Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3203 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3203 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

ORDINANZA

sul ricorso 27345-2013 proposto da:
ESPERANZA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
GIOVANNI BARRACCO 2, presso lo studio dell’avvocato
ANGELA SOCCIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
– intimato –

non chè contro

2018
127

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I ROMA in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende;

Data pubblicazione: 09/02/2018

- resistente con atto di costituzione

avverso la decisione n. 5230/2012 della COMM.
TRIBUTARIA CENTRALE di ROMA, depositata il 28/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. LIANA

MARIA TERESA ZOSO.

,

R.G. 27345/2013
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. In data 4 agosto 1986 veniva notificato alla società S.A.M.S.A. s.p.a., ora Esperanza
s.r.I., l’avviso di accertamento con il quale l’ufficio del registro di Roma aveva rettificato ai fini
Invim il valore finale dichiarato in dipendenza della compravendita relativa ad un complesso
alberghiero sito in Monteluco di Spoleto. Proponeva ricorso la contribuente lamentando la
carenza di motivazione dell’avviso di accertamento ed il mancato riconoscimento di spese
incrementative. La commissione tributaria di primo grado di Roma accoglieva il ricorso. Proposto

proponeva ricorso alla commissione tributaria centrale che lo rigettava sul rilievo che il motivo
di ricorso fondato sul vizio di ultrapetizione – basato sul fatto che la commissione tributaria di
secondo grado non si era pronunciata sulla domanda dell’ufficio appellante relativa alla validità
dell’accertamento perché sufficientemente motivato ed aveva, invece, basato la decisione
unicamente sul merito delle spese incrementative, argomento non richiesto nell’appello – non
era fondato in quanto dal contenuto dell’atto d’appello dell’ufficio si ricavava che quest’ultimo
aveva insistito sia sulla validità dell’avviso di accertamento che sulla sua equità, intendendosi
con ciò riaffermare la legittimità dell’atto impositivo sia sotto il profilo della sufficiente
motivazione che delle ragioni di merito poste a fondamento della pretesa tributaria.
2. Avverso la sentenza della commissione tributaria centrale propone ricorso per cassazione
la società Esperanza s.r.l. fondato su due motivi. L’agenzia delle entrate si è costituito in giudizio
al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’articolo 370,
comma 1, cod. proc. civ..
3. Con il primo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360,
comma 1, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 112 cod. proc. civ., in quanto la
commissione tributaria centrale ha omesso di pronunciarsi sul motivo di ricorso proposto in
merito al mancato riconoscimento delle spese incrementative.
4. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3
cod. proc. civ., per aver la commissione tributaria centrale ritenuto implicitamente legittimo il
mancato riconoscimento da parte dell’ufficio del registro delle spese incrementative indicate dalla
società nel ricorso alla commissione tributaria di primo grado.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è fondato. Occorre premettere che la commissione tributaria
centrale era tenuta a pronunciarsi anche in ordine alla questione della riconoscibilità delle spese
incrementative. Ciò in quanto la Corte di legittimità ha più volte affermato il principio secondo
cui la commissione tributaria centrale è competente anche in ordine alle questioni di fatto,
escluse soltanto quelle relative a valutazione estimativa, le quali, in sede di ripartizione interna
di attribuzioni fra gli organi della giurisdizione speciale tributaria, sono soltanto quelle che
1

appello da parte dell’ufficio, la commissione tributaria di secondo grado lo accoglieva. La società

attengono alla esistenza o quantificazione del reddito, del cespite, od, in genere, della base
imponibile e dei presupposti materiali ed oggettivi del tributo. Non eccede, pertanto, i limiti dei
suoi poteri di cognizione la Commissione Tributaria Centrale che esamini la questione della
riconoscibilità o meno delle spese incrementative esposte nella dichiarazione dell’I.N.V.I.M., dal
momento che in tale decisione è ravvisabile la soluzione di una questione di diritto, effettuata
sulla base di una situazione di fatto (riconoscimento del diritto alla deduzione, per effetto della
documentazione prodotta), con esclusione di ogni problema di valutazione estimativa ( Cass.,

che, nella disciplina del contenzioso tributario anteriore al d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il
giudizio dinanzi alla commissione tributaria centrale è regolato come un ordinario giudizio di
merito, con le limitazioni imposte dall’art. 26 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, e quindi
riconducibile al modello dell’appello, con la conseguenza che l’onere di specificità dei motivi può
ritenersi soddisfatto qualora il ricorrente abbia proposto soluzioni contrastanti con quelle poste
a base della decisione impugnata, purché dal contesto dell’atto appaia evidente che con lo stesso
sono state mosse critiche a tale decisione ( Cass. n. 28678 del 23/12/2005; Cass.
n. 188 del 21/01/1985 ).
Nel caso che occupa la ricorrente, con il ricorso proposto alla commissione tributaria
centrale, il cui testo è stato trascritto nel ricorso qui proposto in ossequio al principio
dell’autosufficienza, si era doluta non solo del vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata
ma anche del mancato riconoscimento delle spese incrementative sostenute in epoca anteriore
all’entrata in vigore della legge istitutiva dell’Invim, di cui non aveva conservato la
documentazione non sussistendo, all’epoca, l’obbligo di conservazione.
La CTR ha omesso di pronunciarsi su tale motivo, pur essendovi tenuta.
2. Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle
necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.
3. Il secondo motivo di ricorso rimane assorbito.
P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnata
decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del giorno 24 gennaio 2018.

Sez. U., n. 5250 del 24/10/1985; Cass. n. 2688 del 26/03/1996 ). Ed è stato, altresì, osservato

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