Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3202 del 10/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2021, (ud. 15/12/2020, dep. 10/02/2021), n.3202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21719-2019 proposto da:

M.P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA S.

GIROLAMO EMILIANI N. 2, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

GALLONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SETTIMIO CHELLI;

– ricorrente –

contro

SAPAS IMMOBILIARE DI S.M. E S.G. SOCIETA’

SEMPLICE, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38 presso lo

studio dell’avvocato PAOLO PANARITI che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRANCESCA BOCCI;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 15779/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 15/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Questa Corte, con ordinanza n. 15779/2018, depositata in data 15/6/2018, – in controversia promossa da M.P.L., nei confronti della Mangimificio SAPAS di S.A. & C. sas, in opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Pisa per il pagamento da parte del primo dell’importo di 39 effetti cambiari scaduti, – ha confermato la decisione di appello, che aveva confermato la statuizione di primo grado di revoca del decreto ingiuntivo e di condanna dell’opponente al pagamento all’opposta, all’esito di consulenza tecnica, della minor somma di Euro 196.801,20.

In particolare, questa Corte ha dichiarato inammissibili il primo motivo di ricorso (con cui si lamentava la violazione dell’art. 112 c.p.c., per non essersi la Corte di merito avveduta che il Tribunale aveva fondato la propria decisione su titoli diversi da quelli fatti originariamente valere in sede monitoria, perchè questi erano stati pagati o rinnovati e dunque non erano più validi, in difetto di una domanda riconvenzionale dell’opposta), per difetto di specificità, ed il secondo motivo (con il quale si lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto generico il motivo di appello con il quale si censurava l’erroneità della consulenza tecnica), sempre per difetto di specificità, essendosi il ricorrente limitato ad affermare di avere svolto le contestazioni alla CTU di primo grado nella comparsa conclusionale in appello, senza chiarire quale fosse il contenuto dell’atto di appello.

Avverso la suddetta pronuncia, M.P.L. propone ricorso per cassazione, notificato il 12/7/2019, affidato a due motivi, nei confronti del Mangimificio SAPAS di S.A. & C. sas (che resiste con controricorso).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione per non avere rilevato, sulla base degli atti del giudizio di merito (peraltro non trasmessi dalla Corte d’appello), che la parte opposta si era costituita, in primo grado, oltre i termini decadenziali ex artt. 166-167 c.p.c. e non aveva avanzato alcuna domanda riconvenzionale, chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, cosicchè esso opponente non poteva essere condannato al pagamento di somma minore di quella portata dal decreto ingiuntivo; con il secondo motivo, si denuncia l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa la Corte di Cassazione per non avere rilevato che nel ricorso per cassazione si richiamavano le contestazioni alla consulenza tecnica mosse, in secondo grado, non solo nella comparsa conclusionale ma anche nell’atto di appello e per non avere rilevato che si richiamava il “contenuto di documenti veri e non contestati depositati in atti”.

2. La prima censura è inammissibile.

Nella sostanza, il ricorrente lamenta l’erroneità della pronuncia della Corte, in punto di statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, del primo motivo del ricorso per cassazione proposto dal M..

L’errore revocatorio, previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche, deve consistere in un errore di percezione e deve avere rilevanza decisiva, oltre a rivestire i caratteri dell’assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che si debba, perciò, ricorrere all’utilizzazione di argomentazioni induttive o a particolari indagini che impongano una ricostruzione interpretativa degli atti medesimi. Questa Corte (Cass.17443/2008) ha chiarito che “l’errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395, richiamato per le sentenze della Corte di cassazione dall’art. 391-bis c.p.c., deve consistere in una falsa percezione di quanto emerge dagli atti sottoposti al suo giudizio, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali”.

Questa Corte (Cass.10466/2011) ha altresì precisato che “in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione configurabile solo nelle ipotesi in cui essa sia giudice del fatto ed incorra in errore meramente percettivo non può ritenersi inficiata da errore di fatto la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza considerare le argomentazioni contenute nell’atto d’impugnazione, perchè in tal caso è dedotta un’errata considerazione e interpretazione dell’oggetto di ricorso”; deve escludersi che un motivo di ricorso sia suscettibile di essere considerato alla stregua di un “fatto” ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, potendo configurare l’eventuale omessa od errata pronunzia soltanto un “error in procedendo” ovvero “in iudicando”, di per sè insuscettibili di denuncia ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c. (Cass. 7064 del 2002, la quale ha appunto escluso la configurabilità di un errore revocatorio nel caso di pretesa errata valutazione ed interpretazione dei motivi del ricorso per cassazione; Cass. 6198 del 2005; Cass. 24856/2006; Cass.5221/2009; Cass14937/2017; Cass. 20635/2017; Cass. 17179/2020).

Ora, la ricorrente non deduce un errore di fatto quale, nei termini sopra precisati, può fondare la revocazione, non essendo prospettato un errore connotato dai caratteri della assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza e gli atti ed i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive e di particolari indagini interpretative.

Al contrario, non risulta che la decisione abbia trascurato alcun profilo di censura, avendo anzi inteso la doglianza mossa dal ricorrente (in ordine alla pronuncia del Tribunale) nell’unico senso giuridicamente utile per l’odierno ricorrente.

Invero, questa Corte ha più volte chiarito che non incorre in vizio di ultrapetizione la decisione di merito, che, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, si pronunci, revocata l’ingiunzione, sul merito della pretesa creditoria, in assenza di domanda riconvenzionale dell’opposto (Cass., 14886/2019: “L’opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall’opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all’opposizione e chieda conferma del decreto opposto”; nella specie, la S. C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che si era limitata a revocare il decreto ingiuntivo, senza emettere sentenza di condanna al pagamento della minore somma risultata dovuta, in quanto l’opposto, nel costituirsi, aveva chiesto solo la conferma dell’ingiunzione e non anche l’accertamento del credito per un importo minore; conf. Cass. 22281/2013).

Quindi la sola questione della tardiva costituzione dell’opposto non era utilmente esaminabile ai fini della decisione sull’impugnazione della pronuncia di primo grado.

Pertanto, il primo motivo sollevato dal ricorrente è stato (peraltro rettamente) inteso come rivolto a contestare una decisione di merito fondata su titoli di credito diversi da quelli azionati in sede monitoria; ma la Corte ha rilevato l’inammissibilità della doglianza perchè aspecifica, non essendo stato in alcun modo chiarito, in ricorso, quali fossero “i titoli che nel corso del giudizio sarebbero risultati pagati o rinnovati”.

3. Anche la seconda censura è inammissibile.

Il ricorrente lamenta che il secondo motivo di ricorso, concernente l’inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dichiarata in appello del secondo motivo di gravame, con il quale si contestava l’erroneità della consulenza tecnica d’ufficio, sia stato ritenuto carente di specificità per mancata trascrizione del contenuto dell’atto di appello, non potendosi dare rilievo alle critiche alla consulenza mosse in comparsa conclusionale.

Il ricorrente deduce che stralci dell’appello fossero invece presenti nella parte narrativa del ricorso per cassazione, relativa allo svolgimento del processo.

Ma la svista percettiva non risulta in ogni caso decisiva, atteso che nel corpo del secondo motivo del ricorso per cassazione a suo tempo proposto (pagg.28/20) si faceva richiamo esclusivamente “alla premessa dell’atto di appello”, alla “comparsa conclusionale” ed alla memoria di replica, senza alcun riferimento alle doglianze mosse nell’atto di appello. Peraltro, si lamenta del tutto genericamente la mancata valutazione di documenti prodotti, senza alcuna specificazione. 4. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 100,00 per esborsi, nonchè al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2021

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