Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32028 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. I, 11/12/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 11/12/2018), n.32028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4296/2018 r.g. proposto da:

A.N., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta a margine del ricorso, dall’Avvocato Andrea

Diroma, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla via

Orazio n. 30, presso lo studio dell’Avvocato Paolo Scipinotti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del

Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI TRIESTE, depositato il

13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/11/2018 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Lucio Capasso, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con decreto del 13 dicembre 2017, il Tribunale di Trieste, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, respinse la domanda di A.N., nativo del Pakistan, volta al riconoscimento della protezione internazionale, anche sub specie di protezione sussidiaria, neppure riconoscendogli quella umanitaria.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale, premettendo di aver sentito il ricorrente personalmente in ordine ai fatti esposti a sostegno delle sue domande, non essendo disponibile la videoregistrazione dell’audizione avvenuta presso la menzionata Commissione territoriale, ritenne: 1) non credibile il racconto di A.N. per una serie di profili di inverosimiglianza e genericità della storia narrata; insussistenti, sulla base di tale valutazione di inattendibilità, i presupposti per la concessione della protezione internazionale nelle forme, ivi invocate, del riconoscimento della protezione sussidiaria (nemmeno ricorrendo di presupposti di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), come poteva evincersi dal menzionato rapporto EASO dell’agosto 2017) o, in subordine, di quella umanitaria, ritenendo, quanto a quest’ultima, di per sè sole irrilevanti le prospettive di integrazione del ricorrente nella realtà sociale italiana. Rigettò, inoltre, la richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in quanto non superava il vaglio della non manifesta infondatezza del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 122.

2. Contro il riportato decreto, ricorre per cassazione A.N., formulando svariate eccezioni di incostituzionalità ed affidandosi a sette motivi. Non ha spiegato difese, invece, il Ministero dell’Interno.

2.1. Con la prima eccezione di incostituzionalità, si rileva che il D.L. n. 13 del 2017, mancherebbe dei presupposti di straordinarietà ed urgenza di cui all’art. 77 Cost., comma 2, assumendosi come decisiva, a tal fine, la considerazione della previsione normativa secondo cui ai procedimenti introdotti prima della scadenza del termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto continuano ad applicarsi le disposizioni anteriormente. Nè, secondo il ricorrente, la legittimità della iniziativa legislativa di urgenza poteva riscontrarsi nella successiva approvazione, da parte delle Camere, della legge di conversione avvenuta per effetto della imposizione, ad opera del Governo, della fiducia. Ciò aveva determinato, altresì, la totale attribuzione al Governo di una materia, concernente la tutela di diritti primari di rango costituzionale, riservata alla competenza del Parlamento.

2.1.1. Con la seconda eccezione di incostituzionalità, si rappresenta che le norme di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, prescrivono, per l’azione giurisdizionale avverso il provvedimento della Commissione territoriale, le forme del giudizio di cui all’art. 737 c.p.c., senza la possibilità di reclamo o appello, mentre permangono per i richiedenti la sola protezione umanitaria del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, le medesime garanzie della procedura giurisdizionale ordinaria e, quindi, il doppio grado di giudizio di merito ed il pieno contraddittorio fra le parti. Inoltre, il ricorrente rileva che il D.L. n. 13 del 2017, fa rientrare il giudizio relativo alla sola protezione internazionale nell’alveo del rito camerale di volontaria giurisdizione in spregio del principio del contraddittorio e del giusto processo in una materia che comporta la decisione su conflitti attinenti a diritti soggettivi e fondamentali della persona. Ritiene ancora il ricorrente che la disciplina di cui al D.L. n. 13 del 2017, art. 6, lett. g), che ha introdotto del D.Lgs. n. 25 del 2008, nuovo art. 35-bis, determina una serie di compressioni del diritto di difesa (specificamente del rispetto del contraddittorio, della possibilità di avvalersi di difesa tecnica e di svolgere una adeguata attività istruttoria, della facoltà di impugnazione, del diritto del ricorrente di comparire davanti al giudice) irragionevoli e non rispondenti al principio di proporzionalità in procedimenti la cui decisione dispiega effetti sulla vita e sui diritti della parte paragonabili a quelli di una decisione penale.

