Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32019 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. I, 09/12/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 09/12/2019), n.32019

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4316/2016 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Antonio Bosio n. 2, presso lo studio dell’avvocato Luconi Massimo,

che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Centro Commerciale F. S.r.l., F.L., N.B.,

N.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 676/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/06/2019 dal Consigliere Dott. VELLA PAOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. contro la sentenza con cui il Tribunale di Latina aveva accolto l’opposizione proposta da Centro Commerciale F. S.r.l., F.L., N.B. e N.N. avverso il decreto ingiuntivo da essa ottenuto in relazione al saldo passivo del conto corrente bancario inter partes.

2. Il tribunale aveva revocato il provvedimento monitorio all’esito di c.t.u., escludendo gli interessi ultralegali e la capitalizzazione trimestrale degli interessi.

3. Avverso la sentenza d’appello la banca ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi; gli intimati non hanno svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per vizio radicale di motivazione (art. 132 c.p.c., n. 4 e art. 112 c.p.c.) in ragione della mancanza di motivazione su uno specifico motivo di appello della banca (il sesto) sulla pretesa tardività dell’eccezione di prescrizione.

con il quale la ricorrente aveva dedotto: “contestiamo la pretesa tardività della nostra eccezione di prescrizione, sostenuta in sentenza”.

4.1. La censura è infondata, poichè il motivo d’appello, così come lapidariamente articolato per stessa ammissione della ricorrente (la quale riferisce solo delle ulteriori considerazioni tardivamente svolte solo in comparsa conclusionale) – e cioè: “contestiamo la pretesa tardività della nostra eccezione di prescrizione, sostenuta in sentenza” – era inammissibile per difetto di specificità, in quanto privo di qualsivoglia indicazione circa le ragioni della contestazione, con la conseguenza che non era idoneo a far insorgere l’obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (ex multis, Cass. 22784/2018).

5. Il secondo mezzo prospetta la “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1832,1857,2033,2220,2697 c.c., degli artt. 633,645 c.p.c. e del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 119” con riguardo al cd. “azzeramento” del saldo del c/c (OMISSIS), nel senso che la Corte d’appello avrebbe illegittimamente azzerato il saldo del primo degli estratti conto prodotti in giudizio, in quanto l’onere della prova graverebbe in realtà sulla parte opponente, in quanto attrice.

5.1. La censura è infondata, poichè è pacifico che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo attore in senso sostanziale è l’intimante, sul quale grava perciò l’onere della prova del diritto azionato; onere da adempiere, con riguardo al credito da saldo passivo di conto corrente bancario, mediante la produzione integrale degli estratti conto, come correttamente affermato dai giudici di merito, che in mancanza avrebbero potuto rigettare direttamente la domanda della banca, alla luce della giurisprudenza di questa Corte per cui in tal caso occorrono “ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto” (v. da ultimo Cass. 11543/2019). Tal conclusione non è inficiata dal fatto che la Corte territoriale ha comunque proceduto ad ulteriore verifica, attraverso la “fictio” dell’azzeramento del saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, così pervenendo comunque al rigetto della domanda della banca.

6. In assenza di difese delle parti intimate, al rigetto del ricorso non segue alcuna statuizione sulle spese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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