Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32012 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. I, 09/12/2019, (ud. 10/05/2019, dep. 09/12/2019), n.32012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13999/2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA

FARNESINA 155, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA ZHARA BUDA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SERGIO

MENCHINI;

– ricorrenti –

contro

INTESA SAN PAOLO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI

VILLA GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO GARGANI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MASSIMILIANO

BIANCHI, GINO CAVALLI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il

03/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

10/05/2019 dal Consigliere Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A. propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, nei confronti di Intesa San Paolo spa, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 2615/2014, con la quale, confermando la sentenza di primo grado, è stata respinta la domanda dell’odierna ricorrente, quale cessionaria del credito, di condanna della Banca San Paolo al pagamento di 242.496,07 Euro o al diverso importo corrispondente alle somme versate in eccedenza dalla PIAI spa in conseguenza della pattuizione di interessi trimestrali (anatocistici) ed al costo per commissione di massimo scoperto, il tutto previa declaratoria di nullità parziale delle clausole di determinazione trimestrale degli interessi dei contratti di conto corrente e della commissione di massimo scoperto, conclusi dalla PIAI spa in liquidazione.

La Corte d’Appello, in particolare, affermava la nullità del negozio posto a fondamento della pretesa, rilevando che esso non integrava una vera e propria cessione del credito; il giudice di appello sottolineava altresi la non cedibilità di azioni autonome rispetto al diritto sostanziale. Banca Intesa San Paolo resiste con controricorso.

In prossimità dell’odierna adunanza entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Intesa San Paolo spa, peraltro, ha depositato la propria memoria solo in data 2.5.2019, oltre il termine di cui all’art. 380 bis.1. e di detta memoria non può dunque tenersi conto.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza impugnata, per aver ritenuto ammissibile ed aver quindi esaminato, nel merito, l’eccezione riproposta dalla banca nella comparsa di risposta nel giudizio di appello, che non era stata tempestivamente depositata.

Il motivo è infondato.

L’eccezione sulla invalidità della scrittura azionata dall’odierna ricorrente integra un’eccezione in senso lato ed è pertanto rilevabile d’ufficio in ogni stato del procedimento.

Si osserva infatti che il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia sul riconoscimento di una pretesa che suppone la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione – e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato, nè le parti abbiano discusso, di tali validità ed efficacia – trattandosi di questione afferente ai fatti costitutivi della domanda ed integrante, perciò, un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ex art. 345 c.p.c. (Cass. Sez. U. n. 7294/2017).

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 1362 c.c. e segg. e la falsa applicazione degli artt. 1418,1325 e 1346 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendosi l’erroneità della statuizione con la quale la Corte d’Appello di Torino ha affermato la nullità per indeterminatezza del negozio di cessione.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha ritenuto che l’atto di cessione invocato dalla ricorrente fosse del tutto indeterminato in quanto esso non individuava i crediti e le correlative azioni cedute, nè i debitori o le controparti contrattuali oggetto della cessione.

Il giudice di appello, inoltre, con adeguato apprezzamento di merito, ha ritenuto che sussisteva incertezza sullo stesso oggetto del contratto, vale a dire se esso fosse riconducibile alla cessione del credito o del contratto, posto che il rinvio a pretese sostanziali sembrerebbe fare riferimento non ad una situazione di credito ma al complessivo rapporto negoziale.

La statuizione è conforme a diritto.

L’oggetto del contratto, che, secondo i principi generali, deve avere oggetto determinato o determinabile, nel caso della cessione del credito richiede che sia sufficientemente individuato o facilmente individuabile il debitore ceduto e la fonte negoziale della posizione creditoria.

Nel caso di specie la genericità della previsione contenuta nella scrittura del 30.8.2001, impedisce di ritenere assolto tale requisito.

La previsione in oggetto prevede infatti la comunicazione all’odierna ricorrente del subentro nelle pretese sostanziali e nelle posizioni processuali correlate ad eventuali azioni giudiziarie intentate e da intentarsi nei confronti degli istituti di credito per ottenere la retrocessione dei maggiori interessi passivi, per le facilitazioni ricevute anzitempo dalla PIAI spa.

Non solo non vengono esattamente indicati gli istituti di credito debitori, con la conseguente impossibilità di individuare il rapporto che costituisce la fonte del credito, ma non viene neppure precisata la natura del credito stesso che si intende far valere: l’espressione “facilitazioni ricevute anzitempo” è infatti del tutto generica e non consente di determinare nè i rapporti nè la tipologia degli stessi, potendo corrispondere ad una estrema varietà di contratti ed operazioni bancarie; risulta poi, come rilevato nella sentenza impugnata, un margine di ambiguità in relazione alla stessa riconducibilità del negozio all’istituto della cessione del credito piuttosto che del contratto.

Il rigetto dei primi due motivi assorbe l’esame del terzo e quarto motivo, che hanno ad oggetto l’altra, autonoma, ratio decidendi della pronuncia impugnata, relativa alla inammissibilità della cessione dell’azione di nullità di clausole contrattuali, che costituisce il presupposto della stessa cessione del credito, proposta dall’appellante nei confronti della banca appellata.

Il ricorso va dunque respinto e le spese regolate secondo soccombenza, si liquidano come da dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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