Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3203 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 3203 Anno 2014
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: MANNA FELICE

SENTENZA

sul ricorso 26823-2012 proposto da:
CAPPELLI

SERGIO

CPPSRG57R17F839T,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA G MAZZINI 8, presso lo
studio dell’avvocato PRECENZANO FRANCESCO,
rappresentato e difeso dall’avvocato INZILLO MARIO
AGAZIO;
– ricorrente –

2013
1726

contro

CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTI RIUNITI COSENZA ROSSANO
CASTROVILLARI & PAOLA, PROCURATORE GENERALE PRESSO
CORTE D’APPELLO CATANZARO;

Data pubblicazione: 12/02/2014

- intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di
CATANZARO, depositata il 31/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 21/06/2013 dal Consigliere Dott. FELICE

udito l’Avvocato Inzillo Mario Agazio difensore del
ricorrente che ha chiesto raccoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

MANNA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione del 28.7.2011 la Commissione regionale di disciplina della
Calabria applicava al dr. Sergio Cappelli, notaio in Bisignano, la sanzione
disciplinare della sospensione per otto mesi, per violazioni dell’art. 147 della

registrazioni, trascrizioni ed iscrizioni tardive.
Il reclamo proposto contro tale provvedimento dal notaio Cappelli era
parzialmente accolto dalla Corte d’appello di Catanzaro, con ordinanza del
31.10.2012, che riduceva la sanzione irrogata a tre mesi di sospensione. Per
quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte calabrese riteneva
ostativa alla concessione delle attenuanti generiche la ripetitività dei
comportamenti e l’esistenza di altre violazioni disciplinari commesse dal
notaio per fatti analoghi, anteriori e successivi. Osservava, inoltre, che non
poteva ritenersi integrata neppure la fattispecie del ravvedimento operoso,
atteso che le registrazioni tardive e il pagamento dei tributi costituivano atti
dovuti.
Per la cassazione di tale ordinanza ricorre il notaio Cappelli, formulando
due mezzi d’impugnazione.
Il consiglio notarile non ha svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 144,

comma 1 legge n. 89/1913, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c.
Sostiene parte_ ricorrente che una volta concesse le attenuanti generiche
ovvero verificata l’effettiva eliminazione delle conseguenze dannose
(ravvedimento operoso) dell’illecito disciplinare ad opera del notaio, non
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legge n.89/13 (legge notarile), consistenti, in particolare, il. numerose

residua alcuna discrezionalità nel concedere il beneficio della sostituzione
della pena secondo il meccanismo previsto dall’art.144 legge notarile.
Nella specie, si sostiene, la Corte territoriale, non solo non ha concesso, con
motivazione illogica, le attenuanti generiche, ma altresì, pur dando atto che il

trascrizioni ed iscrizioni di cui alla contestazione disciplinare e a pagare i
tributi e le sanzioni relative, ha erroneamente ritenuto irrilevante tale condotta
in quanto avente ad oggetto il compimento di atti dovuti.
2. – Col secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli
artt. 132, comma 2 n. 4 e 134, comma 1 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in
relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.
La Corte d’appello ha illogicamente ritenuto che il pagamento tardivo
costituisca un atto dovuto, senza considerare che nella specie i ridetti
pagamenti sono stati effettuati ancor prima della contestazione dei relativi
addebiti. In tal modo la Corte è incorsa in un difetto di motivazione per non
aver estrinsecato il percorso logico .eguito al riguardo, atteso che gli atti
dovuti in questione costituivano l’oggetto della contestazione disciplinare,
sicché il pagamento rappresenta proprio l’eliminazione delle relative
conseguenze dannose, rendendo così applicabile l’art. 144 legge notarile.
3. – I due motivi, da esaminare congiuntamente per l’identità della quaestio
iuris che pongono, sono fondati.
3.1. – L’art. 144, 1° comma legge notarile (n.89 del 1913) prevede che se
nel fatto addebitato al notaio ricorrono circostanze attenuanti ovvero quando il
notaio, dopo aver commesso l’infrazione, si è adoperato per eliminare le
conseguenze dannose della violazione o ha riparato interamente il danno
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notaio Cappelli ha successivamente provveduto ad effettuare le registrazioni,

prodotto, la sanzione pecuniaria è diminuita di un sesto e sullo sostituite
l’avvertimento alla censura, la sanzione pecuniaria, applicata nella misura
prevista dall’articolo 138-bis, comma 1, alla sospensione e la sospensione alla
destituzione.

