Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32023 del 11/12/2018

Cassazione civile sez. I, 11/12/2018, (ud. 30/10/2018, dep. 11/12/2018), n.32023

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso nr. 11216 proposto da:

O.I., elettivamente domiciliato in Roma presso la

cancelleria della Suprema Corte rappresentato e difeso dall’Avv.to

Massimo Gilardoni giusta procura speciale in data 9/3/2018;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore

domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso IL DECRETO n. 517/2018 del TRIBUNALE DI BRESCIA, in data

19/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/10/2018 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

DE RENZIS Luisa, che ha concluso per il rigetto o inammissibilità

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Brescia sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con decreto in data 19/2/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia in ordine alle istanze avanzate da O.I. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il richiedente asilo proveniente dalla Nigeria, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Brescia di essere fuggito dal proprio paese dopo che un attentato aveva distrutto la Chiesa nella quale era andato a vivere dopo essere stato mandato via da casa dalla propria famiglia perchè di fede cristiana.

Avverso il decreto del Tribunale di Brescia ha proposto ricorso per cassazione O.I. affidato a cinque motivi.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21,comma 1, così come convertito nella L. n. 46 del 2017, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1 e art. 77 Cost., comma 2, per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza nell’emanazione dello stesso decreto legge, in considerazione del differimento dell’efficacia temporale e, quindi, dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale”.

Con il secondo e terzo motivo di ricorso il ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale, in materia di controversie di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1; art. 24 Cost., commi e 2; art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5; art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo parametro così come integrato dall’art. 46, par. 3 della Direttiva numero 32/2013 e dagli artt. 6 e 13 della Cedu, rispettivamente in riferimento alla previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e seg., ed al termine di impugnabilità del decreto solo in Cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado.

Con i primi tre motivi di ricorso il ricorrente solleva altrettante questioni di legittimità costituzionale sulle quali questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in analogo giudizio, ritenendole irrilevanti e manifestamente infondate, con sentenza sez. 1 nr. 17717 del 27/6/2018 pienamente condivisa da questo Collegio e dalla quale non vi è motivo per discostarsi.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Brescia non ha riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria perchè la minaccia di danno grave alla persona del ricorrente proveniva da soggetti non statuali e cioè dai suoi parenti e familiari.

Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32,comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Tribunale di Brescia, nonostante il rischio di un danno grave alla persona e le violenze subite dal ricorrente non ha riconosciuto il diritto alla protezione umanitaria.

I motivi quattro e cinque di ricorso, pur rubricati sotto il solo profilo della violazione di legge (art. 360 c.p.c., n. 3), contengono in realtà una serie di critiche agli accertamenti in fatto espressi nella motivazione della corte territoriale che, come tali, si palesano inammissibili, in quanto diretti a sollecitare un riesame delle valutazioni riservate al giudice del merito, che del resto ha ampiamente e rettamente motivato la statuizione impugnata, esponendo le ragioni del proprio convincimento circa l’intrinseca inattendibilità del racconto del ricorrente.

Il Tribunale di Brescia ha confermato il provvedimento della Commissione Territoriale ritenendo non credibili le affermazioni del ricorrente in quanto incoerenti, inattendibili ed inverosimili, comunque relative ad un fatto meramente privato e familiare che non giustificava la richiesta di protezione internazionale.

La censura si risolve in una generica critica del ragionamento logico posto dal giudice di merito a base dell’interpretazione degli elementi probatori del processo e, in sostanza, nella richiesta di una diversa valutazione degli stessi, ipotesi integrante un vizio motivazionale non più proponibile in seguito alla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, apportata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito in L. n. 134 del 2012 (v.Cass., sez. un., n. 8053/2014).

In riferimento ai presupposti per la concessione della protezione sussidiaria il Giudice ha correttamente ritenuto con motivazione coerente ed esaustiva che le minacce a carattere meramente privatistico e l’assenza di situazioni di violenza generalizzata ed indiscriminata e conflitto armato interno o internazionale nel paese d’origine ed in particolare nella zona di provenienza del ricorrente escludano il diritto alla protezione sussidiaria.

In ordine poi ai motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano, in costanza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari (Cass., sez. un., n. 19393/2009 e Cass., sez. un., n. 5059/2017), il giudice ha escluso una situazione di vulnerabilità inerente a diritti umani fondamentali.

Anche in ordine alla verifica delle condizioni per il riconoscimento della protezione umanitaria – al pari di quanto avviene per il giudizio di riconoscimento dello status di rifugiato politico e della protezione sussidiaria – incombe sul giudice il dovere di cooperazione istruttoria officiosa, così come previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in ordine all’accertamento della situazione oggettiva relativa al Paese di origine.

Ciò premesso, nella specie, la Corte territoriale non è venuta meno al dovere di cooperazione istruttoria, avendo semplicemente ritenuto, a monte, che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali della persona tenuto anche conto della concreta possibilità di accesso alla protezione interna da pericoli derivanti da soggetti non statuali, non risultando dimostrata la sua assenza.

Anche alla luce della nuova normativa, D.L. n. 113 del 2018, attualmente in fase di conversione, non cambia l’esito del giudizio non avendo il ricorrente dedotto alcun fatto a fondamento della originaria domanda di protezione umanitaria avente rilievo in riferimento ai casi di permesso speciale di cui al D.L. n. 113 del 2018.

Quanto infine al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero è appena il caso di osservare che esso non integra da solo nè prima e tantomeno adesso nel vigore della nuova normativa motivo idoneo al riconoscimento del diritto dello straniero alla protezione umanitaria.

Per quanto sopra si impone il rigetto del ricorso con condanna alle spese del ricorrente secondo il principio della soccombenza che si liquidano come in dispositivo.

Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, essendo il ricorrente stato ammesso al gratuito patrocinio a carico dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessive Euro 1800,00 oltre spad.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 30 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2018

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