Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32022 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. I, 09/12/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 09/12/2019), n.32022

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21719/2015 proposto da:

D.P.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito 41,

presso lo studio dell’avvocato Francesco Di Ciommo e rappresenta e

difesa dall’avvocato Gianfranco Tarantino, in forza di procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Da.Ma., Da.Ra., V.G., elettivamente

domiciliate in Roma, Via Quintino Sella 41, presso lo studio

dell’avvocato Margherita Valentini e rappresentate e difese

dall’avvocato Vincenzo Lubelli, in forza di procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 812/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/07/2019 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 12/12/2002 la Orna s.n.c. di D.P.F. e i suoi soci D.P.F., D.P.V. e D.P.P. hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari Da.Co., socio receduto, nei cui confronti gli altri soci si erano impegnati ad acquistare la quota di partecipazione alla società, per sentirlo dichiarare inadempiente alle obbligazioni assunte con il contratto sociale del 6/3/1985 e responsabile di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. con la conseguente condanna risarcitoria in favore della società nonchè in favore dei singoli soci ex art. 1440 c.c..

Si è costituito Da.Co., chiedendo il rigetto delle domande avversarie e in via riconvenzionale la condanna dei signori D.P. al pagamento del residuo corrispettivo dovuto per l’acquisto delle quote societarie, nonchè della penale prevista al punto 6) del contratto preliminare, col favore delle spese e responsabilità da lite temeraria.

Il Tribunale ha rigettato tutte le domande contrapposte a spese compensate, con sentenza del 23/3/2009.

2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello, in via principale, le eredi di Da.Co., nel frattempo deceduto, V.G., Da.Ra. e Da.Ma., e in via incidentale i soli V. e D.P.P..

La Corte di appello di Bari con sentenza del 28/5/2015 ha accolto l’appello principale e ha conseguentemente condannato V. e D.P.P., nonchè D.P.F., che era rimasto contumace in appello, al pagamento, in solido fra loro, della somma di Euro 108.455,95 in favore delle eredi Da., con interessi legali e maggior danno, pari alla differenza tra rendimento annuo dei titoli di Stato e il tasso degli interessi legali e ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale, condannando i D.P. alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

3. Avverso la predetta sentenza del 26/5/2015, notificata in forma esecutiva insieme al precetto in data 8/7/2015, con atto notificato il 7/9/2015 ha proposto ricorso per cassazione D.P.P., svolgendo sei motivi.

Con atto notificato il 21/10/2015 hanno proposto controricorso V.G., Da.Ra. e Da.Ma., chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Il ricorrente ha depositato memoria 21/6/2019, rinunciando al primo e al sesto motivo, anche in relazione alle argomentazioni sviluppate dai contro ricorrenti, e insistendo sugli altri.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 4, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 331 e 102 c.p.c., per difetto di integrazione del contraddittorio e conseguente nullità della sentenza.

1.1. Il ricorrente ha sostenuto che le domande riconvenzionali dispiegate dal Da. in primo grado dipendevano dallo stesso titolo dedotto in giudizio dagli attori; la domanda sub 5 degli attori dipendeva da quelle precedenti, sub 1-2-3-4.

Le domande riconvenzionali e principali erano inscindibili fra loro; di conseguenza, l’impugnazione della sentenza di primo grado doveva essere effettuata nei confronti di tutte le parti; gli appellanti avevano invece omesso di evocare in giudizio la Orna s.n.c. e il Giudice di appello aveva omesso di ordinare la debita integrazione del contraddittorio.

1.2. Il motivo è stato rinunciato con la memoria del 21/6/019.

La censura, attinente a questione rilevabile d’ufficio, era comunque infondata.

Secondo il ricorrente, la domanda riproposta in appello dal Da. (condanna dei tre soci al pagamento delle somme promessa con la scrittura stesa in calce al contratto preliminare del 12/2/2002) sarebbe dipendente da quelle avanzate in primo grado dalla società OMA, nei cui confronti pertanto avrebbe dovuto essere integrato il contraddittorio ex art. 331 c.p.c..