2.1.2. Con la terza eccezione di incostituzionalità, si sostiene che la disciplina derogatoria, introdotta con il D.L. n. 13 del 2017, della previsione generale, di cui del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e segg., in materia di patrocinio a spese dello Stato, che impone al giudice, nel provvedere alla liquidazione delle spese ex art. 82 del citato D.P.R., di indicare le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, comporta una limitazione del diritto di difesa a carico dei richiedenti asilo privi di mezzi economici avulsa dalle ragioni di necessità e urgenza denunciate dal D.L. n. 13 del 2017 ed in contrasto con le disposizioni dell’art. 3 Cost. e art. 24 Cost., comma 3.

2.2. Con i sette motivi di ricorso si deducono:

1) “art. 360 c.p.c., n. 3: erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 8”. Si lamenta l’omessa acquisizione della documentazione in possesso della Commissione territoriale, privando, così, il giudizio di elementi di prova necessari;

2) “art. 360 c.p.c., n. 3: erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 9”. Si censura la mancata acquisizione, da parte del tribunale triestino, delle necessarie informazioni sulla situazione socio-politica-economica del Paese di provenienza e, in particolare, delle COI più recenti e maggiormente attinenti al caso in esame, essendosi il tribunale limitato ad un esame parziale ed iniquo del rapporto EASO dell’agosto 2017 relativo al Pakistan, che ha carattere meramente generale e non contiene quelle indicazioni utili ai fini della decisione sulla vicenda personale del ricorrente;

3) “art. 360 c.pc.., nn. 3 e 5: erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3”. Si deduce che il tribunale, nella valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente, ha espresso un giudizio soggettivo ed arbitrario, non fondato su elementi oggettivi;

4) “art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5: erronea o falsa applicazione delle norme di diritto di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14”. Si ascrive alla decisione impugnata di non aver fatto applicazione dei principi sull’onere della prova affermati costantemente dalla giurisprudenza sovranazionale e di legittimità con riferimento alla materia della protezione internazionale: specificamente, l’onere della prova condiviso, la valutazione della credibilità su base individuale e correlata alle prove, alle circostanze dei fatti, all’insieme degli elementi istruttori acquisiti e con applicazione del beneficio del dubbio in favore del richiedente asilo;

5) “violazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, lett. c)”. Ci si duole del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria asseritamente avvenuto alla stregua di una ricognizione incompleta delle informazioni disponibili riverberatasi in un omesso esame di elementi decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;

6) “violazione ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5”. Si critica il decreto impugnato per aver disatteso la richiesta di positivo accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria sul presupposto della irrilevanza delle buone prospettive di integrazione del ricorrente in Italia, e si ascrive al tribunale di non aver tenuto conto di tutti gli elementi attestanti la situazione di vulnerabilità del ricorrente in caso di rientro nel suo Paese;

7) “violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e seg., ed in particolare del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 126”. Si ascrive al tribunale di aver fatto conseguire automaticamente al rigetto della domanda di merito la negazione del beneficio invocato.

