Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32015 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. I, 09/12/2019, (ud. 27/06/2019, dep. 09/12/2019), n.32015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28089/2015 R.G. proposto da:

M.I., rappresentata e difesa dall’Avv. Tiberio Baroni,

con domicilio eletto in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria

civile della Corte di cassazione;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., rappresentata da

C.C., rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Elisabetta Rossi, con

domicilio eletto in Roma, via Dardanelli, n. 46, presso lo studio

dell’Avv. Claudio Dragone;

– controricorrente –

e

F.S., F.M., MA.MA., FA.DA. e

FA.GI.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 699/15,

depositata il 15 aprile 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno

2019 dal Consigliere Mercolino Guido.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con Decreto n. 647 del 2003, emesso il 18 giugno 2003, il Tribunale di Arezzo ingiunse a M.I., S. e F.M., Ma.Ma., Da. e Fa.Gi. e S.C., in qualità di fideiussori della Raffa S.r.l., il pagamento in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. della somma di Euro 270.025,35, oltre interessi, a titolo di saldo debitore di vari rapporti (conti correnti, anticipi di effetti, mutuo, anticipazioni, cessioni di crediti ed anticipo oro) intrattenuti con la debitrice principale.

1.1. Avverso il predetto decreto proposero opposizione i fideiussori, ad eccezione del S., ed eccepirono la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degl’interessi e determinavano i relativi tassi con rinvio agli usi su piazza; sostennero inoltre che il tasso annuo effettivo globale aveva superato il tasso-soglia, contestando anche l’applicazione di competenze e costi non concordati; chiesero pertanto la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Si costituì la convenuta, chiedendo il rigetto dell’opposizione.

1.1. Con sentenza del 26 settembre 2008, il Tribunale di Arezzo accolse parzialmente l’opposizione, dichiarando la nullità delle clausole contrattuali che determinavano il tasso d’interesse con rinvio agli usi su piazza e prevedevano la capitalizzazione trimestrale degl’interessi, ritenendo non dovuta la commissione di massimo scoperto, revocando il decreto ingiuntivo e condannando gli opponenti al pagamento della somma di Euro 234.935,29, oltre interessi.

2. L’impugnazione proposta dagli opponenti è stata parzialmente accolta dalla Corte d’Appello di Firenze, che con sentenza del 15 aprile 2015 ha rigettato il gravame incidentale proposto dalla Banca, rideterminando la somma dovuta in Euro 200.911,00, oltre interessi legali.

A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto infondate le critiche mosse alla relazione del c.t.u. nominato in primo grado, rilevando che quest’ultimo a) aveva correttamente escluso l’avvenuto superamento del tasso-soglia, calcolando il TEG sia in base alla formula prevista dalle istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, che non includeva la commissione di massimo scoperto, sia in riferimento all’ipotesi dell’applicazione di tale commissione, b) aveva correttamente calcolato gl’interessi anatocistici, sostituendo il tasso previsto dal contratto con quello legale fino alla data di entrata in vigore della L. 17 febbraio 1992, n. 154, con quello previsto dall’art. 5 della predetta legge e dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 117, comma 7, fino alla data di pattuizione del tasso ultralegale, e con quest’ultimo tasso fino alla data di chiusura del conto, c) aveva correttamente omesso di procedere al ricalcolo degl’interessi sul prestito d’uso in oro e su quello delle valute, in quanto non contestati.

Tanto premesso, ha rilevato che la sentenza di primo grado, dopo aver dichiarato nulla la clausola relativa alla commissione di massimo scoperto, tenuta in conto dal c.t.u. ai fini della determinazione degl’interessi non dovuti, aveva ritenuto legittima, ai sensi dell’art. 1284 c.c., la capitalizzazione degl’interessi con cadenza annuale, dalla data di apertura del conto e fino a quella di entrata in vigore della delibera del CICR del 9 febbraio 2000. Richiamato l’orientamento giurisprudenziale che aveva ritenuto nulla la relativa clausola, ha ricordato che il D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, art. 25, che aveva consentito la capitalizzazione infrannuale a condizione che fosse prevista la medesima cadenza per gl’interessi attivi e quelli passivi, era stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui prevedeva per il passato un’indifferenziata sanatoria di tali clausole; ha aggiunto che la giurisprudenza di legittimità aveva confermato la portata retroattiva dell’accertamento di nullità delle clausole che prevedevano interessi anatocistici, estendendone l’operatività ai rapporti sorti in epoca anteriore all’entrata in vigore della delibera del CICR, concludendo pertanto che nella specie gl’interessi a debito della correntista dovevano essere calcolati senza alcuna capitalizzazione.

