Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3202 del 04/02/2019
Cassazione civile sez. VI, 04/02/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 04/02/2019), n.3202
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24862-2016 proposto da:
V.L., nella qualità di liquidatore della LOGISTA SOC.
COOP. di PROD. e LAVORO in liquidazione, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA MARCO PAPIO, 15, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO
GARGIULO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA – DIREZIONE REGIONALE LAZIO,
(OMISSIS), in persona del Direttore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA PIEMONTE, 39, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA
CALABRO’, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
S.G.P., nella veste di curatore del Fallimento di LOGISTA
SOC. COOP. di PROD. e LAVORO in liquidazione;
e pure contro
P.A., A.V., PA.NO., F.A.,
S.A.R.E., G.M.B., G.M.G.,
S.A.R.E., p.g.,
G.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5390/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 13/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO
ANGELO DOLMETTA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. – Con sentenza depositata l’11 settembre 2015, il Tribunale di Roma ha dichiarato il fallimento della soc. coop. di produzione e lavoro Logista in liquidazione, dando seguito al ricorso presentato dai signori P., A., Pa., F., A.E.S. e A.E.S., M.G. e M.G., p. e G., nonchè a quello distintamente proposto dalla s.p.a. Equitalia Servizi di riscossioni.
Avverso tale pronuncia ha sporto reclamo la società cooperativa, a mezzo del suo liquidatore V.L..
2. – Con sentenza depositata il 13 settembre 2016, la Corte di Appello di Roma ha respinto il reclamo.
Per quanto ancora in interesse nella presente sede, la Corte romana ha rilevato che la regola di “proporzionalità tra costi e ricavi (c.d. lucro oggettivo)” è presente anche nella società cooperativa, “pur quando essa operi solo nei confronti dei soci”; sicchè questa, “ove svolga attività commerciale, può, in caso di insolvenza, essere assoggettata a fallimento in applicazione dell’art. 2545 terdecies c.c.”.
Con riferimento alla specie concreta, poi, la Corte romana – nel riscontrare la qualità di impresa commerciale della società Logista – ha constatato il peso decisivo che venivano a possedere i “dati di bilancio, non contestati, da cui risultano per il 2012 ricavi per Euro 711.000,00 e costi per Euro 2.033.727,00, nel 2011 ricavi per Euro 1.657.758,00 e costi per Euro 2.362.469,00. Nè è confutato il rilievo contenuto nella sentenza impugnata dell’esistenza di esposizioni verso enti pubblici per oltre quattro milioni di euro”.
3. – Avverso questa sentenza ricorre la società Logista, con ricorso affidato a un motivo di cassazione.
Resiste Equitalia con controricorso.
Non hanno svolto attività difensive gli altri soggetti intimati.
4. – Il motivo di ricorso lamenta “violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 1 e dell’art. 2545 terdecies c.c.”.
Sostiene in proposito il ricorrente che la “Coop Logista non aveva quale scopo la vendita di qualsivoglia prodotto offerto dai soci, ma, semplicemente, l’offerta di servizi resa con il lavoro dei propri soci lavoratori remunerati non certo con utili della società, ma con la distribuzione reddituale delle entrate.
Nè può assurgere al rango di prova la sproporzione tra ricavi e costi, indicata dalla Corte territoriale nell’impugnata sentenza, avendo la stessa valutato due sole annualità e non, come specificato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di “riferimento” (Cass., n. 6835/2014), il medio lungo periodo”.
5. – Il ricorso non può essere accolto.
I dati di bilancio, richiamati dalla Corte romana – e in sè stessi non contestati dal ricorrente -si manifestano di dimensione tale da risultare oggettivamente non compatibili con un prevalente scopo mutualistico, come inteso nel senso di assicurare ai soci unicamente il lavoro a condizioni migliori di quelle correnti sul mercato. La forbice tra costi e ricavi evidenziata dai detti bilanci, d’altra parte, mette da sola in crisi l’idea di una attività di mero servizio, o supporto, a quella distintamente posta in essere dai singoli soci.
La “dimensione” dei dati presentati rende ragione, poi, della sufficienza dell’esame condotto su due bilanci di esercizio: d’altronde, il ricorrente non ha neppure allegato la sussistenza di dati relativi ad altri bilanci di esercizio potenzialmente idonei a ridurre, mitigare il peso e valore di quelli attinti dalla Corte territoriale.
6. – Le spese seguono la regola della soccombenza e vengono liquidati in dispositivo.
PQM
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 5.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi).
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il disposto dell’art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 20 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2019