3. Le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono, innanzitutto, inammissibili perchè irrilevanti.

3.1. L’elaborazione della Corte costituzionale ha, infatti, chiarito il significato della nozione legislativa di rilevanza della questione incidentale di legittimità costituzionale, come emergente dalla formula adottata dalla L. n. 87 del 1953, art. 23,comma 2 (“qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione”). Tale nozione richiede, da un lato, che la rilevanza inserisca al giudizio a quo, e, dall’altro, che un’eventuale sentenza di accoglimento sia in grado di spiegare un’influenza concreta sul processo principale. A quest’ultimo riguardo, la giurisprudenza della Corte costituzionale coniuga, invero, la verifica della rilevanza proprio allo scrutinio delle ricadute che l’eventuale sentenza di accoglimento possa spiegare sul processo principale (cfr. Corte cost. n. 184 del 2006; Corte cost. n. 62 del 1993; Corte cost. n. 10 del 1982; Corte cost. n. 90 del 1968; Corte cost. n. 132 del 1967). La rilevanza della questione ed il suo carattere incidentale postulano, cioè, che l’eventuale pronuncia di accoglimento incida sulle situazioni giuridiche fatte valere nel giudizio principale, sicchè sono reputate irrilevanti, tra l’altro, questioni le quali ivi non sortirebbero alcun effetto (cfr. Corte cost. n. 113 del 1980; Corte cost. n. 301 del 1974) o non risponderebbero in alcun modo alla domanda di tutela rivolta al rimettente (cfr. Corte cost. n. 202 del 1991; Corte cost. n. 211 del 1984; Corte cost. n. 15 del 2014; Corte cost. n. 337 del 2011; Corte cost. n. 71 del 2009). Sussiste, dunque, la rilevanza di una questione il cui eventuale accoglimento produrrebbe un concreto effetto nel giudizio a quo, satisfattivo della pretesa dedotta dalle parti private (cfr. Corte cost. n. 151/2009), ovvero dispiegherebbe effetti concreti sul processo principale (cfr. Corte cost. n. 337 del 2008; Corte cost. n. 303 del 2007; Corte cost. n. 50 del 2007).

3.1.1. Nella fattispecie in esame, invece, i dubbi di costituzionalità sollevati non hanno, in effetti, assolutamente nulla a che vedere con la decisione adottata dal giudice di merito, la quale ha trovato fondamento non già nella disciplina giuridica introdotta nel 2017 (D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, recante: “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonchè per il contrasto dell’immigrazione illegale”), bensì sull’atteggiarsi dei criteri concernenti la valutazione di affidabilità del dichiarante alla luce del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5: in altri termini, il decreto impugnato è stato pronunciato in ragione della ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni provenienti da A.N., inattendibilità rispetto alla quale la disciplina sopravvenuta non rileva affatto. Dunque, l’accoglimento delle sollevate questioni di costituzionalità non produrrebbe, di per sè, un concreto effetto nel giudizio a quo, satisfattivo della pretesa invece disattesa dal tribunale.

3.2. Le prime due delle questioni suddette sono, altresì, manifestamente infondate, alla stregua delle argomentazioni tutte, qui condivise e da intendersi richiamate, già rinvenibili nella recente Cass. n. 17717 del 2018, pronunciatasi (anche) su eccezioni di incostituzionalità affatto analoghe a quelle oggi sottoposte all’attenzione del Collegio, cui va aggiunto che Cass. n. 27700 del 2018 ha ulteriormente precisato che, “…essendo il principio del doppio grado di giurisdizione privo di copertura costituzionale, il legislatore può sopprimere l’impugnazione in appello al fine di soddisfare specifiche esigenze, massime quella della celerità, esigenza decisiva per i fini del riconoscimento della protezione internazionale, dovendosi, altresì, considerare, per la verifica della compatibilità costituzionale della eliminazione del giudizio di appello, che il ricorso di cui trattasi è preceduto da una fase amministrativa destinata a svolgersi dinanzi ad un personale dotato di apposita preparazione, nell’ambito del quale l’istante è posto in condizioni di illustrare pienamente le proprie ragioni attraversi il colloquio destinato a svolgersi dinanzi alle Commissioni territoriali, di guisa che la soppressione dell’appello si giustifica anche per il fatto che il giudice è chiamato ad intervenire in un contesto in cui è stato già acquisito l’elemento istruttorio centrale – per l’appunto il detto colloquio -, al fine dello scrutinio della fondatezza della domanda di protezione, il che concorre a far ritenere superfluo il giudizio di appello”.

