Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32031 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. VI, 11/12/2018, (ud. 13/11/2018, dep. 11/12/2018), n.32031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Antonio Francesco – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7759-2018 proposto da:

O.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VALENTINA SASSANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, Commissione Territoriale per il

riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino (OMISSIS),

in persona del Ministro in carica pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. R.G. 24442/2017 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 30 gennaio 2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13 novembre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALABELLA:

dato atto che il Collegio ha autorizzato la redazione del

provvedimento in forma semplificata.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. O.R., nativo della Nigeria, presentava domanda di protezione internazionale che la competente Commissione territoriale respingeva.

Il richiedente asilo proponeva allora ricorso a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35. Il Tribunale di Torino rigettava il ricorso, ritenendo insussistenti le condizioni per l’accesso alle forme di protezione invocate; osservava, per quanto qui specificamente rileva, che l’istanza del ricorrente di fissazione dell’udienza di comparizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), convertito in L. n. 46 del 2017, non potesse trovare accoglimento, posto che, in base al comma 11, lett. a) del predetto art. 35 bis, il giudice sarebbe tenuto a disporre l’udienza ove non siano disponibili la videoregistrazione o il verbale del colloquio D.Lgs. n. 25 cit., ex art. 14: ad avviso del Tribunale, in presenza di una di queste forme di documentazione dell’audizione del richiedente, il collegio giudicante dovrebbe apprezzare se sussistano le altre ipotesi, contemplate del nominato art., commi 10 e 11, che giustifichino la fissazione dell’udienza.

2. – Il decreto è stato impugnato per cassazione da O. con un ricorso che consta di due motivi. Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – 1. Il primo motivo denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, lett. a). Il provvedimento impugnato è censurato nella parte in cui è stata ritenuta non necessaria la mancata fissazione dell’udienza nonostante l’indisponibilità della videoregistrazione del colloquio avanti alla Commissione territoriale.

Il secondo motivo prospetta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Secondo il ricorrente il Tribunale aveva mancato di valutare in modo approfondito le doglianze difensive relative alla situazione del paese di origine del ricorrente, la quale, in sintesi, evidenziava la minaccia grave e individuale derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato.

2. – E’ fondato il primo motivo.

Di recente questa S.C. ha affermato il principio per cui in materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. n. 46 del 2017, ove non sia disponibile la videoregistrazione con mezzi audiovisivi dell’audizione del richiedente la protezione dinanzi alla Commissione territoriale, il tribunale, chiamato a decidere del ricorso avverso la decisione adottata dalla Commissione, è tenuto a fissare l’udienza di comparizione delle parti a pena di nullità del suo provvedimento decisorio, salvo il caso dell’accoglimento dell’istanza del richiedente asilo di non avvalersi del supporto contenente la registrazione del colloquio (Cass. 5 luglio 2017, n. 17717).

L’opposta conclusione cui perviene il Tribunale di Torino, che si basa sulla sostanziale equiparazione tra mancanza di videoregistrazione ed assenza del verbale di audizione (e sul conseguente assunto per cui il giudice potrebbe fare a meno di fissare l’udienza ove abbia la disponibilità di tale verbale) non ha fondamento. La redazione del verbale sottoscritto dal richiedente costituisce la normale forma di documentazione dell’audizione di quel soggetto nel caso in cui il colloquio non possa essere videoregistrato: evenienza, questa, che può determinarsi per motivi tecnici o ove la Commissione decida di non procedere alla videoregistrazione a seguito di istanza dello stesso richiedente (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, comma 7). Stabilire un’equivalenza tra la situazione della mancata videoregistrazione e quella della mancata verbalizzazione risulta incongruo, in quanto mentre l’assenza della videoregistrazione è specificamente contemplata dalla norma (ed è quindi logico che il legislatore ne abbia disciplinato le conseguenze), l’assenza della verbalizzazione (che dipende da ragioni patologiche e del tutto eccezionali: l’inosservanza della prescrizione normativa da parte della Commissione che non provveda a redigere alcun verbale, o lo smarrimento di questo) non lo è. La previsione dell’udienza è dunque correlativa all’unica fattispecie di carenza documentale (quella concernente la videoregistrazione) presa in considerazione dal legislatore, e lo è avendo precisamente riguardo alla mancata disponibilità del supporto audiovisivo, il quale dovrebbe consegnare al tribunale un quadro di informazioni più completo e preciso rispetto a quello costituito dal verbale di audizione: come ricordato da Cass. 5 luglio 2017, n. 17717, infatti, la videoregistrazione rende direttamente percepibili nella loro integralità, finanche sotto il profilo dei risvolti non verbali, le dichiarazioni dell’istante, così da consentire lo svolgimento della successiva eventuale fase giurisdizionale nelle forme del rito camerale non partecipato, potendo per l’appunto il giudice basarsi sulla visione della detta videoregistrazione. In conclusione, è certo che, mancando videoregistrazione e verbalizzazione, il tribunale sia tenuto a fissare l’udienza; ma è altrettanto certo che, assente la videoregistrazione e presente il verbale di audizione, debba egualmente procedersi alla fissazione dell’udienza: infatti ciò che è dirimente nella prima come nella seconda ipotesi è la mancata documentazione videoregistrata del colloquio personale del richiedente asilo.

Non concludente è, da ultimo, il richiamo, operato dal Tribunale di Torino, alla pronuncia di Corte giust. 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko, giacchè, come correttamente osservato da parte ricorrente, tale pronuncia si esprime sulla necessità dell’audizione personale del richiedente, non sulla obbligatorietà della fissazione dell’udienza.

L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo.

3. – Il decreto impugnato va in conclusione cassato, con rinvio della causa al Tribunale di Torino, cui è demandato di statuire sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile, il 13 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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