Ha quindi affermato che dal credito azionato nel procedimento monitorio doveva essere detratta la differenza tra il saldo del conto corrente e quello ricostruito dal c.t.u. senza capitalizzazione. Ha ritenuto invece legittima la capitalizzazione dal 1 luglio 2000 e fino alla data di chiusura del conto, rilevando che il c.t.u. aveva specificamente accertato la sussistenza della condizione di parità richiesta dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25.

3. Avverso la predetta sentenza M.I. ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi. La Banca ha resistito con controricorso, illustrato anche con memoria. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., nonchè l’omessa valutazione di un punto decisivo della controversia, sostenendo che la sentenza impugnata ha omesso di procedere alla rideterminazione del saldo dei conti correnti in riferimento sia all’anatocismo che all’usura, non avendo considerato che il c.t.u. aveva analizzato uno solo dei rapporti bancari indicati nel ricorso per decreto ingiuntivo. Aggiunge che i documenti prodotti riguardavano esclusivamente il predetto conto, cui si riferiva anche l’unico contratto prodotto in giudizio dalla Banca.

2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost., anche in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, osservando che la mancata produzione dei documenti contrattuali ha impedito di verificare il contenuto delle relative clausole e di controllare la loro applicazione, in ordine alla quale l’unica fonte di prova è consistita nella c.t.u. Afferma in proposito che, in assenza del contratto scritto, la capitalizzazione trimestrale degl’interessi non può trovare applicazione neppure per il periodo successivo al 22 aprile 2000, non possono essere addebitate al correntista la commissione di massimo scoperto o quelle di affidamento e gl’interessi sono dovuti soltanto nella misura legale, con esclusione di qualsiasi forma di capitalizzazione.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ribadendo che la sentenza impugnata ha preso in considerazione un unico rapporto tra quelli intrattenuti dalla società debitrice, senza giustificare il mancato accoglimento dell’istanza di rinnovazione della c.t.u..

4. Con il quarto motivo, la ricorrente osserva che, nonostante la mancata produzione dei contratti ed il richiamo alla giurisprudenza in tema di nullità della pattuizione degl’interessi al tasso previsto dagli usi su piazza, la sentenza impugnata ha omesso di rilevare la nullità della pattuizione d’interessi ultralegali, della commissione di massimo scoperto e della decorrenza delle valute; essa, inoltre, ha dato erroneamente per scontato che gl’interessi calcolati dal c.t.u. si riferissero a tutti i rapporti intrattenuti dalla società debitrice con la Banca, omettendo di disporre la rinnovazione della consulenza.

5. Con il quinto motivo, la ricorrente sostiene che, nel ritenere corretto il calcolo del tasso effettivo globale effettuato dal c.t.u., la sentenza impugnata non ha considerato che quest’ultimo non aveva tenuto conto di tutti i costi addebitati, ma solo dei tassi applicabili; afferma inoltre che la nullità dei contratti imponeva, ai sensi del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 7, il ricalcolo del saldo mediante l’applicazione del tasso legale fino all’8 luglio 1992, e dei tassi minimi e massimi relativi ai Buoni Ordinari del Tesoro sino alla chiusura del conto, con esclusione di ogni forma di capitalizzazione.

6. Non merita accoglimento l’eccezione sollevata dalla difesa della con-troricorrente, secondo cui, in quanto riguardanti la c.t.u., le predette questioni non possono trovare ingresso in questa sede, avendo la ricorrente omesso di censurare la sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello, avente ad oggetto proprio la relazione del c.t.u. La dichiarazione d’inammissibilità del predetto motivo, giustificata dalla genericità delle argomentazioni svolte dagli appellanti, non rivolte specificamente contro la sentenza di primo grado, ma riflettenti le critiche mosse dal consulente di parte alla relazione del c.t.u., non ha infatti impedito alla Corte territoriale di esaminare gli altri motivi d’impugnazione, concernenti la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano la commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione degl’interessi, nonchè il regolamento delle spese processuali. Le medesime questioni, ad eccezione di quest’ultima, sono state riproposte con il ricorso per cassazione, il cui esame non può quindi ritenersi precluso dal giudicato asseritamente formatosi per effetto della mancata impugnazione della predetta statuizione.

7. Il primo motivo, da esaminarsi congiuntamente al terzo, nella parte in cui lamenta l’omessa considerazione della pluralità di conti correnti di cui era intestataria la debitrice principale, è inammissibile, avendo ad oggetto un profilo dell’accertamento di fatto risultante dalla sentenza di primo grado, che non ha costituito oggetto di valutazione da parte della sentenza impugnata, e non può dunque essere rimesso in discussione in questa sede, non essendo stato dedotto nè dimostrato che la questione sia stata specificamente proposta in appello.