3.3. Resta solo da sottolineare, che la terza delle già descritte questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente, riguardante la disciplina derogatoria, introdotta con il D.L. n. 13 del 2017, della previsione generale, di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e segg., in materia di patrocinio a spese dello Stato, che impone al giudice, nel provvedere alla liquidazione delle spese ex art. 82 del citato D.P.R., di indicare le ragioni per cui non ritiene le pretese del ricorrente manifestamente infondate, investe, in realtà, una normativa ed un procedimento (quello, appunto, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 82) assolutamente estranei alla decisione dell’odierna controversia (da ciò solo conseguendone la sua manifesta inammissibilità in questa sede), e, in ogni caso, tale normativa appare evidentemente essere il frutto di una scelta del legislatore di contemperare gli opposti interessi in gioco, quali la necessità di assicurare alla parte non abbiente la difesa tecnica – garantita, per l’appunto, con la nomina del difensore – quella dell’incidenza del costo per il compenso dell’attività del legale sulla intera collettività.

4. Venendo, pertanto, allo scrutinio dei motivi di ricorso, il primo di essi, che lamenta la mancata acquisizione della documentazione in possesso della Commissione territoriale, assumendo che, in tal modo, il giudizio sarebbe stato privato di elementi di prova necessari ed indispensabili minando il diritto di difesa del ricorrente, è insuscettibile di accoglimento.

4.1. Giova, invero, premettere che il tribunale triestino ha espressamente dato atto (cfr. pag. 2 del decreto impugnato) di aver sentito personalmente A.N. in ordine ai fatti esposti a sostegno delle sue domande, non essendo disponibile la videoregistrazione dell’audizione avvenuta presso la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia, e che, nel corso dell’audizione, il suo difensore “ha depositato copia dell’asserita denuncia della scomparsa del fratello del ricorrente, documentazione relativa all’attività formativa svolta dal ricorrente in Italia e ulteriore sulla situazione del Paese di provenienza”.

4.1.1. Nell’odierno ricorso, poi, A.N. si duole della mancata acquisizione, ad opera del tribunale, di ulteriore documentazione così individuata (cfr. pag. 17 del ricorso): “carta d’identità pakistana; foto del passaporto; carta d’identità del padre; due denunce; dichiarazioni di fidanzamento; foto della notizia dell’aggressione da parte dell’ex fidanzato e del ferimento di un poliziotto; dichiarazione della polizia di Nowshera circa l’arresto di tre criminali”. La sua doglianza, però, non merita condivisione in assenza di qualsivoglia elemento che consenta di ritenere realmente “decisiva”, ai fini della composizione della lite, quella pretesa documentazione.

5. I motivi secondo, terzo e quarto possono essere esaminati congiuntamente perchè connessi. Essi, come si è già riferito, investono, rispettivamente: la mancata acquisizione, da parte del tribunale triestino, delle necessarie informazioni sulla situazione socio-politica-economica del Paese di provenienza del ricorrente e, in particolare, delle COI più recenti e maggiormente attinenti al caso in esame, essendosi quel giudice limitato ad un esame parziale ed iniquo del rapporto EASO dell’agosto 2017 relativo al Pakistan, che ha carattere meramente generale e non contiene indicazioni utili ai fini della decisione sulla vicenda personale del ricorrente; la valutazione di non credibilità, offerta dal tribunale, delle dichiarazioni e della documentazione offerta dal ricorrente stesso, ritenuta da quest’ultimo espressione di un giudizio soggettivo ed arbitrario, non fondato su elementi oggettivi; il non essersi fatto applicazione dei principi sull’onere della prova affermati costantemente dalla giurisprudenza sovranazionale e di legittimità con riferimento alla materia della protezione internazionale: specificamente, l’onere della prova condiviso, la valutazione della credibilità su base individuale e correlata alle prove, alle circostanze dei fatti, all’insieme degli elementi istruttori acquisiti e con applicazione del beneficio del dubbio in favore del richiedente asilo.

