Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32024 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. I, 09/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 09/12/2019), n.32024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23884/2015 proposto da:

A.G., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Armando Fallica in forza di procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.B., M.P., R.V.A.;

– intimati –

nonchè contro

Casa di Cura M. Spa, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Francesco Siacci

39 presso lo studio dell’avvocato Antonio Sinesio e rappresentata e

difesa dall’avvocato Lorenzo Maria Dentici, in forza di procura

speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 864/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 04/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal Consigliere SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del 3/3/2008 il Dott. A.G. ha adito il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere dalla Casa di Cura M. s.p.a. il pagamento del compenso aggiuntivo spettantegli per l’attività svolta quale Amministratore delegato dal 21/9/2001 al 12/12/2006 nella misura di Euro 3.873,42 mensili, nonchè del risarcimento dei danni per l’anticipata revoca dalla carica senza giusta causa dal 12/12/2006 alla data di effettiva approvazione del bilancio 2005.

La Casa di Cura M. ha resistito alla domanda e sono intervenuti volontariamente i dottori M.B., M.P. e R.V.A., chiedendo il rigetto delle domande dell’attore.

Il Tribunale, respinte le ulteriori domande, ha condannato la Casa di Cura M. a pagare al Dott. A. la somma di Euro 85.000,00 quale compenso aggiuntivo per il periodo 18/1/2005 – 13/12/2006, a spese compensate.

2. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello la Casa di Cura M. a cui ha resistito il Dott. A., mentre M.B., M.P. e R.V.A. sono rimasti contumaci.

La Corte di appello di Palermo -Sezione lavoro con sentenza del 4/8/2015, ha accolto il gravame respingendo la domanda del Dott. A. e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali dei due gradi.

3. Avverso la predetta sentenza del 4/8/2015, non notificata, con atto notificato il 5/10/2015 A.G. ha proposto ricorso per cassazione, svolgendo due motivi.

Con atto notificato il 17/11/2015 ha proposto controricorso e la Casa di Cura M., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Gli altri intimati, intervenuti in primo grado, non si sono costituiti.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 2381 c.c., commi 3 e 5 e lamenta inoltre omesso esame di documenti e vizio di motivazione circa la sussistenza di un fatto decisivo per la controversia.

1.1. Il ricorrente osserva che la Corte di appello, ignorando il fatto che le relazioni periodiche dell’amministratore discendevano da un obbligo di legge, ha affermato che esse non potevano assumere valore probatorio a suo favore. Invece era compito del Consiglio di amministrazione valutare sulla base delle informazioni ricevute l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e della società e di valutare e controllare le operazioni di maggior rilievo dell’organo delegato, che non erano mai state contestate e quindi tacitamente approvate.

Inoltre le predette relazioni non erano state contestate neppure in giudizio, ma solo ritenute irrilevanti perchè asseritamente prive di valore probatorio.

Sul punto, decisivo, era inoltre mancato l’esame da parte della Corte di appello.

1.2. Il punto non è affatto decisivo e non può quindi rappresentare il valido innesco di una ammissibile censura per vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., n. 5, come riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. un., 22/09/2014, n. 19881; Sez. un., 07/04/2014, n. 8053).

1.3. Ai sensi dell’art. 2389 c.c., comma 3, (sostituito dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 1, con effetto dal 1/1/2004) la rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

1.4. La Corte territoriale ha fondato la propria decisione sulla mancata prova del conferimento delle più ampie deleghe e della pattuizione del compenso aggiuntivo, che non è rinvenibile nè nel verbale consiliare del 18/1/2005, nè nel verbale assembleare del 5/6/2006 ed è priva di riscontri altresì nella visura camerale, secondo la quale i poteri del Presidente del consiglio di amministrazione erano quelli conferiti in data 24/9/2001. Tanto da indurre la Corte di appello ad affermare che “nessuna pattuizione negoziale era intervenuta tra le parti sia in ordine all’an, sia in ordine al quantum del predetto compenso”.

1.5. In ogni caso, la Corte territoriale ha ulteriormente osservato, così rafforzando la motivazione sopra esposta, già di per sè autosufficiente, che le relazioni periodiche prodotte dall’ A., in quando documenti redatti da quest’ultimo non potevano assumere valore probatorio a suo favore.

Il ricorrente pertanto al fine di dimostrare la valenza probatoria di tali documenti, che assume significativi proprio in quanto periodicamente sottoposti al Consiglio amministrazione e non contestati, avrebbe dovuto allegare e dimostrare quando e come ciò fosse avvenuto, punto sul quale il ricorso è totalmente carente, mentre la società controricorrente ha dichiarato che tali documenti non erano mai stati da essa accettati, approvati e fatti propri.

2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia motivazione insufficiente sul punto in cui la Corte di appello ha ritenuto che dagli atti di causa non emergesse prova della pattuizione in ordine al compenso aggiuntivo.

2.1. La Corte di appello si era limitata a trarre il proprio convincimento esclusivamente sulla base del fatto che il Consiglio di amministrazione del 18/1/2005 aveva rinviato ad altra riunione la problematica, senza una approfondita disamina logico giuridica di tutti gli altri elementi di prova.

Il Collegio sindacale aveva dichiarato di aver constatato che il Presidente A. oltre alle funzioni conferitegli con la delega del 24/9/2001 aveva di fatto svolto funzioni più ampie su incarico del Consiglio, seppur non formalizzato.

2.2. La censura è improntata al vizio di insufficiente motivazione e non già, come sarebbe stato necessario alla denuncia di omesso esame di fatto decisivo controverso fra le parti.

In ogni caso la doglianza è del tutto defocalizzata rispetto al decisum che si basa sulla mancata attribuzione delle maggiori deleghe e del compenso aggiuntivo al Dott. A., sia da parte del consiglio di amministrazione del 18/1/2005 (che aveva conclusivamente deciso di “rinviare la decisione sull’attribuzione delle deleghe alla prossima seduta”), sia da parte dell’assemblea sociale del 5/6/2006, che aveva ritenuto competente al proposito il consiglio di amministrazione a cui aveva rimesso la questione.

Trattasi poi, all’evidenza, di una questione di fatto, che implicava la interpretazione e la valutazione delle prove documentali sulla quale è intervenuto il motivato accertamento del giudice del merito.

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate nella somma di Euro 7.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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