Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3202 del 07/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 12/01/2017, dep.07/02/2017),  n. 3202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23942/2014 proposto da:

D.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA SERPIERI, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTIGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4116/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO dell’11/07/2014, depositata il 23/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

D.M. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto dall’ufficio contro la decisione di primo grado con la quale era stato annullato l’avviso di accertamento relativo ad una plusvalenza non dichiarata. L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La parte ricorrente ha depositato istanza volta ad ottenere la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione all’intervenuto annullamento in autotutela dell’atto impugnato.

Il giudizio va pertanto dichiarato estinto in relazione alla cessata materia del contendere.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Dichiara estinto il giudizio. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

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