che l’annotazione tardiva di atti che il notaio abbia ricevuto anteriormente alla
numerazione e vidimazione del repertorio, determina (soltanto) la cessazione
della condotta vietata e costituisce comportamento suscettivo di valutazione
per la concessione delle attenuanti, ai ..,znsi dell’art. 144 della legge notarile.
Dal che si ricava che la doverosità dell’atto ritardato non è ragione per
escludere che il successivo compimento di esso, siccome ad ogni modo
dovuto, rilevi in funzione attenuante.
3.2. – Tale conclusione (in realtà solo accennata nella sentenza anzi detta)
deve condividersi e confermarsi.
3.2.1. – Mentre la seconda delle due attenuanti specifiche, previste dalla
norma appena citata, presuppone la commissione di un illecito che abbia
cagionato un danno di natura patrimoniale (come si desume dal sintagma
avverbiale “riparato interamente”), la prima (l’essersi il notaio adoperato per
eliminare le c2riseguenze dannose della violazione) è da ritenersi
tendenzialmente applicabile ad ogni tipo di illecito disciplinare che non abbia
prodotto in concreto un danno patrimoniale, e segnatamente agli illeciti di tipo
permanente, soltanto rispetto ai quali si può configurare una condotta di
“eliminazione” e non già di riparazione. Se ne trae conferma dal fatto che,
altrimenti, si rileverebbero all’intero della medesima norma due prescrizioni
contraddittorie. Parificate dalla qualificazione patrimoniale del danno, per
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In un precedente (n. 14238/99) questa Corte ha avuto modo di affermare

integrare la prima attenuante basterebbe “adoperarsi per”, mentre per la
seconda sarebbe necessario “riparare interamente” il pregiudizio; con la
conseguenza che quest’ultima previsione sarebbe posta invano, producendosi
il medesimo effetto normativo con una condotta di minor spessore.

dannose dell’illecito si riferisce ai pregiudizi di natura non patrimoniale, si trae
— indirettamente — dalla prevalente dottrina penalistica e dalla giurisprudenza
penale di questa Corte sull’omologa attenuante prevista dall’art. 62, n. 6 c.p.,
secondo cui l’elisione o l’attenuazione delle conseguenze del reato si
riferiscono al danno in senso penalistico, inerente alla lesione del bene
giuridico tutelato, e non riguarda, quindi, i reati contro il patrimonio o che
comunque offendano il patrimonio (cfr. Cass. penale n. 5996/89).
3.2.2. – Se dunque le conseguenze dannose di cui all’art. 144, 1° comma
legge notarile sono quelle non patrimoniali e si riferiscono all’oggetto
giuridico dell’illecito, va da sé (cambiando ciò che v’è da cambiare) che la
loro eliminazione si realizza mediante ogni condotta idonea a rimediare alla
lesione del bene protetto dall’ordinamento notarile, non essendo d’ostacolo
l’eventuale carattere omissivo di questa (ed anzi tenendo in conto il fatto che
la gran parte degli illeciti disciplinari previsti dalla legge notarile ha, appunto,
natura omissiva).
Negli illeciti cornmissivi la rimozione delle conseguenze dannose consiste
nel compimento di un’attività uguale e contraria a quella integrante la
violazione, sicché essa non può esaurirsi nella condotta doverosa mancata, ma
richiede un comportamento diverso e ulteriore, volto a modificare la situazione

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La conferma che l’attenuante relativa all’eliminazione delle conseguenze

di fatto e di diritto prodottasi in contrasto con quella che, rispettando la
prescrizione deontologica e professionale, si sarebbe verificata.
La prospettiva è, invece, diversa nel caso delle violazioni di tipo omissivo
proprio, come quelle in oggetto, che in quanto tali non cagionano un evento in

apatrimoniali, dipendenti dal vulnus arrecato al bene protetto dalla norma,
possono essere eliminate solo attraverso il compimento della condotta omessa.
La doverosità di questa non è, pertanto, argomento valido ad escludere
l’attenuante in parola, poiché non vi può essere altro comportamento
resipiscente idoneo a porre rimedio alla violazione.
Quanto appena detto non è confutato dall’obiezione che anche gli illeciti
omissivi propri, come quelli in esame, possono produrre danni patrimoniali a
terzi. Proprio perché in tale ipotesi — che però non corrisponde alla situazione
di fatto accertata nella specie dalla Corte distrettuale — l’esistenza di un danno
patrimoniale rende applicabile per via di assorbimento soltanto l’attenuante del
risarcimento integrale, è evidente che nel caso inverso — assenti cioè, danni
patrimoniali e inapplicabile, pertanto, quest’ultima attenuante — l’unico danno
che è possibile eliminare è quello intrinseco alla violazione disciplinare e
consistente nel porre in essere la condotta omessa, facendo cessare l’effetto
permanente della lesione.
4. – Per le considerazioni svolte, in accoglimento del ricorso l’ordinanza
impugnata deve essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello
di Catanzaro, che nel valutare la sanzione applicabile si atterrà ai principi anzi
detti, e provvederà, altresì, a regolare le spese del presente giudizio di
cassazione, ai sensi dell’art. 385, 3° comma c.p.c.
7

senso naturalistico. In tal caso le conseguenze dannose o pericolose

P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata con rinvio ad altra
sezione della Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà anche sulle spese
di cassazione.

della Corte Suprema di Cassazione, il 21.6.2013.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile

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