L’assunto non può essere condiviso, non sussistendo alcun nesso, di dipendenza, nè concettuale, nè giuridica, fra le domande proposte da OMA (risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale e violazione del contratto sociale) e quella di pagamento del corrispettivo di acquisto proposta dal Da. verso i signori D.P. acquirenti della sua quota societaria; tali domande sono inoltre evidentemente fondate su diversi titoli e in particolare la domanda del Da. riproposta in appello si fondava sul riconoscimento dei debito dei D.P. e non vi era quindi alcuna ragione per coltivare tale pretesa di integrare il contraddittorio con la società, le cui quote erano state cedute.

2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 345 c.p.c., per aver gli appellanti chiesto per la prima volta in secondo grado la condanna solidale dei tre attori P., V. e D.P.F., mentre in primo grado la domanda era stata proposta e precisata nei confronti di ciascuno dei D.P. pro quota, con palese vizio di mutatio libelli,rilevabile d’ufficio.

2.1. La censura è infondata.

Come risulta dalle conclusioni svolte dal Da. in primo grado, riportate sia dal ricorrente, sia dai controricorrenti, la domanda riconvenzionale del Da. chiedeva, in principalità, al Tribunale di accertare e condannare i tre signori D.P. a corrispondere al Da. la restante somma di Euro 108.455,95 da essi dovuta per l’acquisto della quota societaria, aggiungendo poi, previo inserimento della preposizione disgiuntiva “ovvero”, la disaggregazione della pretesa ripartita per singole quote.

2.2. Tale richiesta, a prescindere dalla sua fondatezza, è più che sufficiente ad escludere la denunciata ultrapetizione e appare del resto coerente con la tesi del Da. che la fondava sull’impegno assunto dai D.P. con il riconoscimento di debito.

Accogliendo la prima richiesta, che implicava, logicamente e giuridicamente ex art. 1294 c.c., una condanna solidale dei tre debitori, e non la seconda, che implicava una ripartizione per quote, la Corte di appello non ha violato l’art. 112 c.p.c., pronunciando ultra petita.

2.3. Il ricorrente sostiene che la preposizione “ovvero” aveva valenza esplicativa, equivalendo a un “cioè” e non avversativa, equivalendo a un “oppure”, come ritenuto dalla Corte territoriale.

Così argomentando, tuttavia, il ricorrente chiede inammissibilmente a questa Corte di ingerirsi in una valutazione prettamente di merito, quale è l’interpretazione della domanda giudiziale.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonchè dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Sez. 3, n. 13602 del 21/05/2019, Rv. 653921 – 01; Sez. 2, n. 7322 del 14/03/2019, Rv. 652943 – 01; Sez. 1, n. 29609 del 16/11/2018, Rv. 651655 – 02).

2.4. Nè si può sostenere, nel persistere delle conclusioni di merito originarie in sede di precisazione delle conclusioni, che la domanda sia stata modificata per effetto della richiesta interinale da parte del Da. di emissione di ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate ovvero ordinanza ingiuntiva ex art. 186 bis e ter c.p.c., per singole quote, per altro rigettata.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1292 e 1294 c.c..

3.1. I predetti articoli, a parer del ricorrente, sarebbero stati applicati ad una fattispecie del tutto estranea, perchè il titolo legittimante (contatto preliminare del 11/12/2001 e contratto definitivo del 12/2/2002) denotava in modo inequivocabile la volontà delle parti di procedere alla cessione disgiunta e pro quota della partecipazione sociale di Da.Co. ai tre D.P..

3.2. La doglianza è infondata.

La Corte di appello di Bari ha fondato la propria decisione non tanto sull’atto definitivo di cessione di quote o sul precedente contratto preliminare, quanto sul riconoscimento di debito e promessa di pagamento effettuati in modo unitario dai signori D.P. con l’annotazione del 12/2/2002 in calce al contratto preliminare di cessione di quote dell’11/12/2001 e sulla richiesta formulata con l’atto di citazione (pag. 12) di porre in compensazione la somma determinata a credito dei D.P. quale risarcimento del danno da dolo incidente ” con la differenza di prezzo ancora dovuta dai D.P., pari a Lire 210.000.000″.

