Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32025 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. I, 09/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 09/12/2019), n.32025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12943/2015 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via G. Avezzana

n. 8, presso lo studio dell’avvocato Grassi Paolo, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Intesa Sanpaolo S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Vittorio Veneto n.

108, presso lo studio dell’avvocato Malizia Roberto, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Carimati Filippo,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 465/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal cons. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda di cui è causa trae origine dalle condotte di malversazione poste in essere dall’ex dipendente di Banca Intesa San Paolo, sig. S.P., in servizio presso la filiale di (OMISSIS) del predetto istituto di credito, condotte che erano state scoperte in relazione ai plurimi movimenti anomali in entrata ed uscita, di cui era stata verificata l’esistenza presso tale filiale, che avevano determinato ammanchi a carico di alcuni correntisti ed accrediti non dovuti a beneficio di altri correntisti per lo più inconsapevoli.

Di tale situazione, secondo la prospettazione dell’istituto di credito, aveva beneficiato l’odierno ricorrente sig. A.E., che aveva ricevuto accrediti non dovuti per complessivi Euro 273.265,00, ricostruzione negata dall’ A., secondo cui gli accrediti costituivano il frutto di disposizioni telefoniche impartite allo S., aventi ad oggetto operazioni di investimento e disinvestimento, ovvero restituzioni dello S. operate al fine di compensare precedenti operazioni di malversazione ai suoi danni.

Peraltro, l’ A., sul rilievo di aver versato nelle mani del S. l’ulteriore somma di Euro 16.500,00 (corroborata da una annotazione manoscritta), ha convenuto in giudizio l’istituto di credito innanzi al Tribunale di Monza al fine di sentirlo condannare alla restituzione della predetta somma di Euro 16.500, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per aver la Banca indebitamente bloccato il deposito titoli allo stesso intestato.

Intesa San Paolo s.p.a., ha chiesto in via riconvenzionale la condanna del A. al pagamento della somma di Euro 273.265,00, a titolo di restituzione dell’indebito.

Il Tribunale di Monza ha rigettato la domanda dell’ A. in quanto ritenuta non provata e, alla luce delle conclusioni della CTU, ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale della banca osservando che, limitatamente a due operazioni di accredito per il minor importo di Euro 51.250, era stata accertata la piena corrispondenza documentale tra gli accrediti e le operazioni di addebito effettuate sui conti di altri clienti.

La Corte d’Appello di Milano ha rigettato l’appello principale dell’ A. e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla Banca, ha condannato l’ A. al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 222.015,00.

Ha osservato il giudice di secondo grado che, a differenza da quanto ritenuto dal Tribunale, era irrilevante verificare i passaggi e le esatte modalità con cui gli accrediti erano pervenuti sul conto dell’ A., non venendo comunque meno il carattere indebito dei versamenti effettuati in favore di costui in assenza di alcuna concreta ed effettiva operazione.

Nè, d’altra parte, l’appellante principale aveva offerto alcuna prova delle proprie allegazioni difensive, dirette a sostenere che gli accrediti in questione fossero correlati a versamenti in contanti, effettuati allo S. brevi manu, ovvero ad operazioni di acquisto di titoli, non accompagnati dall’immediato accredito in conto.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.E.M. affidandolo a due motivi.

La Banca Intesa San Paolo s.p.a. si è costituita in giudizio con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato le memorie ex art. 180 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo l’ A. ha dedotto l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Lamenta il ricorrente che la Corte di merito ha omesso di esaminare, quale fatto decisivo per il giudizio, l’incidenza dell’azione dolosa posta in essere dal funzionario infedele S. nei confronti dei correntisti della banca, tra cui lo stesso A., nonchè il nesso di causalità tra tale condotta dolosa e gli accrediti in suo favore.

In particolare, lo S., essendosi precedentemente appropriato del denaro che l’ A. gli aveva consegnato brevi manu per operazioni di acquisto titoli mai poste in essere, non potendo restituire il provento della dismissione di titoli che non aveva mai acquistato, allo scopo di occultare i propri illeciti, provvide a dare esecuzione agli ordini di smobilizzo impartitigli dall’ A. accreditandogli con la dicitura “bonifico” le somme prelevate indebitamente dai conti di altri clienti.

Non avendo la banca provato l’estraneità di tali “bonifici” alla frode dello S., la Corte d’Appello aveva errato nel considerare tali bonifici come una disposizione patrimoniale indebita.

D’altra parte, come il ricorrente aveva provato nel primo grado del giudizio, era stata la stessa banca a descrivere minuziosamente, nella denuncia penale sporta nei confronti dello S., il modus operandi di tale funzionario infedele.

Inoltre, proprio l’omessa valutazione del nesso di causalità tra gli accrediti pervenuti sul conto corrente del ricorrente e la frode posta in essere dallo S. aveva impedito alla Corte d’Appello di accertare che l’importo di Euro 16.500,00, di cui l’ A. aveva chiesto la restituzione, era stato versato a mani dello S. da parte del ricorrente, affinchè il funzionario lo investisse in titoli.

