Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32027 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. I, 11/12/2018, (ud. 15/11/2018, dep. 11/12/2018), n.32027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13104/2018 proposto da:

S.B., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dagli avvocati Barbato Rocco, Pannone Ottavio, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione

Internazionale di Caserta;

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, del 03/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2018 dal Cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per la rimessione alle Sezioni Unite

in relazione alla questione del primo motivo di ricorso; in

subordine accoglimento; assorbimento dei restanti motivi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Viene proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 3.4.2018, reiettivo del ricorso avverso il provvedimento negativo della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Si difende con controricorso il Ministero intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 101,128,737 e 738 c.p.c., D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 10 e 11, oltre che di norme costituzionali, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la necessità della fissazione dell’udienza di comparizione delle parti.

Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,116 c.p.c., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,8, oltre al vizio di motivazione, per non avere il provvedimento impugnato riconosciuto lo status di rifugiato.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e art. 14, lett. c), oltre al vizio di motivazione, per non avere il provvedimento impugnato riconosciuto la protezione sussidiaria.

Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112,116 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 24, oltre che di norme costituzionali, per non avere il provvedimento impugnato riconosciuto la protezione umanitaria.

Il primo motivo va accolto, posto che, con riguardo alla questione della fissazione dell’udienza, questa Corte ha già affermato che: “Nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio” (Cass. 5 luglio 2018, n. 17717).

Le altre doglianze restano assorbite.

La causa va dunque rinviata al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione dell’udienza, liquidando altresì le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questo giudizio di legittimità al Tribunale di Napoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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