Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32013 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. I, 09/12/2019, (ud. 14/06/2019, dep. 09/12/2019), n.32013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23884/2018 proposto da:

T.M., elettivamente domiciliato in Macerata, via

Morbiducci n. 21, presso lo studio dell’avv. Luca Froldi, che lo

rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 28/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 12/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/06/2019 da SOLAINI LUCA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

La Corte d’Appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da T.M. cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria ed umanitaria.

La Corte distrettuale ha basato la propria decisione di rigetto del riconoscimento dello status di rifugiato perchè manca il requisito di essere stato perseguitato per motivi politici, avendo lo stesso ricorrente escluso ogni personale coinvolgimento nell’attività politica dello zio nel partito UDP in Gambia, mentre, per la protezione sussidiaria i motivi che avevano spinto il ricorrente ad allontanarsi erano, invece, inidonei a rappresentare un qualche pericolo per la persona. In riferimento alla protezione umanitaria, la Corte d’appello ha ritenuto che non potevano ritenersi dimostrate specifiche situazioni soggettive di vulnerabilità.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, la Corte d’Appello, in violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, non ha chiesto alcun chiarimento al ricorrente nè sono state approfondite le dichiarazioni del medesimo rese in sede amministrativa così omettendo di verificare la veridicità dei fatti, in violazione del ruolo attivo del giudice attraverso la cooperazione istruttoria; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in quanto, erroneamente, la Corte d’Appello ha ritenuto che il Gambia fosse un paese contrassegnato da bassa conflittualità, e che conseguentemente nessuna incidenza potesse avere, in tale contesto, la vicenda del richiedente asilo, perchè estranea alle vicende politiche del paese (attività politica dello zio, alla quale il ricorrente era rimasto estraneo, tant’è che neppure aveva dichiarato di avere abito persecuzioni o ritorsioni).

Il primo e secondo profilo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono inammissibili, trattandosi di censure svolte in modo generico ed astratto, senza colpire in concreto alcuna ratio decidendi della pronuncia impugnata, inoltre, il ricorrente non riferisce quali dichiarazioni non sarebbero state approfondite e in cosa sarebbero consistite le carenze istruttorie, oltre al fatto che tali censure si sostanziano in doglianze relative al merito dell’accertamento, che è insindacabile nella presente sede.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate core in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna il ricorrente a pagare all’amministrazione statale le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo di Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorse, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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