Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32029 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. I, 11/12/2018, (ud. 16/11/2018, dep. 11/12/2018), n.32029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco – rel. Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13459/2018 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Apollodori

n.26, presso lo studio dell’avvocato Filardi Antonio, rappresentato

e difeso dall’avvocato Zotti Antonella, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2018 dal cons. GENOVESE FRANCESCO ANTONIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDERICO Sorrentino, che ha concluso per l’accoglimento per quanto

di ragione;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Zotti Antonella che ha chiesto

l’accoglimento;

udito, per il controricorrente, l’avvocato Isabella Pirocci

dell’Avvocatura che ha chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Napoli, con il decreto n. 2646 del 2018 (pubblicato il 6 aprile 2018) ha respinto il ricorso proposto dal sig. O.M., cittadino della (OMISSIS), avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Caserta, che a sua volta aveva respinto le richieste di protezione internazionale e il permesso di soggiorno per motivi umanitari proposto dal menzionato cittadino di Paese terzo.

Il Tribunale, inquadrata la domanda nell’ambito della previsione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, (come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017), entrato in vigore il 18 agosto 2017, ha disatteso l’istanza di fissazione dell’udienza, in difetto della disponibilità della videoregistrazione (art. 35 bis, comma 11, lett. a), perchè l’audizione del richiedente asilo sarebbe stata superflua, essendo completa la documentazione a corredo della domanda, ed in quanto essa sarebbe stata richiesta (e svolta) davanti alla Commissione territoriale anteriormente al momento in cui era diventata formalmente obbligatoria l’attività videoregistrazione, stabilita solo a partire dal 18 agosto 2017, ossia decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del D.L. n. 13 del 2017 (convertito, con modificazioni, nella L. n. 46 del 2017).

Nel merito, il Collegio ha condiviso la decisione della Commissione territoriale ed escluso la ricorrenza di motivi di carattere umanitario. Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione articolato in sette motivi, con i primi quattro dei quali lamenta, anzitutto, la incostituzionalità di plurime previsioni regolamentari, con riferimento: a) alla mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza del D.L. n. 13 del 2017, in rapporto al differimento dell’efficacia del nuovo rito; b) alla previsione del procedimento camerale, ex art. 737 c.p.c. e ss.; c) alla previsione di un termine di soli trenta giorni per proporre ricorso per cassazione, a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto decisorio di primo grado; d) alla necessaria posteriorità, rispetto al decreto da impugnare, della procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione.

Con i restanti tre ha poi lamentato: i) la mancata fissazione dell’udienza, come lesiva del diritto al contraddittorio e alla prova; ii) la subordinata questione di legittimità costituzionanle dell’art. 35 bis, commi 9 – 11, ove diversamente interpretati; iii) il diiego della protezione umanitaria.

Il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Anzitutto, vanno respinte le proposte questioni di legittimità costituzionale, perchè, come questa Corte ha già avuto modo di affermare che:

a) è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza, poichè la disposizione transitoria che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime;

b) è, del pari manifestamente infondata, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 1, poichè il rito camerale, ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte;

c) è, altresì, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, relativa all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento;

d) è, infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poichè tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3;

Il quinto motivo di ricorso è, invece, manifestamente fondato, secondo quanto affermato da Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 2018 (Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio. Tale interpretazione è resa evidente non solo dalla lettura, in combinato disposto, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, commi 10 ed 11, che distinguono, rispettivamente, i casi in cui il giudice può fissare discrezionalmente l’udienza, da quelli in cui egli deve necessariamente fissarla, ma anche dalla valutazione delle intenzioni del legislatore che ha previsto la videoregistrazione quale elemento centrale del procedimento, per consentire al giudice di valutare il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale).

In particolare, non può trovare validazione il ragionamento svolto dal Tribunale a quo, con riferimento alla mancata entrata in vigore delle disposizioni riguardanti l’obbligo di videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo, in quanto, la previsione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, come modificata dal D.L. n. 13 del 2017, riguardante l’obbligatorietà dell’udienza, è stata prevista come immediatamente efficace e non soggetta alla vacatio dei 180 giorni stabiliti nell’art. 21 (relativo alle disposizioni transitorie).

Il rito, così come disciplinato, pertanto, ha stabilito che nell’assenza oggettiva di una documentazione capace di dare la possibilità di compiere una valutazione del resoconto “vivo” della dichiarazione resa dal richiedente asilo, fosse indispensabile assicurare la decisione per il tramite dell’udienza.

In sostanza, l’obbligo processuale è una conseguenza della oggettiva mancanza di quegli (e non di altri) strumenti documentali, il cui difetto comporta – indipendentemente dalle disposizioni emanate dall’Amministrazione – l’obbligo dell’udienza, con applicazione immediata.

Sicchè può enunciarsi il seguente principio di diritto:

In tema di richiesta di asilo da parte di cittadini di Paesi terzi, il principio di diritto secondo cui nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio, è immediatamente efficace ed applicabile fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, non influendo su tale immediatezza operativa la “vacatio legis” riguardante l’obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale. Tale interpretazione è resa evidente delle intenzioni del legislatore che ha previsto l’udienza quale elemento centrale del procedimento giudiziale, necessaria ogniqualvolta non sia documentato il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale.

Di conseguenza, in accoglimento del detto quinto motivo di ricorso (assorbiti i due restanti), deve essere cassato il decreto impugnato e la causa rinviata al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte:

Accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto e settimo e respinti i primi quattro, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa per un nuovo esame, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 16 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA