Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3203 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 10/02/2021), n.3203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2434-2020 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliata in ROMA, V. MICHELE MERCATI

17/A, presso lo studio dell’avvocato ANDREA D’AMICO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSIA PANELLA;

– ricorrente –

contro

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 19,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO PANZARANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MICHELE DE BELLIS;

– controricorrente –

avverso il decreto R.G. 430/201 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 21/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Venezia, con ordinanza n. cronol. 7224/219, depositata in data 21/10/2019, – in controversia la richiesta di M.F. di modifica delle condizioni (omologate dal Tribunale di Rovigo nel 2014) di affidamento e mantenimento delle figlie minori, nate dall’unione more uxorio con C.B., A., il (OMISSIS), e D., il (OMISSIS), con collocamento delle stesse presso di sè (domanda in seguito rinunciata) ovvero, in subordine, riduzione del mantenimento, fissato in Euro 750,00/820,00 mensili, – ha confermato la decisione di primo grado, che aveva mantenuto la collocazione prevalente delle figlie minori presso la madre, con diversa determinazione delle modalità di frequentazione e soggiorno delle stesse presso il padre (essenzialmente, due pomeriggi infrasettimanali, weekend alternati con due pernottamenti, metà delle vacanze natalizie, pasquali e di carnevale, quindici giorni di vacanze estiva), ed aveva però ridotto il contributo al mantenimento a carico del padre ad Euro 380,00 mensili per il periodo scolastico (essendo le minori iscritte ad educandato statale, in regime di convitto) ed ad Euro 700,00 mensili per il periodo estivo, disponendo il mantenimento diretto delle figlie da parte del padre nel periodo in cui le figlie stavano presso di lui.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, pur non potendosi il contributo c.d. fisso per le spese ordinarie ridursi solo per effetto dell’ampiamento del diritto di visita del padre e pur non essendo stata dimostrata una effettiva mutata capacità economica del M., anzi semmai essendosi ridotta la capacità reddituale della C., tuttavia, la riduzione di tale contributo si poteva giustificare con l’ampiamento del diritto di visita del padre e con il regime di mantenimento diretto della prole, non trascurato il fatto che le minori vivevano molte ore in un educandato.

Avverso la suddetta pronuncia, C.B. propone ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., affidato a tre motivi, nei confronti di M.F. (che resiste con controricorso).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, in ordine alle statuizioni relative all’affidamento dei minori: a) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 156 c.c., u.c., in punto dei presupposti della revoca o modifica dei provvedimenti adottati; b) con il secondo motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatti decisivi rappresentati dal tempo trascorso dalle figlie con il padre, dalle condizioni di vita delle figlie in un educandato e dal consenso della madre al mantenimento diretto delle figlie da parte del padre; c) con il terzo motivo, la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per carenza assoluta di motivazione.

2. La terza censura avente valenza preliminare, involgendo error in procedendo, è infondata.

Invero, la motivazione della Corte d’appello non può ritenersi del tutto illogica e carente, avendo la Corte dato rilievo, al fine di fondare la riduzione del contributo fisso per le spese ordinarie delle figlie a carico del padre, alle modifiche conseguenti all’ampliamento del diritto di visita del M. ed al mantenimento diretto posto a carico di ciascun genitore, nonchè al fatto che attualmente entrambe le figlie frequentano, durante il periodo scolastico, l’educandato in regime di convitto (dal lunedì al sabato, per quanto dedotto dal controricorrente).

Come osservato dalle S.U. di questa Corte (Cass. S.0 22232/2016) “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da “error in procedendo”, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.

In realtà, il motivo sottende una censura di insufficienza motivazionale che non può essere più avanzata, in sede di legittimità, attesa la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione.

3. La prima censura è infondata.

Il nuovo regime derivante dalla riforma della filiazione introdotta dalla L. n. 219 del 2012 e dal D.Lgs. n. 154 del 2013, teso ad assicurare l’uniformità di regolazione giuridica della responsabilità genitoriale in sede separativa, divorzile ed in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio, ha introdotto l’art. 337 quinquies c.c., che contempla la possibilità per ogni genitore di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e modalità del contributo.

Ne consegue che sussisteva il pieno diritto del M. di chiedere, in considerazione anche delle diverse esigenze e necessità delle figlie conseguenti alla loro crescita, una modifica delle condizioni di frequentazione delle figlie minori; la modifica anche delle disposizioni relative alla misura del contributo al loro mantenimento era stata richiesta dal M. anche sulla base di una diminuita capacità reddituale del medesimo, rimasta indimostrata, ma la richiesta è stata accolta, tenuto conto della rimodulazione del diritto di visita e frequentazione delle minori da parte del padre e del relativo obbligo di mantenimento diretto durante i suddetti periodi.

4. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non vi è stato omesso esame di fatti storici decisivi.

Invero, la ricorrente più che invocare l’omesso esame di determinati fatti contesta l’apprezzamento che di quei fatti è stato compiuto dal giudice, perchè ritenuto erroneo. In seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. S.U. 8053/2014; Cass. 23940/2017).

Ora, con la proposizione del ricorso per cassazione, la ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011; Cass. 9097/2017; Cass. 29404/2017).

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate, per ciascuna delle controricorrenti, in complessivi Euro 2.500,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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