Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32036 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2018, (ud. 13/11/2018, dep. 11/12/2018), n.32036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Antonio Francesco – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14122-2018 proposto da:

M.I., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE TRASTEVERE 244,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO FASSARI, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI GIACOBBE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 4522/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – M.I., di cittadinanza pakistana, impugnava innanzi al Tribunale di Napoli il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta aveva rigettato le istanze da lui proposte volte all’attribuzione dello status di rifugiato, al riconoscimento della protezione sussidiaria e al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. – A fronte del rigetto delle dette domande, M.I. ha spiegava gravame che la Corte di appello di Napoli respingeva con sentenza del 3 novembre 2017.

3. – Ne è seguito un ricorso per cassazione basato su di un unico motivo. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il motivo di ricorso denuncia “violazione e/o falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo”. L’istante contesta le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito, ponendo in evidenza come dovesse essergli riconosciuto lo status di rifugiato politico o il diritto di asilo nelle diverse forme della protezione sussidiaria o umanitaria. Il ricorrente si sofferma sulla situazione del Pakistan, avendo particolarmente riguardo al fatto che il paese risulterebbe essere teatro di scontri religiosi e di attacchi terroristici.

2. – Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha escluso che spettasse la protezione internazionale, non ravvisando, nella vicenda narrata dal ricorrente, alcuna forma di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a gruppo sociale o opinione politica: ha sottolineato che l’istante aveva espresso semplicemente il timore di essere esposto a violenze per il recupero di crediti nei confronti del padre, di cui era erede. Con riguardo alla protezione sussidiaria, la Corte partenopea ha poi evidenziato come, in base ad accreditate fonti di informazioni – tra cui sono citati i report di Amnesty International e dell’European Asylum Support Office (EASO), oltre che una relazione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone – situazioni di violenza generalizzata riguardassero, prevalentemente, zone diverse da quelle di provenienza del ricorrente: ha quindi nella sostanza negato che tale area fosse interessata a una situazione di “violen.za indiscriminata in situazione di conflitto armato o internazionale” D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, comma 1, lett. c). Infine, la Corte di appello ha escluso che spettasse la protezione per motivi umanitari, non essendo riferibile all’odierno ricorrente alcuna situazione di vulnerabilità.

Ciò posto, avendo la sentenza di appello confermato quella di primo grado con riguardo all’accertamento compiuto dai due giudici di merito circa la sussistenza, in concreto, delle condizioni per il riconoscimento delle diverse forme di protezione internazionale (cfr., in particolare, lo stralcio della motivazione della sentenza di primo grado, a pag. 2 del ricorso per cassazione), trova applicazione l’art. 348 ter c.p.c., u.c.. Ne discende che la censura di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non poteva essere posta a fondamento del ricorso per cassazione.

Peraltro, la nominata censura risulta pure articolata in modo irrituale, risolvendosi in una generica doglianza circa l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte di merito: laddove, per contro, chi ricorre per cassazione deve, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).

3. Non deve farsi luogo a pronuncia di condanna in punto di spese processuali, non avendo il Ministero svolto difese nella presente sede.

L’ammissione della parte ricorrente al gratuito patrocinio determina l’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’importo previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, stante la prenotazione a debito in ragione dell’ammissione al predetto beneficio (Cass. 22 marzo 2017, n. 7368).

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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