Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32037 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2018, (ud. 23/10/2018, dep. 11/12/2018), n.32037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25536-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

VENT 1 CAPO RIZZUTO SRL, M.C., M.C.M.,

M.S.L. ,.M.A.M.,

M.M.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 984/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 20/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/10/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Agenzia delle Entrate ha proposto appello alla Commissione Regionale di Catanzaro avverso una sentenza della Commissione provinciale, che aveva parzialmente accolto il ricorso del contribuente in tema di imposta di registro.

La Commissione regionale ha però dichiarato inammissibile l’appello sostenendo che, poichè l’impugnazione era stata notificata per posta, l’appellante avrebbe dovuto costituirsi in giudizio, depositando, nel termine di trenta giorni dalla spedizione, non solo copia del ricorso spedito per posta, ma altresì ricevuta della spedizione medesima effettuata a mezzo del servizio postale.

Avverso tale decisione Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con un solo motivo, che denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22 e 53.

Non si è costituita la società contribuente.

Il ricorso è fondato.

Premesso che l’appello è tempestivo, in quanto l’ultima notifica è effettuata il 29.10.2014, nel merito va rilevato quanto segue.

La questione, dopo alcuni contrasti iniziali, è stata composta dalle Sezioni Uniti, le quali hanno statuito che: “Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso (o dell’appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l’appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso (o dell’appello), unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto (o della sentenza).”

Fermo restando quindi che il principio enunciato dal giudice di appello è errato alla luce di quanto deciso dalle sezioni Unite, la sentenza va cassata con rinvio, onde consentire la trattazione nel merito.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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