cass. 24568/2014.

Orbene, nel caso di specie, per come risulta dagli atti riprodotti in ricorso, a fronte della sentenza di appello depositata il 24.1.2012, l’Agenzia ha provveduto alla consegna del plico contenente l’impugnazione indirizzata alla Gestin s.r.l. in data 24.6.2012.

Sulla base di tali considerazioni, ritiene il Collegio che la CTR abbia errato nel ritenere l’inammissibilità dell’appello.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Campania che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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