Nel confermare l’esattezza dei calcoli effettuati dal c.t.u., sulla base dei quali la sentenza di primo grado aveva proceduto alla quantificazione degl’interessi non dovuti, la Corte distrettuale ha infatti precisato, in narrativa, che la consulenza era stata svolta sulle risultanze del conto corrente n. (OMISSIS), acceso il (OMISSIS), sul quale erano state addebitate, una volta liquidate, tutte le competenze maturate nell’ambito degli altri rapporti di conto corrente; nessun rilievo, tuttavia, essa ha sollevato in ordine alla correttezza di tale modus procedendi, essendosi limitata a dare atto della genericità delle critiche mosse dagli appellanti alle indagini compiute dal c.t.u., la cui riproposizione da parte della ricorrente non è accompagnata dalla indicazione dei profili di tale accertamento che avevano costituito oggetto del gravame, con la conseguenza che il motivo risulta privo di specificità.

I motivi del ricorso per cassazione devono infatti investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio: qualora, pertanto, sia sollevata una questione di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente è tenuto, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo ad allegare l’avvenuta proposizione della stessa dinanzi al giudice di merito, ma anche ad indicare l’atto in cui è stata dedotta, in modo da consentire a questa Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di procedere all’esame del merito (cfr. Cass., Sez. II, 9/08/ 2018, n. 20694; Cass., Sez. VI, 13/06/2018, n. 15430; Cass., Sez. III, 17/ 01/2018, n. 907).

8. Per analoghe ragioni, è inammissibile il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente al quarto, nella parte riflettente la nullità delle clausole che prevedevano la commissione di massimo scoperto, gl’interessi in misura extralegale e la capitalizzazione degl’interessi, per difetto della forma scritta richiesta ad substantiarm si tratta infatti di una questione che, pur essendo rilevabile d’ufficio, implica un’indagine di fatto in ordine al contenuto della documentazione prodotta a sostegno della pretesa avanzata nel procedimento monitorio, e non può quindi trovare ingresso in questa sede, non emergendo la nullità dalla sentenza impugnata, e non essendo stato dedotto nè dimostrato che la stessa sia stata fatta valere nel giudizio di merito (cfr. Cass., II, 11/04/2016, n. 7048; Cass., Sez. I, 12/04/2007, n. 8820).

9. Nella parte concernente il rigetto dell’istanza di rinnovazione della c.t.u., il terzo ed il quarto motivo sono invece infondati, trovando il provvedimento giustificazione per un verso nella mancata proposizione in sede di gravame della questione relativa alla pluralità dei rapporti di conto corrente intrattenuti dalla società debitrice, e per altro verso nella ritenuta correttezza dei calcoli effettuati dal c.t.u., che non hanno costituito oggetto di specifica contestazione nella presente fase, in cui la ricorrente si è limitata a far valere l’inosservanza del requisito della forma scritta per la stipulazione delle clausole relative agl’interessi ed alla commissione di massimo scoperto. La congruenza delle ragioni addotte a fondamento del diniego ne esclude la sindacabilità da parte di questa Corte, rientrando nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di procedere alla rinnovazione totale o parziale della c.t.u., se necessario mediante la sostituzione dell’ausiliare, così come quella di disporre indagini tecniche suppletive o integrative o di riconvocare il consulente perchè renda chiarimenti in ordine alla relazione depositata (cfr. Cass., Sez. VI, 24/01/2019, n. 2103; Cass., Sez. III, 30/03/ 2010, n. 7622; 14/11/2008, n. 27247).

10. Il quinto motivo è infine inammissibile per difetto di specificità nella parte riflettente il mancato computo dei costi addebitati ai fini della determinazione del tasso effettivo globale, avendo la ricorrente omesso d’indicare puntualmente i predetti costi, nonchè di riportare nel ricorso i passi salienti della relazione del c.t.u., dai quali avrebbero potuto desumersi gli elementi presi in considerazione ai fini del predetto calcolo.

Nella parte riguardante l’omessa rilevazione della nullità dei contratti, ai fini dell’individuazione dei tassi d’interesse applicabili, l’esame della censura trova invece ostacolo nella novità della questione, già evidenziata in riferimento al secondo ed al quarto motivo d’impugnazione, che impedisce di fare riferimento, nel ricalcolo del saldo finale, a disposto del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 7.

11. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della controricor-rente, che si liquidano come dal dispositivo. La mancata costituzione degli intimati esclude invece la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali nei rapporti con gli stessi.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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