5.1. I riportati motivi sono, nel loro complesso, immeritevoli di accoglimento.

5.2. Invero, rileva il Collegio che, come ancora recentemente chiarito da Cass. n. 16295 del 2018, in tema di valutazione della credibilità soggettiva del richiedente e di esercizio, da parte del giudice, dei propri poteri istruttori officiosi rispetto al contesto sociale, politico e ordinamentale del Paese di provenienza del primo, la valutazione del giudice deve prendere le mosse da una versione precisa e credibile, benchè sfornita di prova (perchè non reperibile o non richiedibile), della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine (cfr. Cass. Cass. n. 21668 del 2015; Cass. n. 5224 del 2013. Principio affatto analogo è stato, peraltro, ribadito dalla più recente Cass. n. 17850 del 2018). Infatti, le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (cfr. Cass. n. 16295 del 2018; Cass. n. 7333 del 2015). Ad avviso di questa Corte, peraltro, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte.

5.2.1. Nella specie, il tribunale triestino ha espresso un giudizio negativo sulla credibilità del richiedente (cfr., amplius, pag. 3-5 del decreto impugnato) sulla base di plurimi elementi ritenuti rilevatori dell’inverosimiglianza ed incoerenza della sua narrazione, in maniera del tutto conforme ai parametri cui l’autorità amministrativa e, in sede di ricorso, quella giurisdizionale, sono tenute ad attenersi ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

5.3. Si tratta, come appare evidente, di accertamenti in fatto, che non possono essere in questa sede messi in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti (qui, invece, insussistenti), il vizio di omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012 (qui applicabile ratione temporis, risultando impugnato un decreto reso il 13 dicembre 2017), come delimitato, quanto al suo concreto perimetro applicativo, da Cass., SU, n. 8053 del 20144.

5.4. In relazione, infine, alla censura di mancata valutazione del generale contesto politico e ordinamentale del Paese di provenienza, deve rilevarsi che, in ogni caso, la riferibilità soggettiva ed individuale del rischio di subire persecuzioni o danni gravi rappresenta un elemento costitutivo del rifugio politico e della protezione sussidiaria ex lett. a) e b) del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, escluso il quale dal punto di vista dell’attendibilità soggettiva, non può riconoscersi il relativo status.

5.5. In definitiva, il provvedimento oggi impugnato ha compiutamente esaminato la situazione fattuale, operato la ricostruzione della realtà sociopolitica del Paese di provenienza del richiedente (sono specificamente riportate, nel decreto impugnato – cfr. pag. 6-7 – le informazioni che il tribunale ha desunto dal rapporto EASO dell’agosto 2017 in relazione al Pakistan, distretto del Kyber Pakhtunkhwa), onde i motivi in esame sono insuscettibili di accoglimento, in quanto, sostanzialmente, sono volti ad ottenere la ripetizione del giudizio di fatto, attività qui preclusa in virtù della funzione di legittimità, mentre la stessa ritenuta non credibilità dell’odierno ricorrente è, di per sè, idonea al rigetto delle sue richieste, posta la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni effettuate dallo straniero ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e considerato che, come si è già detto, la mancanza di attendibilità delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale comporta che neppure sorga il dovere di ricerca di riscontri d’ufficio (cfr. Cass. n. 17850 del 2018; Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 21668 del 2015; Cass. n. 5224 del 2013).

6. Il quinto motivo, che lamenta il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria asseritamente avvenuto alla stregua di una ricognizione incompleta delle informazioni disponibili, riverberatasi in un omesso esame di elementi decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, è, del pari, manifestamente infondato nel suo complesso.

