Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32011 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 09/12/2019), n.32011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24278-2017 proposto da:

P.M., in proprio e quale amministratore unico della ditta

“Villa dei Sogni Srl”, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ARCHIMEDE, 207, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI SERIO,

rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO RICCI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI

TARANTO, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 525/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

PONTERIO CARLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 525 depositata il 18.5.2017 la Corte d’Appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto l’opposizione proposta da MERIGRAZIA P., in proprio e quale legale rappresentante della società “VILLA DEI SOGNI” Srl, avverso le ordinanze ingiunzioni emesse dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Taranto per violazione della norme sull’assunzione dei lavoratori dipendenti;

2. la Corte territoriale ha premesso che nel corso di un accertamento ispettivo della Guardia di Finanza in data 7.12.08 erano stati rinvenuti 14 dipendenti per i quali mancava una formale assunzione; la comunicazione al Centro per l’impiego era stata eseguita solo dopo l’accesso ispettivo, in violazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1180; ha dato atto della tesi sostenuta dalla società, di aver omesso gli adempimenti avendo agito in stato di necessità, per l’anomala e non prevedibile affluenza di clienti in un giorno prefestivo e di avere provveduto alla comunicazione di assunzione in data 9.12.08, nei tre giorni dall’assunzione, come previsto per i lavoratori del settore turismo e pubblici esercizi dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 3 e dalle Note ministeriali n. 440 del 2007 e n. 4746 del 2007;

3. secondo i giudici di merito, la normativa invocata non poteva trovare applicazione, in quanto le figure professionali impiegate, di lavapiatti e di cameriere addetto al servizio ai tavoli, non costituivano lavoratori per “servizi speciali” bensì dipendenti necessari all’assolvimento del servizio ordinario, in relazione al numero di tavoli predisposti dalla società; inoltre, l’assunzione per cause di forza maggiore riguardava ipotesi che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l’ordinaria diligenza, laddove l’incremento di attività in un giorno prefestivo e, tra l’altro, di domenica era tutt’altro che imprevedibile ed eccezionale;

4. la Corte d’appello ha ritenuto integrata la violazione del D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4 bis, comma 2, pur dopo la abrogazione del libro matricola, sostituito dal Libro unico del lavoro; ha giudicato priva di fondamento la contestazione, con riferimento alla sanzione per la violazione dello stesso art. 4 bis, della mancanza di una diffida con ammissione al pagamento in misura ridotta, prevista dal D.Lgs. n. 124 del 2004, art. 13, sul rilievo che il verbale conclusivo degli accertamenti includeva l’allegato “B”, ritualmente notificato, dove, dato atto dell’avvenuta regolarizzazione delle inosservanze, si ammetteva il datore di lavoro al pagamento delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero ad un quarto delle sanzioni stabilite in misura fissa; ha ravvisato la violazione della L. n. 73 del 2002, art. 3, comma 3, come sostituito dalla L. n. 248 del 2006, art. 36 bis, comma 7, lett. a), in quanto dal verbale del 26.1.09 emergeva che la società aveva impiegato 14 lavoratori dipendenti non risultanti nè dalle scritture contabili nè da altra documentazione obbligatoria e che i registri obbligatori erano stati esibiti soltanto in data 11 dicembre 2008;

5. avverso la sentenza ha proposto ricorso P.M., in proprio e quale legale rappresentante della società sopra indicata, articolato in tre motivi, cui hanno resistito con controricorso il MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e la DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO di Taranto;

6. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

7. con il primo motivo la parte ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., comma 1, per avere la sentenza impugnata fondato la prova degli illeciti unicamente sulla produzione del verbale di accesso ispettivo;

8. ha sostenuto che le dichiarazioni rilasciate dai dipendenti in sede ispettiva erano state raccolte su moduli predisposti, che non prevedevano opzioni narrative diverse dalle domande precompilate; che, comunque, tutti i lavoratori si erano qualificati giornalieri, in quanto accanto alla misura delle retribuzioni figurava la parola “giornaliere”, cosa che avvalorava la qualifica dei medesimi come lavoratori cd. “extra”, per i quali era consentita l’assunzione senza preventiva comunicazione al Centro provinciale per l’impiego; ha denunciato l’inversione dell’onere della prova operata dai giudici d’appello;

9. con il secondo motivo la parte ricorrente ha censurato la sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere ritenuto le dichiarazioni testimoniali compiacenti e meno attendibili rispetto a quelle rese al momento dell’accesso ispettivo; ha ribadito la sussistenza di una causa di forza maggiore, suscettibile unicamente di prova testimoniale, come ritenuto dal Tribunale;

10. con il terzo motivo la parte ricorrente ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli:

