Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32027 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. I, 09/12/2019, (ud. 23/09/2019, dep. 09/12/2019), n.32027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria C. – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13806/2017 proposto da:

C.T., elettivamente domiciliata in Roma, Via Domenico

Comparetti n. 30, presso lo studio dell’avvocato Grassi Luigi,

rappresentata e difesa dall’avvocato Iazzetta Michele, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio

Cesare n. 109, presso lo studio dell’avvocato D’Andrea Luciano, che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7605/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/09/2019 dal cons. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 7605/2016 pubblicata il 19-12-2016 la Corte d’appello di Roma dichiarava l’efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza emessa in data 04/12/2009 dal Tribunale Ecclesiastico di prima istanza del Vicariato di Roma, confermata dal decreto emesso dal Tribunale d’Appello del Vicariato di Roma in data 8.06.2014 e resa esecutiva dal Supremo Tribunale dalla Segnatura Apostolica con decreto in data 02.03.2015, con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio contratto in (OMISSIS) il giorno (OMISSIS) da M.G., nato a (OMISSIS), e da C.T., nata a (OMISSIS), mandando al competente ufficio di stato civile per la trascrizione della sentenza. La Corte territoriale, pronunciando in contumacia di C.T., riteneva accertato, alla stregua della decisione ecclesiastica e delle prove raccolte nel relativo giudizio, che vi fosse la prova di concreti elementi rilevatori della volontà del marito, manifestati prima della celebrazione del matrimonio, di esclusione della prole dalla futura vita coniugale.

2. Avverso questa sentenza C.T. propone ricorso, affidato ad un solo motivo, resistito con controricorso da M.G., che ha depositato memoria illustrativa.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo la ricorrente, dopo aver premesso di non avere ricevuto la notifica dell’atto di citazione, avvenuta in data 17-11-2015 all’indirizzo di via (OMISSIS), da cui si era trasferita il 31-1-2021, lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, per essere la motivazione inesistente o meramente apparente; Violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 121 del 1985, art. 8, art. 797 c.p.c., n. 7, e art. 2697 c.c., in quanto la sentenza della Corte d’appello, dichiarando la nullità del matrimonio canonico per esclusione della prole, contiene disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano, non essendo tale motivo conosciuto o conoscibile dal coniuge”. Ad avviso della ricorrente la motivazione della sentenza impugnata è apparente o comunque insufficiente in quanto la Corte territoriale si era limitata a far riferimento ai presunti rapporti cautelati, per di più nel periodo precedente alla celebrazione del matrimonio, senza addurre ulteriori elementi favorevoli a sostegno della propria conclusione e soprattutto senza disattendere gli elementi contrari emergenti dagli atti del giudizio ecclesiastico. In particolare, dalle dichiarazioni della stessa ricorrente o degli altri testimoni assunti su indicazione di quest’ultima nei giudizi ecclesiastici era emersa una situazione di vita coniugale perfettamente in linea con i dogmi cristiani e comunque del tutto contrastante con quanto sostenuto dal coniuge. Secondo la ricorrente la motivazione della sentenza è finanche inesistente, atteso che “la Corte d’Appello con una semplice asserzione di principio si limita a desumere dalla circostanza di avere avuto rapporti cautelati la necessaria conoscenza da parte della ricorrente della riserva mentale del marito senza tratteggiare un logico e corretto iter argomentativo che da quella premessa possa portare a quella necessaria conclusione”.

2. Preliminarmente deve darsi atto che, come risulta dall’avviso di ricevimento prodotto sub 1 in allegato alla nota di deposito documenti dell’8-3-2016 da M.G., l’atto di citazione avanti alla Corte d’appello è stato ritirato da C.T. presso l’Ufficio Postale in data 17-11-2015. Il contraddittorio nel giudizio avanti alla Corte d’appello risulta, pertanto, ritualmente instaurato, in conformità a quanto affermato nella sentenza impugnata, e il suddetto giudizio si è svolto nella contumacia, correttamente dichiarata, dell’attuale ricorrente.

3. Il motivo di ricorso è infondato.

3.1. Questa Corte ha affermato, esprimendo un orientamento a cui il Collegio intende dare continuità, che la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio religioso per esclusione da parte di un coniuge di uno dei “bona” matrimoniali, quale quello relativo alla prole, e cioè per una ragione diversa da quelle di nullità previste per il matrimonio civile dal nostro ordinamento, non impedisce il riconoscimento dell’esecutività della sentenza ecclesiastica, quando quella esclusione, ancorchè unilaterale, sia stata portata a conoscenza dell’altro coniuge prima della celebrazione del matrimonio, o, comunque, questi ne abbia preso atto, ovvero quando vi siano stati concreti elementi rivelatori di tale atteggiamento psichico non percepiti dall’altro coniuge solo per sua colpa grave (Cass. n. 4517/2019 e Cass. n. 11226/2014). La delibazione trova infatti ostacolo nella contrarietà al principio di ordine pubblico italiano di tutela della buona fede e dell’affidamento incolpevole solo qualora la divergenza unilaterale tra volontà e dichiarazione non sia stata manifestata all’altro coniuge, ovvero non sia stata da questo effettivamente conosciuta o ignorata esclusivamente per sua negligenza.

3.2. La Corte territoriale, dopo aver dato atto che nei vari gradi del procedimento davanti ai Tribunale ecclesiastici era stato assicurato alle parti il diritto di agire e resistere in modo non difforme da quanto stabilito nell’ordinamento giuridico italiano, si è attenuta ai suesposti principi di diritto ed ha accertato che la C. conosceva, o in ogni caso avrebbe potuto conoscere con ordinaria diligenza, la volontà dell’altro coniuge, manifestata con indici rivelatori prima del matrimonio, di esclusione della prole.

Il suddetto accertamento di fatto, effettuato dalla Corte territoriale valutando le risultanze probatorie dei giudizi ecclesiastici, è un apprezzamento di merito che è sottratto al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis nel caso di specie, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., sez. un., n. 8053/2014).

Nella fattispecie in esame non ricorrono i vizi motivazionali denunciati in quanto la motivazione della sentenza impugnata, seppur sintetica, è adeguata, alla stregua dei canoni individuati dalle Sezioni Unite, ed il percorso argomentativo e logico risulta chiaramente espresso. La ricorrente sollecita, in realtà ed inammissibilmente, una rivalutazione del materiale probatorio in ordine alla rilevanza dei rapporti cautelati nel periodo precedente al matrimonio e delle risultanze testimoniali, peraltro senza specificatamente dolersi di omesso esame di fatti decisivi e senza neppure esplicitare in dettaglio quali siano gli elementi contrari a quelli valorizzati nella sentenza impugnata.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte d ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. SU 20 settembre 2019, n. 23535).

7. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.200,00, di cui Euro200 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1 sezione civile, il 23 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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