Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32034 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, (ud. 22/05/2019, dep. 09/12/2019), n.32034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20279-2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentata e difesa dagli avvocati ESTER

ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, CARLA

D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI;

– ricorrente –

contro

A.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARCO ANDRACCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 27/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Genova, con la sentenza n. 102/2017, rigettava l’appello dell’Inps confermando la statuizione di primo grado che aveva accertato l’insussistenza dell’obbligo di A.A. di iscriversi alla gestione commercianti per l’attività di bed & breakfast svolta; e ciò sulla base della previsione della normativa regionale (L. n. 13 del 1992 modificata dalla L. n. 5 del 2000 e L. n. 2 del 2008) la quale prevede che lo stesso tipo di attività deve dirsi occasionale quando svolta entro il limite temporale di giorni 240 poi ridotto a 210. L’interpretazione contraria suggerita dall’Inps appariva, secondo la Corte, in contrasto sia con il chiaro dato normativo, sia con le peculiari caratteristiche dell’attività di bed & breakfast le quali comportano un attività di impegno limitato (all’effettuazione della pulizia delle camere, alla preparazione della prima colazione con cibi e bevande che non richiedono manipolazione) e per un numero esiguo di giornate (che non devono superare il numero fissato dal legislatore regionale).

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo, illustrato da memoria, al quale ha resistito A.A.. E’ stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- con l’unico motivo di ricorso viene dedotta violazione e/o falsa applicazione della L.R. Liguria n. 13 del 1992, art. 13 bis inserito dalla L.R. n. 5 del 2000, art. 1, della L. 613 del 1966; della L. n. 1397 del 1960, art. 1 modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 e s.s., della L. n. 1397 del 1960, art. 2, degli artt. 2697 e 115 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) in quanto, ad avviso dell’Inps, la normativa regionale era volta ad accertare soltanto se si fosse in presenza di una attività di bed & breakfast piuttosto che di affittacamere solo dal punto di vista amministrativo; ai fini cioè della concessione dell’autorizzazione amministrativa, ma non poteva incidere sulla presenza dei requisiti della abitualità e della prevalenza richiesti ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti onde il giudice di merito avrebbe dovuto comunque accertare gli stessi requisiti con ulteriore giudizio di fatto.

2.- Il motivo è inammissibile in quanto non idoneo a confutare le argomentazioni sottese alla decisione presa dalla Corte di appello ed inoltre tende ad un mero riesame del merito, in ipotesi di doppia conforme.

2.1. La Corte d’appello ha invero affermato che la pretesa dell’Inps fosse sostanzialmente volta ad ottenere la disapplicazione delle norme regionali ed a ravvisare la sussistenza dei requisiti della abitualità e prevalenza anche laddove il legislatore regionale li aveva espressamente esclusi; affermando altresì che tale operazione ermeneutica apparisse in contrasto sia con il chiaro dettato normativo, sia con le peculiari caratteristiche dell’attività di bed & breakfast; la quale comporta un impegno limitato (effettuazione della pulizia delle camere, preparazione della prima colazione con cibi e bevande che non richiedono manipolazione) per un limitato numero di giornate (che non devono superare il numero fissato dal legislatore regionale).

2.2. L’INPS nel proprio ricorso si limita ad affermare invece che la qualificazione – da parte della legge regionale – come occasional dell’attività di bed & breakfast, svolta entro i limiti temporali indicati, non possa valere a fini previdenziali ma soltanto a fini amministrativi, senza spiegare perchè e senza in realtà sindacare la contraria tesi affermata dalla Corte territoriale la quale aveva negato che il giudice potesse disapplicare la legge regionale in materia.

2.3. Inoltre la Corte d’appello ha riconosciuto la mancanza dei requisiti di abitualità e prevalenza sia per effetto della legge regionale, sia per averli ricavati dalle concrete modalità di esercizio dell’attività di bed & breakfast. L’occasionalità del resto (e quindi la mancanza di abitualità) è data anche e soprattutto dalla durata dell’attività nel tempo; mentre la prevalenza è riferita all’impegno richiesto ed al reddito ricavato. 2.4. Anche sotto questo profilo, quindi, le censure di cui al ricorso non si rivelano puntuali dal momento che la Corte territoriale ha effettuato un accertamento di fatto negando l’abitualità e la prevalenza “per le peculiari caratteristiche dell’attività di bed breakfast”; trattasi peraltro di un accertamento che, in quanto intervenuto in ipotesi di doppia conforme, non sarebbe censurabile neppure ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 sotto il profilo della plausibilità della completezza e degli accertamenti effettuati.

3.- Il ricorso va quindi giudicato inammissibile. Le spese processuali seguono la soccombenza come da dispositivo.

4.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente la pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 1700, di cui 1500 per compensi professionali, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 22 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 9 dicembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA