Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3201 del 07/02/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 07/02/2017, (ud. 21/12/2016, dep.07/02/2017),  n. 3201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14531/2015 proposto da:

ROSIMAR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5, presso lo

studio dell’avvocato ROBERTO MASIANI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RICCARDO VIANELLO, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1958/22/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA del 27/11/2014, depositata il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/12/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

udito l’Avvocato ROBERTO MASIANI, difensore del ricorrente, che si

riporta agli scritti e insiste per l’accoglimento.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Ufficio fiscale di Belluno notificava alla società Rosimar srl un avviso di accertamento relativo all’anno 2008 per la ripresa a tassazione di IRES e IRAP.

Il contribuente impugnava l’avviso innanzi al giudice di primo grado, che respingeva il ricorso con sentenza confermata in appello dalla CTR Veneto.

Avverso la sentenza della CTR Veneto indicata in epigrafe la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due complesse censure, alle quali ha resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, fondato sulla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 4 e 7, è manifestamente infondato.

Ed invero, la doglianza censura l’operato della CTR che, rispetto all’ipotesi di accertamento compiuto dall’ufficio sulla base di questionari e movimentazioni bancarie della contribuente, non avrebbe ritenuto applicabile la disciplina in tema di contraddittorio endoprocedimentale prevista dalla ricordata disposizione.

Nella medesima occasione le Sezioni Unite hanno chiarito che “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito.

Ora, la natura degli accertamenti compiuti dall’Ufficio nel caso di specie non potevano richiedere l’applicazione della disciplina specificamente prevista per le ipotesi di accessi nei locali del contribuente, nè la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni, invece correlato ai soli casi di accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso finalizzati alla raccolta di documentazione – cfr. Cass. n. 7843/2015.

Ai principi espressi da questa Corte si è dunque pienamente uniformato il giudice di appello. Considerazioni che vanno peraltro estese, proprio in forza dei principi espressi dalle S.U. sopra ricordate, anche alle acquisizioni compiute sulle movimentazioni bancarie – Cass. n. 446/2013. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato poichè, prospettando la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e l’assenza di motivazione in relazione alla particolare urgenza dell’emissione dell’avviso di accertamento lo stesso muove, ancora una volta, dall’erroneo convincimento che al caso di specie fosse applicabile la disciplina in tema di contraddittorio endoprocedimentale, invece già esclusa sulla base di quanto in precedenza affermato.

Il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquidai n favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 2000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 21 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA