Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32017 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. I, 09/12/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 09/12/2019), n.32017

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25207/2015 proposto da:

S.M.I.T. Società Meridionale Immobiliare Tessili di

E.C. & C. S.a.s. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro

tempore; O.M., C.B., C.G.,

C.M., quali eredi di C.E.; tutti elettivamente

domiciliati in Roma, Piazza Adriana n. 4, presso lo studio

dell’avvocato Barucco Ferdinando, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Ciancio Mario, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione,

rappresentata e difesa dall’avvocato Moschiano Eugenio, giusta

procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1518/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 31/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/06/2019 dal consigliere VELLA PAOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. All’esito di due giudizi riuniti, promossi dalla società S.M.I.T. di E.C. & C. S.a.s. (ripetizione di indebito per anatocismo, interessi ultralegali, spese e commissioni privi di valida pattuizione in relazione al conto corrente ordinario n. (OMISSIS) e ad una serie di conti anticipi collegati nn. (OMISSIS)) e da E.C. in proprio (declaratoria di nullità della fideiussione prestata nell’interesse della predetta società) contro la BANCA MONTE dei PASCHI di SIENA S.p.a. (che aveva a sua volta proposto domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dei saldi passivi dei vari rapporti intrattenuti tra gli attori e la banca), il Tribunale di Napoli accolse “per quanto di ragione la domanda attorea e la domanda riconvenzionale”, condannando “la convenuta al pagamento in favore della società attrice della somma che si ottiene detraendo da Euro 902.940,39, oltre interessi al tasso legale dall’8.6.2001, l’importo di Euro 297.331,86, oltre interessi al tasso del 5,970 % dal 7.6.2001 nonchè l’importo di Euro 7.893,20, oltre interessi al tasso legale dal 7.6.2001”.

2. La Corte d’appello di Napoli, accogliendo i primi tre motivi di gravame della banca, ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, ritenendola viziata da ultrapetizione poichè la domanda attorea era pacificamente “limitata alla rideterminazione del saldo del conto di corrispondenza operando la mera sostituzione degli interessi passivi applicati dalla banca con il tasso di interesse legale (art. 117 T.U.B.), escludendo l’applicazione dell’anatocismo trimestrale e l’addebito di commissioni e spese non espressamente convenute”, mentre il tribunale aveva “totalmente escluso le poste passive iscritte sul conto che derivavano da operazioni di finanziamento pacifiche e non contestate”. Pertanto, disposta nuova c.t.u. sulla scorta della documentazione prodotta dalla banca in grado di appello (che il tribunale aveva invece dichiarato inammissibile perchè prodotta tardivamente), ha rideterminato il credito della società nella minor somma di Euro 758.350,41, ottenuta “calcolando tutte le poste passive per interessi provenienti dalle chiusure parziali o dai giroconti provenienti dagli altri rapporti che la Smit intratteneva con la Banca, ovvero del conto per anticipi sbf su ricevute commerciali n. (OMISSIS), del conto per anticipi sbf su ricevute commerciali n. (OMISSIS), del conto per anticipi in lire su esportazioni n. (OMISSIS) e dal conto anticipi (OMISSIS)” (rectius n. (OMISSIS)) ma “applicando anche a tali conti e a tali operazioni gli interessi previsti dalla legge senza capitalizzazione trimestrale e senza spese aggiuntive”. Infine, da detta somma ha detratto “l’importo di Euro 297.331,86, relativo al credito derivante dal contratto SOV, nonchè di Euro 7.893,20 per effetti insoluti in relazione ai quali la sentenza di primo grado aveva già effettuato una compensazione, che non è stata oggetto di impugnazione da parte della SMIT”, perciò quantificando in Euro 453.035,35 l’importo complessivamente dovuto dalla banca; tuttavia, considerato che la società aveva già ricevuto, in esecuzione della sentenza di primo grado, la maggior somma di Euro 642.631,41, ha condannato la società e il C., in solido, alla restituzione banca della differenza di Euro 189.596,06 oltre interessi legali, e quindi Euro 220.219,72 alla data della sentenza (oltre interessi legali ulteriori sino al soddisfo).

3. Avverso detta decisione la società e gli eredi di C.E. hanno proposto quattro motivi di ricorso per cassazione, corredati da memoria, cui la banca ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta due motivi di ricorso incidentale, il secondo dei quali condizionato all’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo del ricorso principale lamenta la “Violazione o falsa applicazione degli artt. 2697 e 2710 c.c., che imponevano alla Banca di dare idonea prova della pretesa creditoria azionata in via riconvenzionale. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, in quanto la riduzione del credito della società sarebbe stato frutto del parziale accoglimento della domanda riconvenzionale senza che la banca avesse dato prova dei fatti ad essa sottesi.

4.1. La censura è inammissibile poichè non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, dal momento che la domanda riconvenzionale della banca non è stata accolta – avendo i giudici di merito accertato in favore della cliente un saldo attivo, non passivo, del conto di corrispondenza – mentre il ricalcolo dell’indebito oggetto di ripetizione è derivato dalla riconduzione del decisum di primo grado nei limiti della domanda proposta (v. sopra, sub 2.), tenendo conto delle poste che non erano state oggetto di contestazione e del fatto che la compensazione operata dal tribunale con i crediti della banca estranei al suddetto saldo (Euro 297.331,86 per il contratto SOV ed Euro 7.893,20 per effetti insoluti) non era stata appellata dalla società.

