Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3202 del 07/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.07/02/2017), n. 3202
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23942/2014 proposto da:
D.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO
FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA SERPIERI, giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTIGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4116/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO dell’11/07/2014, depositata il 23/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
D.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dall’ufficio contro la decisione di primo grado con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento relativo ad una plusvalenza non dichiarata. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
La parte ricorrente ha depositato istanza volta ad ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione all’intervenuto annullamento in autotutela dell’atto impugnato.
Il giudizio va pertanto dichiarato estinto in relazione alla cessata materia del contendere.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 gennaio 2017.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017