Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 32010 del 09/12/2019

Cassazione civile sez. VI, 09/12/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 09/12/2019), n.32010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11432-2017 proposto da:

FONDAZIONE TEATRO DELL’OPERA DI ROMA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 73, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO RONDINELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE RIZZUTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5137/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DORONZO ADRIANA.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza depositata in data 3/11/2016 la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Fondazione Teatro dell’Opera di Roma contro la sentenza resa dal Tribunale della stessa sede, che aveva condannato l’appellante al pagamento in favore di G.M. delle retribuzioni dovute per la mancata riammissione in servizio, disposta da una precedente sentenza (n. 53/2013) della stessa Corte d’appello di Roma;

con quest’ultima decisione, la Corte territoriale aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato dalle parti in data 17/9/2002 e disposto la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;

contro la sentenza, la Fondazione ha proposto ricorso per cassazione, articolando plurimi motivi, cui ha resistito con controricorso il G.;

la proposta del relatore è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

il controricorrente ha depositato memoria, nella quale insiste per la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione siccome proposta oltre il termine breve previsto dall’art. 325 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso deve ritenersi inammissibile: il controricorrente ha infatti dedotto di aver notificato per via telematica, in data 24/11/2016, copia autentica della sentenza qui impugnata all’Avvocatura generale dello Stato, con studio in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, quale procuratore domiciliatario della Fondazione Teatro della Opera di Roma, all’indirizzo di posta elettronica certificata (ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it);

la relata di notifica, debitamente trascritta nel controricorso nel rispetto del principio di autosufficienza, con la ricevuta di accettazione e di consegna, risultano depositati nel fascicolo del controricorrente;

l’indirizzo di posta elettronica è quello corrispondente a quello riportato nell’epigrafe del ricorso per cassazione e risulta censito nel registro RegInde, come previsto dal D.M. n. 44 del 2011, art. 7, nonchè nel registro di cui al D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 12 (Cass. 25/05/2018, n. 13224);

peraltro, la Fondazione nessuna contestazione sollevato al riguardo;

la notificazione telematica risulta pertanto idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 325 c.p.c.;

il ricorso per cassazione è stato avviato per la notificazione, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, in data 28/4/2017, e si è perfezionato in data 2/5/2017, sicchè esso deve ritenersi tardivo ai sensi dell’art. 325 c.p.c.;

conseguentemente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, nella misura indicata in dispositivo;

sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso riammossibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 4000 per compensi professionali e Euro 200 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali e altri accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 11 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 9 dicembre 2019

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