Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3201 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. un., 11/02/2010, (ud. 02/02/2010, dep. 11/02/2010), n.3201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. ELEFANTE Antonio – Presidente di Sezione –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12874-2009 proposto da:

C.A. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA EMILIO FAA DI BRUNO 15, presso lo studio dell’avvocato

SCARFONE SALVATORE, rappresentato e difeso dall’avvocato COMBARIATI

LUIGI;

– ricorrente –

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA CENTRO SERVIZI

AMMINISTRATIVI PER L’AREA DI CATANZARO, MINISTERO DELLA PUBBLICA

ISTRUZIONE E DELLA RICERCA;

– intimati –

avverso la decisione n. 1550/2009 del CONSIGLIO DI STATO, depositata

il 16/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/02/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE;

udito l’Avvocato Luigi Combariati;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso (A.G.O.).

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con provvedimento in data 27.1.2006 il dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale per la Calabria dispose di escludere C. A. dalla iscrizione – a suo tempo ottenuta sulla base delle attestazioni dell’interessato – negli elenchi provinciali per il conferimento delle supplenze al personale A.T.A. ai sensi del D.M. n. 75 del 2001 nonchè, e conseguentemente, di escludere il predetto dal diritto a partecipare a concorsi in quanto inserito nelle graduatorie permanenti di cui al D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 554 esclusioni entrambe motivate con l’accertato mendacio commesso nelle dichiarazioni rese per le iscrizioni.

Il C. impugnò il provvedimento ed il T.A.R. della Calabria con sentenza 28.2.2008 confermò il provvedimento nella parte in cui escludeva l’interessato dalla inclusione negli elenchi e nelle graduatorie menzionate, ma ne rinvenne le ragioni non già nel mendacio ma nell’oggettivo difetto del requisito di iscrizione, essendo stato il C. non un lavoratore subordinato a tempo ma nulla più che un L.S.U..

La sentenza venne appellata dall’interessato che dedusse espressamente, per quel che occupa, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Consiglio di Stato, con sentenza depositata il 16/3/2009, ha quindi respinto l’appello affermando, per quel che rileva in questa sede, che non sussisteva la ipotizzata giurisdizione del giudice ordinario in ragione della natura di diritto soggettivo della posizione vantata posto che quel che veniva in rilievo era la causa petendi della impugnazione, la quale si appuntava su di un atto di annullamento dei requisiti di iscrizione, esercizio tipico dei poteri di autotutela dell’Amministrazione, concessi per la tutela dell’interesse pubblico alla correttezza delle procedure di inclusione nelle graduatorie, su di un atto che, pertanto, non poteva essere sindacato altro che dal giudice amministrativo.

Per la cassazione di tale pronunzia il C. ha proposto ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1 notificandolo il 19.5.2009 all’Amministrazione centrale della P.I. ed all’Ufficio Scolastico Regionale, che non hanno articolato difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Nell’articolato motivo di ricorso, e nel quesito che lo conclude, il ricorrente muove dalla ricostruzione normativa del sistema di reclutamento del personale scolastico attraverso la graduatoria permanente per approdare alla esposizione della ferma giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, negando alcun carattere concorsuale alla selezione, hanno da tempo assegnato al G.O. la cognizione delle controversie sulla esclusione da dette graduatorie: di qui la conclusione rassegnata dal ricorrente per la quale anche l’atto impugnato non si sottrarrebbe alla sua qualificazione di atto di “gestione” della graduatoria.

E’ noto che questa Corte a Sezioni Unite ha anche di recente affermato (S.U. n. 17466/09 e n. 3399/08) che, in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l’accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, ai sensi del D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 401 e 522 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in rilievo, ove la contestazione attenga alla predetta “utilizzazione” della graduatoria permanente, atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l’eventuale assunzione.

Ma, venendo al caso che occupa, occorre prendere atto in premessa della specifica ragione che il Consiglio di Stato ha individuato per radicare innanzi al G.A. e contrariamente a quanto opinava l’appellante, la potestas judicandi in materia, quella dell’esercizio di una tipica autotutela là dove l’atto revocando sia, anch’esso, espressione delle prerogative della pubblica amministrazione e non sia – di contro – come nella specie, un puro atto ricognitivo della sussistenza del diritto alla iscrizione.

Ebbene, della comprensione di tale inconsueta ratio decidendi della decisione del Consiglio di Stato sulla propria giurisdizione – inconsueta perchè fa leva su di un necessario carattere autoritativo dell’atto di autotutela senza interrogarsi sulla natura dell’atto di iscrizione nelle liste o graduatorie che da esso atto viene annullato – non è traccia alcuna nel motivo nè tampoco nel quesito che lo conclude.

Il Consiglio di Stato non ha affatto posto in discussione che una controversia sul diritto alla iscrizione nelle liste in parola sia esclusa, stante la non concorsualità del meccanismo di selezione, dalla cognizione del giudice amministrativo ma ha di contro:

1. preso le mosse dalla individuazione della causa petendi della domanda proposta innanzi al TAR e la ha qualificata in termini di impugnazione dell’atto di esclusione;

2. riportato il predetto atto di esclusione nel genus degli atti di autotutela espressivi del potere correttivo assegnato in vista della tutela dei pubblici interessi;

3. conseguentemente individuato in capo all’impugnante l’esclusione la situazione di interesse legittimo e quindi riportato al G.A. la cognizione dell’impugnazione stessa.

Nel ricorso, ed ancor più nel quesito dispiegato a pag. 12, non si mostra di aver compreso la specificità della ragione – nei termini appena sintetizzati – prospettata dal Consiglio di Stato a base della sua decisione e di aver appuntato le sue censure di diritto sulla congruità giuridica di quella ragione. Il quesito ignora del tutto la stessa decisione e la fattispecie sulla quale essa si è appuntata ed articola in via del tutto astratta i principi che questa Corte ha (da ultimo nelle pronunzie sopra richiamate) formulato, in tal guisa rivelando la evidente sua inidoneità ai fini di cui all’art. 366 bis c.p.c. ed alla stregua dei principi che queste Sezioni Unite hanno più volte, ed anche di recente, puntualizzato in tema di quesito di diritto idoneo ai fini di legge solo ove sia dotato dei necessari requisiti di specificità, concretezza e pertinenza (n. 3965 e n. 19444 del 2009 e n. 1630 del 2010).

Non è luogo a regolare le spese, stante la assenza di difese da parte delle intimate Amministrazioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite, il 2 Febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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