Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32038 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 11/12/2018), n.32038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25609-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.G.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 749/25/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, depositata il 21/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Agenzia delle Entrate ricorre avverso una decisione della Commissione tributaria regionale di Firenze che ha accolto, a conferma del primo grado, la tesi del contribuente circa l’esenzione fiscale di cui avrebbe dovuto beneficiare la sua pensione di invalido militare.

In particolare, D.G.L., che aveva prestato servizio militare in ferma volontaria per tre anni, congedandosi con il ruolo di sergente, aveva, durante tale periodo, subito un infortunio in servizio, a causa del quale, tutt’ora, percepisce pensione di invalidità privilegiata ordinaria.

Costui, ritenendo che alla sua pensione si applichi la sentenza della Corte Cost. n. 387 del 1989, nel 2012 ha chiesto il rimborso delle ritenute Irpef corrisposte su tale emolumento.

La sentenza della Corte Cost. aveva in realtà dichiarato illegittima la mancata esenzione Irpef delle pensioni privilegiate tabellari e di quelle per invalidità occorsa durante la leva.

La tesi del contribuente, che a causa del rifiuto di rimborso opposto dal Fisco, aveva fatto ricorso, è stata accolta dai giudici di merito.

Agenzia delle Entrate ricorre con due motivi, l’uno subordinato all’altro. Con il primo fa valere nullità della sentenza per motivazione apparente. Secondo il ricorrente, la sentenza di secondo grado contiene l’affermazione che spetti al contribuente l’esenzione, ma è priva della valutazione degli elementi che supportano questa conclusione.

In sostanza, Agenzia delle Entrate, con l’atto di appello, aveva posto la questione che la pensione in oggetto non era per infortunio contratto durante la leva, ma per infortunio contratto durante un rapporto di lavoro volontario (quale la ferma volontaria).

La differenza era decisiva perchè la decisione della Corte costituzionale poteva applicarsi alla prima ipotesi e non alla seconda.

Invece, la Commissione, ha inteso prescindere da tale problema affermando il diritto del ricorrente dopo una disamina della giurisprudenza del tutto astratta.

In subordine, la ricorrente, qualora la motivazione fosse ritenuta sufficiente denuncia violazione di legge, nella parte in cui si ritiene applicabile l’esenzione Irpef anche alle pensioni per invalidità contratte durante il servizio volontario (e pertanto non di leva).

Non si è costituito il contribuente.

Il primo motivo è fondato.

Deve ritenersi apparente la motivazione quando la conclusione è tratta senza indicare gli elementi su cui si fonda il convincimento.

Con l’atto di appello, Agenzia delle Entrate aveva chiesto che si considerasse che la pensione in questione non era originata da infortunio durante la leva, ma da infortunio durante il servizio di ferma volontaria, che è ipotesi diversa. La differenza, nella prospettazione dell’appello, era rilevante in quanto, secondo l’appellante, ma secondo anche la giurisprudenza corrente, mentre la pensione per invalidità contratta durante la leva ha natura risarcitoria, non avendo fondamento in un rapporto di lavoro, quella erogata durante la ferma volontaria ha origine in un rapporto di lavoro e non ha natura risarcitoria. Ai fini Irpef la distinzione rileva, potendo solo gli emolumenti che hanno natura risarcitoria beneficiare della esenzione fiscale.

Nella decisione impugnata non c’è traccia di questa distinzione, che pure con l’appello era stata proposta, cosi che la conclusione assunta dai giudici di secondo grado secondo cui “per quanto detto, è legittima la richiesta del contribuente con conseguente rimborso delle trattenute Irpef è frutto della menzione di massime di giurisprudenza non attinenti al caso, o comunque citate senza che sia stata risolta la questione della natura della pensione percepita, questione che costituiva il presupposto della decisione assunta.

Conseguentemente, la motivazione deve dirsi apparente proprio perchè non indica gli elementi (tipo di pensione goduta) che hanno giustificato la decisione assunta.

Il ricorso va dunque accolto con rinvio al giudice di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale di Firenze, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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