Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3202 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. un., 11/02/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 11/02/2010), n.3202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.C.E. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 18, presso lo studio

dell’avvocato GIANMARCO GREZ, rappresentato e difeso dall’avvocato

CHIESA MICAELA, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA

CORTE DEI CONTI DI ROMA elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BAIAMONTI 25; COMUNE DI PIEVE EMANUELE ((OMISSIS)), in persona

del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato VAIANO DIEGO,

rappresentato e difeso dagli avvocati VIOLETTA MARIO, INZAGHI GUIDO

ALBERTO, per delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

PROCURA REGIONALE PER LA LOMBARDIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 103/2008/A della CORTE DEI CONTI di ROMA,

depositata il 25/02/2008;

udito l’avvocato Donella RESTA per delega degli avvocati Mario

Violetta e Guido Alberto Inzaghi;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/02/2010 dal Consigliere Dott. MACIOCE Luigi.

Fatto

RILEVA IN FATTO

Con sentenza n. 249 del 2005 la Sezione Regionale per la Lombardia della Corte dei Conti, affermata la propria giurisdizione e respinta l’eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, accolse la domanda proposta dal P.G. il 22.10.2004 volta alla condanna dell’architetto L.C.E. al risarcimento dei danni arrecati al Comune di Pieve Emanuele nell’esercizio del suo incarico di redattore della variante generale del P.R.G., pertanto condannando il predetto al pagamento della somma di Euro 500.000,00;

Con sentenza 25.2.2008 la Corte dei Conti, Sezione centrale d’appello, accolse l’appello del P.G., liquidando il maggior ristoro nella somma di Euro 1.000.000,00 e respinse il gravame incidentale proposto dal L.C. (in particolare riaffermando la giurisdizione del giudice contabile sotto il profilo dell’indiscutibile rapporto di servizio del L.C. con il Comune e con riguardo al grave danno alla sua immagine cagionato dalle condotte penalmente accertate del convenuto).

Per la cassazione di tale decisione il L.C. ha proposto ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1 in data 10.4.2009 articolando quattro motivi, resistiti dai controricorsi della Procura Generale della Corte dei Conti e del Comune di Pieve Emanuele, entrambi deducenti la inammissibilita’ dell’impugnazione.

I quattro motivi denunziano l’avvenuto superamento dei limiti della giurisdizione che si sarebbe realizzato attraverso la violazione, da parte della Corte dei Conti:

1. dei diritti di difesa, del contraddittorio e dei limiti all’intervento del terzo (primo motivo);

2. del limite alla devoluzione proprio del gravame, consistente nel rispetto delle sole censure esplicitate nell’appello (secondo motivo);

3. delle previsioni normative sull’onere della prova e sulla facolta’ delle parti di pieno accesso alla documentazione versata agli atti (terzo motivo);

4. del principio per il quale il dies a quo della prescrizione dell’azione di danno erariale coincide con la data nella quale vennero riconosciute le proprie responsabilita’ (quarto motivo).

Il relatore designato ex artt. 377 e 380 bis c.p.c. in data 24.9.2009 ha depositato relazione nella quale ha proposto la definizione camerale da parte delle Sezioni Unite sul rilievo della non appartenenza delle censure proposte al genere di quelle formulabili in un ricorso avanzato ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 1.

La difesa del L.C. nella memoria ex art. 378 c.p.c. ha preso atto della corrispondenza della proposta contenuta in relazione al consolidato indirizzo delle Sezioni Unite, ma di tal indirizzo ha sollecitato la revisione stante la preminenza dei valori fondanti il giusto processo che rimarrebbero pregiudicati dalla assenza di un gravame per le violazioni commesse dal giudice speciale.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

Appare al Collegio, in totale condivisione della proposta contenuta in relazione e ribadendo l’indirizzo di queste Sezioni Unite, che sia affatto evidente la inammissibilita’ di censure, ritenute riconducibili al genus delle violazioni dei limiti della giurisdizione da parte del giudice speciale, che in realta’ si traducano nella sola prospettazione di violazioni dei principi del giusto processo.

Segnatamente, ove, come avvenuto nella specie (alla stregua delle premesse dianzi rassegnate), si denunzi soltanto la commissione di errores in procedendo o in judicando da parte del giudice speciale in sede d’appello e cioe’ violazioni che, pur se attingenti principi fondamentali e di rilievo costituzionale (come attestato dall’art. 360 bis c.p.c., n. 2), non possono essere in alcun modo incluse nella rigorosa previsione di cui all’art. 362 c.p.c., comma 1, come dalle S.U. di questa Corte piu’ volte rammentato (tra le ultime, vd. n. 6950 e n. 3688 del 2009, n. 29348 del 2008), la conseguenza e’ la ineluttabile inammissibilita’ del ricorso.

Ne’, si badi, puo’ essere raccolta la sollecitazione alla “revisione” di tale fermo indirizzo in relazione alla preminenza dei valori costituzionali posti a presidio del giusto processo, dato che la norma di cui all’art. 362 c.p.c., comma 1 non e’ frutto di una discutibile opzione legislativa che ha escluso il sindacato di legittimita’ ma e’, puramente e semplicemente, una scelta che trova, al contempo, speculare corrispondenza e totale legittimazione nel disposto dell’art. 111 Cost., u.c., che rende sottoponibili al ricorso per Cassazione le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti per le sole ragioni afferenti la giurisdizione.

Dichiarato inammissibile il ricorso, e nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del controricorrente Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, devesi invece disporre a carico del ricorrente la refusione delle spese di giudizio sostenute dal Comune.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente L.C. E. al pagamento delle spese di lite in favore del controricorrente Comune di Pieve Emanuele, spese che determina in Euro 4.200,00 oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 2 Febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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