5. Con il secondo mezzo si denunzia la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., nel testo vigente prima della L. n. 69 del 2009 per aver la Corte territoriale consentito il deposito di documentazione prodotta tardivamente dalla Banca nel giudizio di primo grado, senza motivare tale decisione. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, in particolare senza accertare nè l’indispensabilità dei documenti prodotti dalla banca, nè l’impossibilità incolpevole di produrli prima.

6. La terza censura attiene alla “Violazione o falsa applicazione dell’art. 198 c.p.c., comma 2, dettata in tema di esame contabile, che prevede il consenso di tutte le parti per l’esame di documenti e registri non prodotti in causa e dei quali, senza il consenso di tutte le parti, non può fare menzione (…) nella relazione di ci all’art. 195, per aver la Corte territoriale, senza alcuna motivazione, consentito che il CTU, in appello esaminasse documenti non prodotti nel giudizio di primo grado, nonostante il dissenso della parte, odierna ricorrente, tempestivamente manifestato dinanzi al Giudice di prime cure. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

6.1. Entrambe le doglianze, che in quanto connesse possono essere esaminate congiuntamente, sono parimenti inammissibili, stante il difetto di interesse di parte ricorrente a contestare l’ammissione e l’utilizzo di documenti dei quali il giudice a quo si è servito per accogliere non già la domanda riconvenzionale della banca (come visto respinta), bensì la stessa domanda principale della società, una volta ricondotto l’accertamento infra petitum (v. sub 2.), trattandosi di documenti senza i quali l’attore – gravato del relativo onere probatorio – non avrebbe potuto veder accolta, in parte qua, la domanda di ripetizione di indebito, fondata sul ricalcolo degli interessi illegittimamente applicati dalla banca, anche sulle somme provenienti da giroconti o chiusure parziali dei conti collegati a quello di corrispondenza.

7. Merita invece accoglimento il quarto motivo, con cui si lamenta la “Omessa motivazione sulle ragioni che hanno indotto alla condanna del Sig. C.E. in proprio, nonostante l’inesistenza dell’obbligazione garantita, confermata anche in appello e l’inesistenza di un’obbligazione restitutoria in capo al socio. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

7.1. Parte ricorrente lamenta giustamente che, mentre in primo grado ogni questione relativa alla fideiussione del socio era rimasta assorbita dall’accoglimento (per quanto di ragione) della domanda della società, in sede di appello la sua condanna in solido con quest’ultima è rimasta del tutto sfornita di giustificazione, essendosi la Corte territoriale limitata a farvi menzione nel dispositivo, senza dare alcuna indicazione circa il relativo titolo in parte motiva.

8. Con il primo motivo del ricorso incidentale si lamenta il “vizio derivante dall’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5”, deducendosi che, una volta rilevata la mancata contestazione delle operazioni che avevano generato interessi sul conto di corrispondenza, la Corte d’appello non avrebbe dovuto includere nell’accertamento peritale tutti i rapporti in essere tra le parti, quantomeno non i rapporti di conto corrente non menzionati in citazione (nn. (OMISSIS)), tutti poi girocontati sul c/c principale n. (OMISSIS).

8.1. Il motivo è inammissibile poichè veicola una censura motivazionale senza rispettare i nuovi canoni prescritti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (come riformulato ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile ratione temporis), che ha ristretto tale vizio all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo per l’esito della controversia, onerando a tal fine il ricorrente di indicare – nel rispetto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”; esula dunque da tale paradigma, di per sè, l’omesso esame di elementi istruttori, qualora il fatto storico previamente individuato secondo i descritti canoni risulti preso in considerazione dal giudice, sebbene la decisione non dia conto espressamente di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, 8053/2014; conf. ex multis Cass. 27415/2018).

8.2. Peraltro, dalla sentenza impugnata emerge che era stata la stessa banca a chiedere di considerare tutti i rapporti intrattenuti dalla società (pag. 2), ad insistere nell’atto di appello per il ricalcolo delle partite di dare-avere “tenendo conto di tutti i rapporti intercorsi tra le parti” (pag. 3), e a contestare la c.t.u. di primo grado proprio perchè non aveva esaminato i partitari degli altri conti (pag. 4), tanto che la stessa Corte d’appello precisa che “ai fini della decisione si è tenuto conto della c.t.u. di secondo grado in cui sono stati esaminati tutti i documenti prodotti dalla banca e relativi a tutti i conti correnti intrattenuti tra le parti” (pag. 6). Inoltre, a pag. 21 del controricorso la banca sostiene l’ammissibilità dei documenti prodotti in primo grado oltre i termini ex art. 184 c.p.c., precisando che, “solo ove essi si ritengano inutilizzabili, insiste per la cassazione della sentenza nella parte in cui li ha utilizzati, con conseguente rigetto della domanda di indebito dei clienti per carenza di prova”. Al riguardo, non può ammettersi che le produzioni documentali in contestazione siano utilizzate solo ai fini della domanda riconvenzionale e non anche ai fini della domanda principale, poichè, una volta acquisita, la prova documentale non può che essere complessivamente valutata ai fini della decisione.

9. Il secondo motivo del ricorso incidentale – con cui si lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 2033 c.c., – essendo espressamente condizionato all’accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, resta assorbito dal rigetto di quest’ultimo.

10. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio in accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo del ricorso principale; dichiara inammissibili i primi tre motivi del ricorso principale. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti dell’obbligo di versamento, a carico del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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