Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32018 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. I, 09/12/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 09/12/2019), n.32018

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4124/2016 proposto da:

Agribelice 2000 Società Cooperativa, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Messina Luigi Giacomo, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Credito Emiliano S.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Largo dei Lombardi n. 4,

presso lo studio degli avvocati Mammucari Laura, Arena Gregorio,

rappresentato e difeso dall’avvocato Franchella Mario, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1178/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 23/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

27/06/2019 dal Consigliere Dott. VELLA PAOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame di Agribelice 2000 Società Cooperativa contro la sentenza con cui il Tribunale di Reggio Emilia aveva rigettato l’opposizione da essa proposta avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca Credito Emiliano S.p.a. per la somma di Euro 159.174,07 a titolo di saldo passivo del conto corrente bancario.

2. Avverso la sentenza d’appello la società Agribelice ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui la banca ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo – rubricato testualmente “violazione o falsa applicazione dell’art. 644 c.p.; L. n. 108 del 1996; L. n. 2 del 2009, art. 1815 c.c.” – si lamenta la mancata considerazione delle commissioni di massimo scoperto ai fini del calcolo del TEG, il cui cumulo al tasso d’interesse pattuito avrebbe comportato il superamento della soglia usuraria.

3.1. La censura è inammissibile, poichè, sul punto, la decisione della Corte d’appello risulta fondata su due rationes decidendi: la prima legata alla genericità del motivo di appello, per mancanza di riferimenti specifici alla vicenda contrattuale (segnatamente per l’omessa indicazione dei semestri in cui si sarebbe verificato il superamento del cd. tasso-soglia); la seconda incentrata sulla sua infondatezza. Ebbene, la prima ratio non viene censurata (ed anzi nemmeno individuata) nel ricorso, che pur contenendo a pag. 23 s. l’indicazione dei trimestri in questione, si limita a riferire genericamente che ciò era stato “evidenziato dinanzi alla Corte d’appello”, senza precisare se tale indicazione era stata debitamente effettuata nell’atto di appello, dal cui esame emerge comunque che essi effettivamente non erano stati indicati. Manca di specificità anche la deduzione (contenuta, invece, nell’atto di appello) del superamento del tasso soglia a seguito del computo delle commissioni di massimo scoperto.

3.2. In ogni caso, nel merito va richiamato l’insegnamento di questa Corte per cui “con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all’entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell’usura presunta come determinato in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d’interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi della predetta L. n. 108, art. 2, comma 1, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati” (Cass. SU, 16303/2018).

3.3. Di conseguenza, a supporto del lamentato superamento del tasso soglia sarebbe stato necessario dedurre che, computando l’ammontare delle commissioni di massimo scoperto sia ai fini della determinazione del TEG applicato in concreto, sia ai fini della determinazione della soglia dell’usura (come chiarito dalle Sezioni Unite), quest’ultima sarebbe stata in concreto superata; al contrario, la ricorrente muove dall’errato presupposto che le commissioni di massimo scoperto vadano considerate esclusivamente ai fini della determinazione del TEG in concreto applicato al debitore, e non anche ai fini della determinazione della soglia dell’usura in base ai decreti ministeriali. Parte ricorrente erra anche nel sommare puramente e semplicemente il tasso delle commissioni di massimo scoperto al tasso di interesse – quasi si trattasse di grandezze omogenee – quando invece gli interessi vanno calcolati sugli importi via via presi in prestito dal cliente e in proporzione al tempo per il quale egli ne ha goduto, mentre le prime si calcolano sulla maggiore esposizione raggiunta dal cliente nel periodo considerato e non in proporzione alla durata del godimento della relativa somma.

4. Il secondo mezzo deduce la violazione degli artt. 1346 e 2033 c.c., nonchè art. 117 T.U.B. per non essere stata rilevata “la nullità delle commissioni di massimo scoperto, stante il difetto di causa, la mancata pattuizione dei criteri e/o delle modalità di calcolo che rendono indeterminate e/o indeterminabili le citate commissioni”.

4.1. La censura è inammissibile per le stesse ragioni sopra evidenziate: la Corte territoriale ha ritenuto il corrispondente motivo d’appello non solo infondato, ma anche generico, e tale seconda autonoma – ratio decidendi non è stata impugnata.

5. Con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 1346 e 2033 c.c., nonchè della Delib. CICR 9 febbraio 2000, con riguardo alla questione del cd. anatocismo nascosto nel meccanismo dell’annotazione nel conto corrente ordinario degli addebiti degli insoluti del conto anticipi su fatture.

5.1. Sebbene anche in questo caso la decisione della Corte territoriale risulti fondata su due rationes decidendi, delle quali quella relativa alla genericità non risulta impugnata, tuttavia in questo caso il rilievo di inammissibilità non trova riscontro nell’atto di appello, ove risulta specificamente dedotto che gli addebiti sul conto corrente ordinario corrispondenti agli insoluti del conto anticipi su fatture davano luogo ad anatocismo sostanziale, dal momento che, incorporando tali insoluti le competenze trattenute dalla banca sulle anticipazioni (erogate al cliente per un importo inferiore a quello portato dalle fatture), su queste ultime sarebbero maturati ulteriori interessi a seguito della loro annotazione a debito nel conto corrente ordinario.

5.2. In ogni caso, la censura nel merito non è fondata poichè, per aversi anatocismo, gli ulteriori interessi devono maturare su importi a loro volta addebitati a titolo di interessi (i.e. a una percentuale del capitale che matura in ragione del tempo in cui esso resta a disposizione del debitore), mentre tali non è detto che siano le “competenze” cui genericamente si riferisce la ricorrente, la quale invero nemmeno deduce che le competenze in questione fossero veri e propri interessi.

6. Il quarto mezzo veicola una censura motivazionale – l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, con riguardo alla mancata ammissione di una c.t.u. contabile – in uno alla violazione degli artt. 61,62 e 191 c.p.c..

6.1. La censura è inammissibile, sia perchè non viene precisato quale sarebbe il fatto (storico) decisivo di cui sarebbe stato trascurato l’esame, sia perchè la scelta di disporre c.t.u. integra un potere discrezionale, non già un obbligo, del giudice di merito.

7. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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