Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3201 del 09/02/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 3201 Anno 2018
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: ZOSO LIANA MARIA TERESA

sul ricorso 4563-2013 proposto da:
CUTERI TERESA, CUTERI CATERINA, CUTERI FERDINANDO,
elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI
110, presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA,
rappresentati e difesi dall’avvocato CARMINE FARACE;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2018
121

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso

la

TRIBUTARIA

decisione
CENTRALE

n.
di

1705/2011
MILANO,

della
depositata

COMM.
il

Data pubblicazione: 09/02/2018

05/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 24/01/2018 dal Consigliere Dott. LIANA

MARIA TERESA ZOSO.

R.G. 4563/2013
ESPOSIZIONE DEI FATTI DI CAUSA
1. Cuteri Ferdinando e Cuteri Antonino impugnavano l’avviso di accertamento notificato
dall’ufficio del registro di Gallarate il 17 novembre 1983 con cui, ai fini dell’imposta di registro,
era stato elevato il valore di un fabbricato compravenduto da lire 45.000.000 a lire 123.200.000.
La commissione tributaria di primo grado di Busto Arsizio rigettava i ricorsi riuniti. Proposto
ricorso da parte dei contribuenti, la commissione tributaria di secondo grado di Varese stabiliva
che il valore dichiarato non poteva essere sottoposto a rettifica e dichiarava cessata la materia

sezione di Milano, lo accoglieva.
2. Avverso la sentenza della commissione tributaria centrale propongono ricorso per
cassazione Cuteri Ferdinando, Cuteri Teresa e Cuteri Caterina, coeredi di Cuteri Antonino e,
quanto a Cuteri Ferdinando, anche quale acquirente del bene, svolgendo due motivi. L’agenzia
delle entrate si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Con il primo motivo i ricorrenti deducono nullità della sentenza o del procedimento, ai
sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per violazione degli articoli 19,20, 27,32 32
bis del d.p.r. 636/1972 per non aver ricevuto la convocazione per l’udienza di trattazione da
parte dei giudici della commissione tributaria centrale.
4. Con il secondo motivo deducono violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
3 cod. proc. civ., e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ..
Sostengono che la commissione tributaria centrale non ha motivato in ordine al rilievo relativo
all’assoluta mancanza di motivazione degli atti impositivi, dai quali non era dato evincere il
criterio seguito dall’ufficio del registro per la determinazione del valore dell’immobile.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile per essere stato proposto oltre il termine di cui all’art. 327 cod.
proc. civ.. Invero la sentenza della commissione tributaria centrale è stata depositata il 5 maggio
2011 mentre il ricorso per cassazione è stato presentato per la notifica il 4.2.2013. Ora, la Corte
di legittimità ha più volte affermato il principio secondo cui nel processo tributario l’ammissibilità
dell’impugnazione tardiva, oltre il termine “lungo” dalla pubblicazione della sentenza, previsto
dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, presuppone che la parte dimostri l’
“ignoranza del processo”, ossia di non averne avuto alcuna conoscenza per nullità della
notificazione del ricorso e della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza, situazione
che non si ravvisa in capo al ricorrente costituito in giudizio, cui non può dirsi ignota la
proposizione dell’azione, dovendosi ritenere tale interpretazione conforme ai principi
costituzionali e all’ordinamento comunitario, in quanto diretta a realizzare un equilibrato
bilanciamento tra le esigenze del diritto di difesa e il principio di certezza delle situazioni
giuridiche. Né assume rilievo l’omessa comunicazione della data di trattazione, che è deducibile
quale motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161, primo comma, cod. proc. civ., in mancanza
della quale la decisione assume valore definitivo in conseguenza del principio del giudicato (
1

del contendere. Proponeva ricorso l’ufficio del registro e la commissione tributaria centrale,

Cass. n. 14746 del 13/06/2017; Cass. n. 6692 del 02/04/2015; Cass. n. 23323 del 15/10/2013
). Nel caso che occupa i ricorrenti erano costituiti nel giudizio celebrato innanzi alla CTR, avendo
svolto altresì ricorso incidentale, per il che erano tenuti a rispettare comunque il termine lungo
dalla pubblicazione della sentenza.
2. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e le spese processuali, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 ed è respinto, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte
del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la
stessa impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solio a rifondere
all’agenzia delle entrate e le spese processuali che liquida in euro 2.000,00, oltre alle spese
prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale,
a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del giorno 24 gennaio 2018.
II , Pr9sidente

dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l’art. 13, comma 1 quater al testo unico

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