Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32035 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2018, (ud. 13/11/2018, dep. 11/12/2018), n.32035

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Antonio Francesco – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9171-2018 proposto da:

K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLEMENTINA DI ROSA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. R.G. 35247/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 13/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. MASSIMO

FALABELLA;

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con ricorso depositato il 21 dicembre 2017 K.A., cittadino della Costa d’Avorio, impugnava il provvedimento, a lui sfavorevole, emesso dalla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il Ministero dell’interno si costituiva in giudizio, mentre il pubblico ministero depositava conclusioni scritte con cui chiedeva il rigetto del ricorso.

Il Tribunale di Napoli, avanti al quale era trattato giudizio, pronunciava decreto con cui respingeva il ricorso.

2. – Il provvedimento è stato impugnato per cassazione da K.A. con un ricorso basato su quattro motivi. Il Ministero dell’interno non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, modificato dal D.L. n. 13 del 2017: la censura investe la mancata fissazione della richiesta udienza di comparizione da parte del giudice di prima istanza nonostante la mancata acquisizione della videoregistrazione dell’audizione innanzi alla competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il secondo mezzo lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14, e concerne il mancato riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.

Col terzo motivo, rubricato come violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, l’istante si duole del rigetto della propria domanda di protezione umanitaria.

Il quarto motivo censura il decreto impugnato per contraddittorietà e illogicità, nonchè per omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorrente lamenta, in sintesi, che il Tribunale abbia mancato di apprezzare compiutamente la situazione del proprio paese di origine, senza svolgere quel ruolo attivo, sul piano istruttorio, che la disciplina vigente assegna al giudice investito della domanda di protezione internazionale.

2. – E’ fondato il primo motivo.

Di recente questa S.C. ha affermato il principio per cui in materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 46 del 2017, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio: nè rileva la circostanza addotta nel provvedimento impugnato, secondo cui la videoregistrazione sarebbe stata al momento non disponibile per motivi tecnici, in mancanza di apposito decreto volto a fissare le specifiche tecniche delle operazioni di videoregistrazione (Cass. 5 luglio 2017, n. 17717).

In sintesi, è da considerare dirimente il dato della mancata fissazione dell’udienza nella fattispecie prevista dall’art. 35 bis, comma 11, lett. a), per cui deve farsi luogo alla fissazione dell’udienza tutte quelle volte in cui non sia disponibile la videoregistrazione. In tal modo la riproduzione audiovisiva del colloquio del richiedente asilo, prevista obbligatoriamente dal D.L. n. 13 del 2017, ma contemplata, come modalità alternativa alla verbalizzazione già dal D.Lgs. n. 142 del 2015 -segnatamente dall’art. 25, comma 1, lettera n), dello stesso – costituisce lo spartiacque tra l’udienza pubblica e la trattazione camerale.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento restanti tre.

3. – Il decreto impugnato va in conclusione cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Napoli, cui è demandato di statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 Sezione Civile, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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