Infine, il giudice di secondo grado non aveva valutato che il blocco operato dalla banca sul suo conto corrente era illegittimo e la prova del danno subito dallo stesso per tale blocco era in re ipsa, essendo lo stesso stato privato per quasi un anno della sua disponibilità patrimoniale. Era, altresì, stato provato il danno non patrimoniale derivante dallo stress psico-fisico subito per effetto delle richieste della Banca e del blocco del conto, che aveva aggravato la malattia di cui era già affetto, ovvero “il morbo di Parkinson”. Peraltro, in ordine a tale ultimo profilo, si duole il ricorrente che la Corte d’Appello ha rigettato la richiesta di CTU medica volta ad accertare il suo stato di salute in rapporto alla situazione preesistente le richieste della Banca ed il blocco del conto dei conti.

2. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità.

La Corte d’Appello di Milano non ha affatto omesso l’esame dei fatti allegati dal ricorrente, ovvero che lo stesso avrebbe effettuato dei versamenti brevi manu al funzionario della banca S. (allo scopo di effettuare operazioni di investimento in titoli), versamenti di denaro che, secondo la sua ricostruzione, giustificavano il successivo riaccredito delle somme con l’apparente dicitura di “bonifici”.

Come già evidenziato nella parte narrativa, la Corte d’Appello ha, infatti, ritenuto che “l’appellante principale non aveva offerto alcuna prova delle proprie allegazioni difensive, dirette a sostenere che gli accrediti in questione fossero correlati a versamenti in contanti, effettuati allo S. brevi manu, ovvero ad operazioni di acquisto di titoli, non accompagnati dall’immediato accredito in conto”.

Si tratta di una valutazione in fatto che è incensurabile in sede di legittimità, a meno che non si sia in presenza di una motivazione omessa o apparente o perplessa o frutto del contrasto irriducibile di affermazioni inconciliabili e come tali incomprensibili (secondo i principi di cui alla sentenza del Supremo Collegio n. 8053/2014), ovvero di gravi anomalie motivazionali che l’ A. non ha neppure allegato nel proprio ricorso per cassazione.

E’ quindi evidente che il ricorrente, con l’apparente deduzione dell’omessa valutazione da parte della Corte d’Appello di fatti decisivi per il giudizio, non abbia, in realtà, fatto altro che formulare censure di merito, in quanto finalizzate a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito e ad accreditare una diversa ricostruzione fattuale della vicenda processuale.

Parimenti inammissibile è la censura reiterata con riferimento al rigetto della domanda di restituzione della somma di Euro 16.500,00 e di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del blocco del conto.

In ordine al primo profilo, il ricorrente ha insistito nell’affermare di aver consegnato tale somma a mani dello S. affinchè la investisse in titoli, non confrontandosi minimamente con quanto osservato dai giudici di merito, ovvero che l’annotazione manoscritta prodotta dal ricorrente era priva di valore probatorio in quanto non recante alcuna sottoscrizione, e, come tale, non riconducibile allo S..

Quanto agli asseriti danni derivanti dal blocco del conto, la Corte d’Appello ha evidenziato che il ricorrente non aveva specificamente censurato la pronuncia del giudice di primo grado in ordine al difetto di un nesso di causalità tra il comportamento della banca e i pretesi danni patrimoniali e non patrimoniali lamentati dall’ A.. Anche sul punto, la doglianza del ricorrente è inammissibile, non correlandosi alla precisa affermazione del giudice d’appello, e limitandosi ad affermare che tali danni dovevano ritenersi provati in re ipsa.

3. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello, dopo aver omesso di valutare il diretto nesso di causalità tra la frode dello S. e gli accrediti in suo favore, nell’affermare la natura indebita di tali accrediti, è incorsa nella violazione dell’art. 2697 c.c..

In particolare, la Banca, nell’assumere di aver accreditato erroneamente all’ A. per effetto di otto operazioni la somma di Euro 270.000,00, avrebbe dovuto fornire la prova degli errori materiali che avevano determinato tali accrediti, ovvero che i c.d. bonifici erano estranei alla frode dello S. e non si trattava di operazioni di mera restituzione di somme del ricorrente di cui lo S. si era in precedenza appropriato.

Tale onere probatorio, incombente sulla banca a norma dell’art. 2697 c.c., non era stato ottemperato.

4. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.

E’ infondato in quanto la Corte d’Appello non è affatto incorsa nella violazione dell’art. 2697 c.c., avendo coerentemente evidenziato che la Banca aveva fornito la prova dei fatti costitutivi del suo diritto alla ripetizione dell’indebito, ovvero la mancanza di una giustificazione causale degli accrediti (che venivano effettuati con la dicitura “bonifico” oppure “operazione attinente titoli” senza che vi fosse, in realtà, alcuna effettiva disposizione di bonifico o vendita di titoli), mentre il ricorrente non ha, a sua volta, fornito la prova dei fatti impeditivi del diritto fatto valere dall’istituto di credito, non avendo dimostrato i versamenti brevi manu asseritamente giustificativi dei successivi accrediti a suo favore.

E’ quindi indubitabile che anche in questo motivo il ricorrente non abbia fatto altro che reiterare inammisibilmente le medesime censure di merito già svolte nel primo motivo.

Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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