Entrambi gli impegni sono formulati con riferimento ad una cifra unitaria dovuta dai D.P..

Al proposito il ricorso, se contiene una censura rivolta all’argomentazione basata sulla controdichiarazione, che assume non possa immutare la natura giuridica del debito scaturente dal rapporto fondamentale sottostante, è totalmente silente in relazione alla concorrente ratio decidendi basata sulla richiesta di compensazione unitaria.

4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti per assoluta assenza di motivazione circa il fondamento dell’affermata solidarietà passiva.

Il motivo è inammissibile in quanto il ricorrente non individua il preciso fatto storico sottoposto al contraddittorio delle parti che la sentenza impugnata avrebbe omesso di esaminare.

Nè appare totalmente carente la motivazione spesa dalla Corte territoriale, che soddisfa la soglia del cosiddetto “minimo costituzionale” laddove si riferisce alla presunzione di solidarietà passiva fra condebitori ex art. 1294 c.c., in rapporto alle tre circostanze indicate nei punti primo, secondo e terzo di pagine 4-5 della sentenza impugnata.

5. Con il quinto motivo di ricorso principale, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione di legge in riferimento all’art. 1362 c.c., artt. 1363 e 1371 c.c., per la distorta interpretazione dei tre negozi intercorsi (preliminare, definitivo e controdichiarazione) che escludevano l’assunzione di una obbligazione solidale da parte dei tre acquirenti.

La censura è del tutto generica nel suo riferimento alla violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, che sottende la censura di merito alla motivazione con cui la Corte di appello nel merito ha ritenuto che l’impegno fosse stato assunto solidalmente dai tre signori D.P..

L’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (Sez. 3, n. 11254 del 10/05/2018, Rv. 648602 – 01).

La parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra. (Sez. 3, n. 28319 del 28/11/2017, Rv. 646649 – 01).

6. Con il sesto motivo di ricorso proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art. 1295 c.c..

6.1. Il ricorrente si è lamentato che la sentenza impugnata abbia ritenuto la solidarietà attiva delle intimate, coeredi legittime di Da.Co., ossia la moglie V.G. e le figlie Ma. e Da.Ra., in palese contrasto con l’art. 1295 c.c. e con i principi in materia successoria che prevedono la ripartizione pro quota.

6.2. Il motivo è stato rinunciato.

In ogni caso, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria in conformità all’art. 727 c.c., che, nel prevedere la formazione delle porzioni con inclusione dei crediti, presuppone che gli stessi facciano parte della comunione, nonchè al successivo art. 757 c.c., in forza del quale i crediti ricadono nella comunione poichè il coerede vi succede al momento dell’apertura della successione, trovando tale soluzione conferma nell’art. 760 c.c., che, escludendo la garanzia per insolvenza del debitore di un credito assegnato a un coerede, presuppone necessariamente l’inclusione dei crediti nella comunione. Nè, in contrario, può argomentarsi dagli artt. 1295 e 1314 del medesimo codice, concernendo il primo la diversa ipotesi del credito solidale tra il de cuius ed altri soggetti e il secondo la divisibilità del credito in generale. Ne deriva che ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l’intero credito comune, o la sola parte proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi, ferma la possibilità che il convenuto debitore chieda l’intervento di questi ultimi in presenza dell’interesse all’accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (Sez. 3, n. 15894 del 11/07/2014, Rv. 632723 – 01; Sez. 6 – 2, n. 27417 del 20/11/2017, Rv. 646949 – 01; Sez. U, n. 24657 del 28/11/2007,Rv. 600532 – 01).

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente soccombente alla rifusione delle spese del grado di legittimità, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti, liquidate nella somma di Euro 7.000,00 per compensi, Euro 200,00 per esborsi, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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