6.1. Infatti, pur volendosi sottacere che sono specificamente riportate, nel decreto impugnato (cfr. pag. 6-7), le informazioni che il tribunale ha desunto dal rapporto EASO dell’agosto 2017 in relazione al Pakistan, distretto del Kyber Pakhtunkhwa (di provenienza del ricorrente), l’intrinseca inattendibilità del racconto di A.N., affermata dai giudici di merito, costituisce, infatti, ragione sufficiente anche per negare la protezione di cui trattasi, che, come ancora recentemente chiarito da Cass. n. 16925 del 2018, deve ovviamente poggiare su specifiche e plausibili ragioni di fatto (cfr. Cass. 27438 del 2016), legate alla situazione concreta ed individuale del richiedente (cfr. Cass. 4455 del 2018, parag. 7).

6.2. Quanto oggi esposto da quest’ultimo, argomentando la censura in esame, si risolve, sostanzialmente – benchè formalmente prospettato come vizio motivazionale e di violazione di legge – in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui il primo intenderebbe opporre una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie utilizzate dal già menzionato tribunale: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

7. Infondato è anche il sesto motivo di ricorso, che critica il decreto impugnato per aver disatteso la richiesta di positivo accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria sul presupposto della irrilevanza delle buone prospettive di integrazione del ricorrente in Italia, e si ascrive al tribunale di non aver tenuto conto di tutti gli elementi attestanti la situazione di vulnerabilità del ricorrente in caso di rientro nel suo paese.

7.1. In proposito, infatti, è sufficiente ribadire che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità già richiamata (cfr. Cass. n. 16925 del 2018; Cass. n. 4455 del 2018, parag. 7; Cass. 27438 del 2016), l’intrinseca inattendibilità del racconto del ricorrente, affermata dai giudici di merito, costituisce motivo sufficiente per negare anche la protezione di cui trattasi, altresì precisandosi che questa Corte ha già avuto occasione di chiarire, nella recente sentenza n. 4455 del 2018 (successivamente riaffermandolo in Cass. n. 17072 del 2018 ed in Cass. n. 22979 del 2018), che, se assunto isolatamente, il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel paese di provenienza non integra, di per sè solo ed astrattamente considerato, i seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la legge subordina il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, in quanto “il diritto al rispetto della vita privata – tutelato dall’art. 8 CEDU (…) – può soffrire ingerenze legittime da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione ed il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero (…) non goda di uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale (cfr. Corte EDU, sent. 08.04.2008, ric. 21878/06, caso Nnyan.zi c. Regno Unito, par. 72 ss.)”. In altri termini, la riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari non può esser surrogata dalla situazione generale del Paese, perchè, altrimenti, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Stato d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e tenuto conto che il parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia può essere valorizzato, come presupposto della protezione umanitaria, non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (cfr. Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nella specie, è stata esclusa.

7.2. Miglior sorte, infine, nemmeno toccherebbe, eventualmente, al motivo in esame alla stregua del testo del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, come recentemente modificato dal D.L. n. 113 del 2018, tuttora in fase di conversione in legge, non recando la prospettazione dell’odierno motivo di ricorso alcun riferimento alle specifiche previsioni di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, commi 1 e 1.1, come modificato dal citato D.L. n. 113 del 2018.

8. Inammissibile è, da ultimo, il settimo motivo che ascrive al tribunale di aver fatto conseguire automaticamente al rigetto della domanda di merito la negazione del beneficio invocato.

8.1. In proposito, infatti, questo Collegio ritiene di dover aderire all’opinione maggioritaria della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 3028 del 2018; Cass. n. 29228 del 2017; contra, invece, Cass. n. 7191 del 2016), secondo cui la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con il provvedimento che definisce il giudizio di merito, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non ne comporta mutamenti nel regime impugnatorio, che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 della stesso D.P.R., dovendosi escludere che quel provvedimento, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione.

9. Il ricorso, dunque, va respinto, senza necessità di pronuncia sulle spese essendo il Ministero rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (applicabile ratione temporis, essendo stato il ricorso proposto nel 2018), in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione: norma in forza della quale il giudice dell’impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che definisce quest’ultima, a dare atto della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) per il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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