Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32038 del 09/12/2019
Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 09/12/2019), n.32038
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3021-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DI RIPETTA 121, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO COMITO,
rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA LAURA CURATOLA;
– ricorrente –
contro
R.F.;
– intimato –
e contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI
SUL LAVORO, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la
sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso
dagli avvocati LORELLA FRASCONA’, GIANDOMENICO CATALANO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 719/2017 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA, depositata il 17/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI
CAVALLARO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 17.7.2017, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha dichiarato prescritto il credito per premi dovuti all’INAIL portato dalle cartelle esattoriali a suo tempo notificate da Equitalia Sud s.p.a. a R.F.;
che avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che R.F. è rimasto intimato, mentre l’INAIL ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;
che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 19 e 20, per avere la Corte di merito ritenuto che la mancata tempestiva opposizione alla cartella esattoriale recante l’ingiunzione di pagamento di contributi e premi dovuti agli enti previdenziali non comportasse la c.d. conversione del termine di prescrizione da quinquennale in decennale;
che, al riguardo, si è ormai chiarito che il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, di talchè, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede la L. n. 335 del 1995, art. 3, per i contributi e i premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. S.U. n. 23397 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 11800 e 31352 del 2018); che, non offrendo parte ricorrente argomenti idonei a rimeditare il suesposto principio di diritto, limitandosi a prospettare ragioni giuridiche già esaurientemente vagliate dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. in particolare p. 18.1, 19.3 e 19.6 della parte motiva), il motivo va dichiarato inammissibile ex art. 360 – bis c.p.c., n. 1;
che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, nulla statuendosi sulle spese del giudizio di legittimità, essendo la parte privata rimasta intimata e non avendo l’INAIL svolto in questa sede alcuna apprezzabile attività difensiva oltre il deposito della procura in calce al ricorso notificatogli;
che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 131, comma 1 – bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019