– L. n. 608 del 1996, art. 9 bis, comma 2, come sostituito dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1180;

– D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4 bis, comma 2, come inserito dal D.Lgs. n. 297 del 2002, art. 6, comma 1;

– L. n. 73 del 2002, art. 3, comma 3, e successive modificazioni;

11. ha impugnato la sentenza per avere ritenuto inapplicabile il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 3 e insussistente la causa di forza maggiore, assumendo che soltanto il numero degli avventori di un ristorante può realmente determinare il numero dei camerieri o dei lavapiatti necessario per un corretto servizio, diversamente da quanto accade negli eventi programmati; quanto alla seconda violazione, ha evidenziato che l’obbligo di consegna della dichiarazione di assunzione era stato assolto (tutti i lavoratori erano in possesso del contratto di lavoro; i contratti di lavoro prodotti recavano la data del 7.12.2008, i dati della retribuzione, il periodo di lavoro) e che l’obbligo di tenuta del libro matricola era stato abrogato con D.M. lavoro 9 luglio 2008, in attuazione delle disposizioni di cui al D.L. n. 112 del 2008, art. 29; ha aggiunto che la circolare del Ministero del lavoro prevedeva l’obbligo di una diffida per i datori di lavoro che non avessero effettuato la consegna del contratto di lavoro contestualmente all’assunzione e, nel caso di ottemperanza nel termine prescritto, una sanzione ridotta ad Euro 250,00, laddove la diffida contenuta nell’allegato “B” del verbale di accertamento non recava alcuna sanzione ridotta ed i contratti di lavoro dei dipendenti interessati erano stati esibiti alla Guardia di Finanza in data 11.12.2008; le medesime considerazioni valevano anche quanto alla contestata violazione della L. n. 73 del 2002, art. 3, comma 3, come sostituito dalla L. n. 248 del 2006, art. 36 bis, comma 7, lett. a);

12. i primi due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto, seppure formulati con riferimento alla violazione di norme di diritto, investono, nella sostanza, mediante ampi riferimenti al contenuto dei verbali ispettivi e alle deposizioni testimoniali, la ricostruzione in fatto operata dalla Corte territoriale attraverso la valutazione del materiale probatorio. Tale censura, ove anche riqualificata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non risulta, tuttavia, conforme ai requisiti delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/14) ai fini della citata disposizione, nel testo vigente applicabile ratione temporis, e incentrati sull’omesso esame di un fatto storico che abbia costituito oggetto di discussione ed abbia carattere decisivo;

13. anche il terzo motivo di ricorso risulta inammissibile;

14. sulla prima contestazione contenuta nell’ordinanza ingiunzione (violazione della L. n. 608 del 2006, art. 9 bis, comma 2, citata) l’attuale ricorrente si è limitata a ribadire l’insussistenza degli illeciti sul presupposto dell’applicabilità alla fattispecie in esame del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 10, comma 3, e della sussistenza in concreto di una causa di forza maggiore, in tal modo omettendo di confrontarsi con la ratio decidendi adottata dalla Corte di merito e fondata sulla inapplicabilità di detta disposizione (essendo i lavapiatti e camerieri “dipendenti necessari per l’assolvimento del servizio ordinario”) e sulla non configurabilità di un caso di assunzione di lavoratori “extra” per causa di forma maggiore, in base alle citate note ministeriali;

15. parimenti, sulla violazione del D.Lgs. n. 181 del 2000, art. 4 bis, comma 2, come inserito dal D.Lgs. n. 297 del 2002, art. 6, comma 1, la attuale ricorrente ha argomentato senza tener conto di quanto statuito nella sentenza impugnata riguardo sia alla sostituzione del libro unico del lavoro al libro matricola (D.M. Lavoro 9 luglio 2008, art. 7, comma 7) e sia alla mancanza, nel caso di specie, della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro di cui alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1180, come prevista dalla circolare 20/2008, che la ricorrente assume non eseguita per motivi di forza maggiore. Nè dalla citata circolare può in alcun modo desumersi che l’obbligo di consegna al lavoratore della dichiarazione di assunzione possa sostituire la comunicazione obbligatoria nel caso in esame pacificamente omessa;

16. stesse considerazioni possono ripetersi quanto alle residue censure (violazione della L. n. 73 del 2002, art. 3, comma 3 e successive modificazioni), rilevandosi ulteriormente come la deduzioni sulla mancata ammissione al pagamento in misura ridotta è inammissibile per difetto di specificità in quanto il motivo in esame non reca la trascrizione della diffida di cui all’allegato B al verbale di accertamento;

17. per le ragioni esposte il ricorso va dichiarato inammissibile;

18. la regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo;

19. sussistono i presupposti per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.600,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 9 dicembre 2019

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